La rilevanza del comodato in prospettiva successoria
di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDFCass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 16/01/2019) 12-04-2019, n. 10349; MANNA – Presidente – CRISCUOLO – Relatore
Comodato – donazione – collazione – modico valore
(C.c., artt. 536 ss. c.c., 783 c.c., 1803 ss. c.c. )
[1] La condotta del genitore che consenta a uno solo dei figli di poter fruire di un proprio bene non integra un fatto illecito, idoneo a generare una pretesa risarcitoria in favore del fratello.
Ciò premesso, ove non sia fornita la prova del pagamento di canoni di locazione da parte del figlio che fruisce del bene al genitore che ne è proprietario, l’atto con il quale il genitore elargisce denaro all’altro figlio quale “risarcimento” per il godimento che il fratello faccia dell’immobile, può alternativamente configurare:
a) una donazione (eventualmente finalizzata ad assicurare un riequilibrio tra le posizioni dei figli) per la quale dev’essere valutata la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 783 c.c. relativo alla donazione di modico valore, con la conseguente sottoposizione della stessa al regime della collazione,
b) ovvero un’attribuzione priva di una valida giustificazione causale, legittimando quindi la pretesa di includere tale somma nel relictum.
CASO
A.L. conveniva in giudizio il germano P. dinanzi al Tribunale di Venezia, al fine di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte della madre B.I., regolata da testamento pubblico del 30 gennaio 2002.
Il convenuto in via riconvenzionale chiedeva, tra l’altro, la condanna al pagamento di un’indennità per l’occupazione del bene immobile, di cui aveva goduto l’altro fratello, sia per la quota di 4/6 appartenente alla de cuius, sia per la quota di 1/6 spettante al convenuto.
Il Tribunale rigettava la domanda volta ad ottenere il pagamento di un’indennità di occupazione del bene in comunione, e con successiva sentenza procedeva a ripartire tra i fratelli i beni non assegnati per testamento.
La Corte d’Appello in merito al godimento dell’immobile ha ritenuto che fosse stata offerta la prova che A.L. avesse effettivamente corrisposto un canone per l’occupazione del bene. Era quindi da escludersi che sussistesse un debito dell’attore nei confronti dell’eredità.
Con riguardo all’occupazione del bene, emerge una dichiarazione resa dal fratello in sede di interrogatorio formale, laddove ha ammesso di avere ricevuto dalla madre la somma di Lire 35.000.000, giustificata quale risarcimento per il fatto che il fratello aveva fruito per taniti anni dell’immobile, laddove invece il ricorrente aveva dovuto sostenere da solo tutti gli sforzi economici per acquistare una propria abitazione.
I giudici di appello, pur rilevando che si trattava di una somma ricevuta in un’epoca per la quale sarebbe operante la prescrizione della pretesa indennitaria del convenuto, hanno però respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere la restituzione della somma alla massa a titolo di ripetizione dell’indebito ovvero quale collazione di una donazione ricevuta dal germano, valorizzando altresì la precisazione resa dallo stesso convenuto secondo cui la somma era una contropartita del vantaggio accordato all’altro fratello con la fruizione del bene.
Tale aspetto figura tra i motivi di impugnazione avanti la Corte di Legittimità.
SOLUZIONE
I giudici di legittimità sul tema sopra indicato effettuano una riqualificazione degli elementi di fatto e giungono a una soluzione differente rispetto alla Corte d’Appello.
L’affermazione secondo cui l’attore avrebbe corrisposto alla madre i canoni di locazione sarebbe, secondo l’ordinanza in commento, contraddittoria con il riconoscimento di un debito da indennizzo in favore del fratello P. Dalla pronunzia di legittimità emerge cioè che sarebbe stata del tutto trascurata la portata confessoria della dichiarazione del fratello di aver ricevuto 35 milioni di lire a titolo di risarcimento per il fatto che il fratello aveva goduto dell’immobile.
