Adeguamento della retribuzione ritenuta insufficiente dal giudice
di Evangelista Basile Scarica in PDFCassazione Civile, Sezione Lavoro, 1 febbraio 2019, n. 3137
Adeguamento – retribuzione – fattispecie – articolo 36 Costituzione
MASSIMA
Il giudice, ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall’azienda in base al contratto da essa applicato, può procedere al suo adeguamento facendo riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile, con la precisazione che nella domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di un contratto collettivo che si riveli inapplicabile deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento ex articolo 36 della Costituzione e che l’adeguamento comporta un apprezzamento riservato al giudice di merito.
COMMENTO
La Cassazione, con la sentenza in commento, ha statuito che il giudice, ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall’azienda in base al contratto collettivo da essa applicato, può procedere al suo adeguamento facendo riferimento al contratto di categoria non direttamente applicabile, con la precisazione che, nella domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di un Ccnl che si riveli inapplicabile, deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento ex articolo 36, Costituzione, e che l’adeguamento comporta un apprezzamento riservato esclusivamente al giudice di merito. Nel caso di specie, un lavoratore, dipendente di una emittente televisiva ed inquadrato come operatore televisivo, ricorreva giudizialmente contro la società datrice al fine di richiedere le differenze retributive, sostenendo di svolgere attività giornalistica in senso stretto. La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda applicando per l’effetto, ai fini della quantificazione delle richieste differenze, il contratto collettivo dei giornalisti. Come anticipato, la Suprema Corte, confermando quanto stabilito dalla Corte territoriale, afferma che, in ipotesi di richiesta di differenze retributive da parte di un lavoratore non correttamente inquadrato, è possibile una liquidazione equitativa della somma spettante al prestatore in ossequio a quanto previsto dall’art. 36 Cost. Per i Giudici di legittimità, ai fini della corretta quantificazione, è possibile utilizzare quali parametri di riferimento anche i contratti collettivi che pur non essendo applicabili direttamente al rapporto dedotto in giudizio, siano più attinenti al reale svolgimento della prestazione. Alla luce di tale ragionamento, la Corte di Cassazione, rilevando che la motivazione della Corte di merito risulta esente da vizi, ha rigettato il ricorso in Cassazione avanzato dalla datrice di lavoro.