2 Aprile 2019

Clausole vessatorie e approvazione per iscritto: attenzione al richiamo cumulativo

di Sara Scola Scarica in PDF

Cass. Civ., Sez. VI, Ord., 9.7.2018, n. 17939 – Rel. Dott.ssa A. Scrima

Clausole vessatorie, approvazione per iscritto, richiamo cumulativo delle clausole, richiamo numerico, indicazione sommaria del contenuto

MASSIMA

Nel caso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest’ultima ipotesi, non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.(Nella fattispecie, la sottoscrizione della clausola di determinazione del foro esclusivo apposta a contratti di vendita, leasing e fideiussione, collegati tra loro, è risultata debitamente apposta in calce al richiamo numerico della clausola e accompagnata da una, pur sintetica, indicazione del contenuto). 

CASO

Il Sig. M.R. agiva in giudizio avanti il Tribunale di Salerno chiedendo che venisse dichiarata la nullità e, subordinatamente, la risoluzione di un contratto di compravendita stipulato tra D. Spa, T.P.A.G. Srl e la Banca A. Spa, e del collegato contratto di locazione finanziaria tra la banca e l’utilizzatrice T.P.A.G. Srl, con conseguente nullità della garanzia prestata (con contratto di fideiussione) dall’attore (padre dell’amministratore della T.P.A.G. Srl) nei confronti della banca, con declaratoria di abusività e dolosità di ogni tentativo di escussione della garanzia nonché la condanna di T.P.A.G. Srl alla rivalsa di quanto eventualmente pagato in forza di fideiussione.

Tuttavia, il Tribunale adito, accogliendo l’eccezione sollevata dalla banca (unica convenuta costituitasi), dichiarava la sua incompetenza, rilevando che, nel caso di specie, risultava in maniera non equivoca la necessaria esclusività del foro convenzionalmente indicato dalle parti (Tribunale di Roma), previsto all’art. 11 del contratto di acquisto, all’art. 25 del contratto di locazione finanziaria, nonché all’art. 13 del contratto di fideiussione, risultando “la specifica e separata sottoscrizione delle clausole derogative della competenza per territorio”.

M.R. impugnava con ricorso per regolamento di competenza la suddetta ordinanza del Tribunale di Salerno. Da un lato, il ricorrente evidenziava l’irrilevanza dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla sola convenuta costituita (la banca), nonché della clausola di determinazione del foro esclusivo relativa al contratto di fideiussione, alla luce della mancata costituzione degli altri convenuti, rispetto ai quali erano ravvisabili i criteri di radicamento della competenza territoriale del Tribunale di Salerno, con conseguente attrazione dell’intera vertenza avanti il medesimo tribunale, ex art. 33 c.p.c.

Per altro verso (e questo è l’aspetto sul quale ci si intende soffermare in questa sede), M.R. rilevava l’invalidità della clausola di determinazione del foro esclusivo contenuta nel contratto di fideiussione, poiché oggetto di una doppia sottoscrizione non riferita soltanto a detta clausola, ma anche ad altre, alcune delle quali non vessatorie, con conseguente violazione sostanziale dell’art. 1341, co.2, c.c.

La S.C. rigetta il ricorso.

Oltre a respingere la prima doglianza di ordine processuale (sul rilievo che l’eccezione di incompetenza territoriale formulata da un solo convenuto comporta, ove fondata, la declinatoria di tutto il cumulo di domande formulate anche nei confronti degli altri convenuti), la S.C. respinge anche l’eccezione fondata sulla validità della clausola vessatoria relativa alla deroga del foro competente, confermando la competenza del Tribunale di Roma.

SOLUZIONE

La sentenza in commento, sulla scorta di altre recenti pronunce del medesimo tenore (in particolare v. Cass. Civ., 11.11.2015, n. 22984), ribadisce i criteri in base ai quali poter ritenere integrato il requisito della specifica approvazione per iscritto previsto dall’art. 1341, co.2 c.c.