La Corte afferma “Esclusa la ricorrenza di un fatto illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria nella condotta di un genitore che consenta a solo uno dei figli di poter fruire di un proprio bene, ed avendo in precedenza ritenuto che non fosse stata offerta la prova che la madre avesse riversato al figlio P. una somma quale quota parte dei canoni percepiti dal figlio L., la stessa giustificazione addotta dalla controparte per tale elargizione imponeva di verificare se la causa della dazione fosse da rinvenire in un intento liberale (essendo eventualmente finalizzata ad assicurare un riequilibrio tra le posizioni dei figli, riscontrando altresì se ricorrano le condizioni per l’applicazione della norma di cui all’art. 783 c.c.), con la conseguente sottoposizione della stessa al regime della collazione, ovvero se fosse priva di una valida giustificazione causale, legittimando quindi la pretesa di includere tale somma nel relictum.”
L’ordinanza conclude che la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione a tale motivo, con rinvio per nuovo esame.
QUESTIONI
Il caso in esame pone in rilievo due fondamentali questioni di natura successoria. La prima tematica, più classica, è relativa alla possibile rilevanza del comodato in sede successoria.
Ci si chiede cioè se la messa a disposizione a titolo gratuito di un bene immobile in favore di uno dei figli possa costituire una donazione indiretta, rilevante ai fini della collazione e quindi della divisione dell’eredità nonché della eventuale riduzione delle disposizioni lesive.
Sul punto si deve ricordare che l’orientamento della Suprema Corte è consolidato nel ritenere che l’arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall’uso personale e gratuito della cosa comodata, utilità che non costituisce il risultato finale dell’atto posto in essere dalle parti (come invece nella donazione), bensì il contenuto tipico del comodato stesso. (In tal senso Cass. Civ., 16 novembre 2017, n. 27259; Cass. Civ., 9 agosto 2016, n. 16803; Cass. Civ., 23 novembre 2006, n. 24866.)
La predeterminazione del periodo di durata del rapporto nascente dal comodato e dunque la delimitazione nel tempo del beneficio attribuito dal comodante al comodatario costituirebbero elementi peculiari di tale contratto, estranei alla struttura ed alla finalità della donazione.
Tali differenziazioni comporterebbero quindi l’insussistenza nel comodato dell’animus donandi, requisito indispensabile della donazione. Si deve escludere che le parti abbiano voluto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile, essendo lo scopo di liberalità limitato all’uso gratuito del bene, ferma restando la titolarità di ogni diritto reale in capo al proprietario. Tale circostanza configura la causa tipica del contratto di comodato e ne evidenzia la differenza da quella che contraddistingue la donazione (Cass. Civ., 23 novembre 2006, n. 24866).
Si deve segnalare però che una (non remota) decisione di merito ha deciso altrimenti, ravvisando nel comodato una liberalità indiretta (App. Milano, 17 dicembre 2004, in Nuova g. civ. comm.,2005, I, p. 688.) In tal senso anche parte della dottrina (GIANOLA, Atto gratuito, atto liberale, Milano, 2002) ha criticato la visione che collega l’impoverimento al patrimonio al dare e non al fare, obiettando che, al contrario, anche il fare può essere ricondotto alla donazione – e un esempio sarebbe proprio il comodato (FUSARO, In tema di liberalità non donative: ricognizione della casistica e analisi della prassi, in Obbligazioni e Contratti 2012, 12).
In altri termini l’opinione tradizionale sul tema del rapporto tra comodato e donazione è che l’assunzione di obbligazioni di fare non possa essere a fondamento della donazione ex art. 769 c.c.
Oltre al tema, già sopra accennato, della mancanza di un impoverimento in capo al comodante, la tesi tradizionale afferma che, essendo il comodato un contratto tipico, non sarebbe possibile ammettere da parte dell’ordinamento una doppia qualificazione.
Tuttavia non è vero che non può ravvisarsi un impoverimento del comodante: il bene immobile potrebbe essere diversamente utilizzato dal titolare, magari proprio locandolo o utilizzandolo per sé stesso. Privarsi del godimento di un bene già di per sé comporta un lucro cessante (TASSINARI, Ipotesi dubbie di liberalità non donative, in elibrary.fondazionenotariato.it).
