Regime impugnatorio della condanna alla rifusione delle spese processuali nell’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare
di Maddalena De Leo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. VI, 01/03/2019, n. 6180; Pres. D’Ascola; rel. Criscuolo
L’ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perché è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà. Pertanto, dopo la novella dell’art. 669 septies c.p.c. da parte della l. n. 69 del 2009, la contestazione delle spese – ove il soccombente abbia agito “ante causam” e non intenda iniziare il giudizio di merito – va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all’esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l’ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale; qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all’esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito. (Nella specie, era stato impugnato per cassazione un provvedimento che aveva respinto il reclamo contro un’ordinanza di rigetto di una richiesta di sequestro giudiziario in corso di causa, condannando, altresì, il soccombente a rifondere le spese).
FATTO
P.C.A. proponeva ricorso cautelare in corso di causa, volto ad ottenere il sequestro giudiziario di alcuni beni mobili ed immobili: il ricorso cautelare che veniva rigettato.
Proposto reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza di rigetto, il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, rigettava il reclamo, condannando il reclamante al pagamento delle spese di lite.
P.C.A., avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo, proponeva ricorso straordinario in Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.
Il ricorso era fondato su un solo motivo, con il quale si lamentava la violazione dell’art. 669 septies c.p.c., per avere il collegio disposto la condanna al pagamento delle spese di lite sebbene, a seguito della modifica dell’articolo appena richiamato, fosse possibile adottare una statuizione in punto spese soltanto nell’ipotesi in cui fosse stato rigettato un provvedimento cautelare ante causam. Trattandosi invece di cautelare in corso di causa, doveva essere lo stesso giudice della cognizione a provvedere anche sulle spese del procedimento cautelare pendente iudicio.
SOLUZIONE
La Suprema Corte, ribadendo i principi di diritto già enunciati precedentemente (vedasi, in particolare, Cass. n. 11800/2012 nonché Cass. n. 11370/2011) sebbene con riferimento a procedimenti cautelari proposti ante causam, ritiene che non sia possibile ricorrere ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso l’ordinanza che decide sul reclamo cautelare, neppure in punto di spese, in quanto non possono ravvisarsi i caratteri della decisorietà e della definitività necessari per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione.
Infatti, secondo la Corte, la contestazione concernente la condanna alle spese legali della fase cautelare, qualora non venga proposto il giudizio di merito, può comunque essere effettuata mediante opposizione al precetto intimato su tale titolo, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., ovvero mediante opposizione all’esecuzione, ove iniziata, a mente dell’art. 615, comma 2, c.p.c.
Nei procedimenti cautelari proposti pendente iudicio, rileva la possibilità per il giudice di merito di rivalutare anche le eventuali statuizioni in punto di spese adottate all’esito di incidenti cautelari, tenendo anche conto dell’esito complessivo del giudizio di merito.
QUESTIONI
Ai sensi dell’art. 669 septies c.p.c., con l’ordinanza che rigetta il provvedimento cautelare richiesto ante causam il giudice dispone la condanna al pagamento delle spese processuali.
A seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 69/2009, che ha inserito il comma settimo all’interno dell’art. 669 octies c.p.c., anche nell’ordinanza che accoglie il provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, il giudice provvede sulle spese della procedura cautelare.
Diversamente, come la stessa risalente giurisprudenza di legittimità aveva rilevato (cfr. Cass., n. 7921/1996), nei procedimenti cautelari promossi in corso di causa, il giudice, nell’ordinanza che decide il procedimento incidentale cautelare, non regolamenta le spese di lite della fase cautelare, dovendo essere decise solo al termine del giudizio di merito.
Secondo la Cassazione, avverso l’ordinanza cautelare di condanna alle spese di lite, la parte non può ricorrere ai sensi dell’art. 111 Cost., non trattandosi di una pronuncia avente i caratteri necessari di definitività e decisorietà. Nei casi di ordinanza cautelare emessa in corso di causa, il giudice del processo di merito ha la piena cognizione sulle spese processuali anche della fase cautelare, atteso il nesso di strumentalità sussistente tra cautela e merito, ben potendo rivalutare e modificare tale ordinanza con riguardo alla decisione sulle spese processuali.
Quando si tratti, invece, di ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare emessa ante causam, in prime cure o in sede di reclamo, secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la pronuncia di condanna alle spese vale quale titolo stragiudiziale, contro il quale è possibile proporre opposizione a precetto o all’esecuzione iniziata in forza di tale titolo, a norma dell’art. 615 c.p.c., qualora non venga proposto il giudizio di merito: il giudice dell’opposizione, quale giudice avente cognizione piena, può rivalutare senza limiti i presupposti in forza dei quali è stata disposta la condanna alle spese della fase cautelare.