Ulteriormente il fatto che il comodato abbia una disciplina codicistica propria non deve portare a escludere automaticamente che lo stesso possa costituire una donazione (esempio ne è la rendita vitalizia dove espressamente l’art. 1875 prevede che possa configurare una liberalità).
Bisogna piuttosto considerare nel caso concreto se sussista animo liberale in capo al comodante. Un elemento che permette di discernere tra semplice comodato a titolo di cortesia e liberalità indiretta è la durata del comodato, che per essere donativo deve essere “per un tempo considerevole”.
Ulteriormente si ricorda (TASSINARI, Ipotesi dubbie di liberalità non donative, in elibrary.fondazionenotariato.it) che ricorrendo l’ipotesi della liberalità non donativa mediante comodato, oggetto della stessa deve ritenersi la somma di denaro, riferita al momento dell’apertura della successione, corrispondente all’insieme dei canoni che il comodante avrebbe percepito, secondo il valore di mercato, ove avesse locato il bene.
Ulteriore aspetto essenziale da valutare è se il comodato liberale configuri una donazione di modico valore oppure no: ciò incide significativamente sulla disciplina, come infra precisato.
Il secondo tema oggetto d’interesse e coinvolto nella sentenza riguarda la sorte dell’attribuzione di denaro effettuata dal genitore a favore del secondo fratello (non-comodatario), diretta ad indennizzarlo per il fatto che il primo fratello (comodatario) abbia potuto godere dell’immobile di famiglia.
La Cassazione, come già detto, conclude affermando che tale dazione di denaro costituirebbe alternativamente una liberalità, se sussiste animus donandi (e in tal caso occorrerebbe verificare se si tratti di donazione di modico valore, oppure liberalità da assoggettare a collazione) oppure se si tratti di una dazione priva di giustificazione causale e pertanto idonea a legittimare la ripetizione dell’indebito – con conseguente obbligo di restituzione dell’importo nell’asse ereditario.
Dal punto di vista giuridico la ricostruzione della Suprema Corte relativa alla qualificazione delle attribuzioni effettuate al fratello non-comodatario deve condividersi: non vi è una terza alternativa; certamente non si può configurare alcun obbligo di risarcimento o di indennizzo per causa del comodato.
Ciò che, piuttosto, potrebbe lasciar spazio a qualche possibile ripensamento è la ricostruzione dei fatti: se risulta che un fratello ha ricevuto una somma di denaro dal genitore, diretta espressamente a parificare la sua posizione con la posizione del fratello comodatario, non si può non leggere nella volontà del genitore l’intento di riequilibrare le sorti in seguito a una precedente liberalità.
Se così fosse, si dovrebbe in questo caso ripensare la qualificazione del comodato, nonostante la ricostruzione prevalente in Cassazione, come una liberalità indiretta: l’animus donandi, che è l’elemento centrale e discretivo, nel caso in esame sembra infatti sussistere.
Una notazione conclusiva merita il tema della donazione di modico valore: è dubbio che la regola di cui all’art. 783 c.c. possa trovare applicazione anche con riferimento alle liberalità indirette. Infatti la prima funzione della norma è quella di escludere l’applicazione delle regole formali alla donazione di modico valore, regole formali dalle quali le donazioni indirette sono già dispensate ex art. 809 c.c.
Sembra però rilevante valutare se una donazione indiretta di modico valore diretta in favore del coniuge debba essere sottratta o meno alle regole della collazione, secondo il principio espresso dall’art. 738 c.c.: l’interpretazione prevalente dà risposta positiva, in quanto l’art. 737 c.c. parla indifferentemente di donazioni dirette e indirette.
Da ultimo si segnala invece che la Cassazione, con sentenza 2700 del 30 gennaio 2019, ha riaffermato che la donazione di modico valore è generalmente soggetta all’obbligo di collazione, fatto salvo quanto detto con riferimento all’art. 738 c.c. per le donazioni di modico valore ricevute dal coniuge.
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