Così, uno dei profili più problematici, attinente alla possibilità di compiere un’unica sottoscrizione a un insieme di clausole richiamate unitariamente, viene risolto puntualizzando che, quando il richiamo cumulativo riguarda indistintamente clausole vessatorie e non vessatorie, non è sufficiente la mera indicazione del numero delle clausole richiamate, occorrendo altresì una menzione, almeno sommaria, del loro contenuto. Solo in quest’ultimo caso, infatti, può ritenersi rispettata l’esigenza di tutela del contraente debole posta alla base della regola di cui all’art. 1341, co.2, c.c., la cui ratio è, per l’appunto, quella di richiamare l’attenzione dell’aderente su quelle clausole che siano, in un modo o nell’altro, in grado di danneggiarlo.

Viene fatta salva, come già affermato in passato, l’ipotesi in cui non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (v. sul punto, Cass. Civ., Ord., 5.6.2014, n. 12708, così massimata: “nel caso di contratto per il quale non sia prescritta la forma scritta, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto, di cui all’art. 1341 cod. civ., rimane limitato alla sola clausola vessatoria, senza necessità di trascrizione integrale del contenuto della clausola, essendo sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa, in quanto in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto”).

QUESTIONI

Come noto, la normativa codicistica in materia di clausole vessatorie prevede, all’art. 1341 co.2 c.c., un elenco di condizioni generali di contratto (ossia clausole contrattuali predisposte unilateralmente da una sola delle parti per regolare in modo uniforme una pluralità indefinita di rapporti contrattuali), per le quali viene richiesta la specifica approvazione per iscritto da parte dell’aderente.

Si tratta di una normativa che differisce dall’analoga disciplina prevista all’interno del Codice del Consumo (ove le clausole vessatorie sono radicalmente nulle) e che consente di “salvare” le clausole abusive solo laddove esse siano oggetto di apposita sottoscrizione; in mancanza di tale requisito, la giurisprudenza prevalente ritiene che le clausole non approvate siano nulle (v. ex multis, Cass. Civ., ord. 2003 n.18680; Cass. Civ., 2002, n. 547; Cass. Civ., 2000, n. 569; contra, in dottrina, C.M. Bianca, Diritto Civile-Il contratto, Milano, 2000, 367), benché la norma parli espressamente di inefficacia (e non di invalidità).

Giova rammentare che l’elenco delle clausole vessatorie contenuto all’interno dell’art. 1341, co.2 c.c. è da ritenersi tassativo, sul rilievo che la regola de qua, imponendo un particolare onere formale in deroga al generale principio di libertà della forma previsto dal nostro ordinamento, rappresenta una norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica (potendo operarsi solo un’interpretazione estensiva).

Con la sentenza in commento, la S.C. si concentra, ancora una volta, sul problema relativo alle modalità attraverso le quali può avvenire l’approvazione per iscritto richiesta dall’art. 1341 co.2 c.c.

Così, da lungo tempo, la giurisprudenza ammette che la clausola vessatoria possa essere semplicemente richiamata mediante un rinvio al numero o alla lettera che la contiene, senza che sia necessario trascriverne il contenuto (tra le più recenti v. Cass. Civ., 21.7.2015, n. 15278).

Tuttavia, la questione si fa più problematica quando si tratti di raggruppare più clausole mediante un unico richiamo. A tal proposito, se è vero che, da molti anni, si ammette la possibilità di compiere un’unica sottoscrizione a una pluralità di clausole vessatorie che siano riunite in un’apposita dichiarazione (v. ad. es. Cass. Civ. 3.3.1980, n. 1415), è altrettanto vero che il cd. rinvio cumulativo deve rispettare talune condizioni.

In particolare, laddove il richiamo venga effettuato sia a clausole vessatorie, sia a clausole non vessatorie (come avviene proprio nel caso di specie), può ingenerarsi nell’aderente una certa “confusione” che non gli permette di focalizzare l’attenzione sul contenuto delle clausole che possono pregiudicarlo.

Del resto, la norma in esame non richiede semplicemente la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale che sia idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (così, ex multis, Cass. Civ., Ord., 29.2.2008, n. 5733).

Detto parametro, peraltro, trova da tempo applicazione anche nella giurisprudenza di merito (v. tra le altre Trib. Reggio Emilia, 24.4.2018, ove si è evidenziato come la sottoscrizione in blocco di condizioni generali di contratto, comprese quelle prive di carattere vessatorio, non garantisce “l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate”).

Così, dando rilievo a un’interpretazione di tipo teleologico della norma di cui all’art. 1341, co.2 c.c., la S.C. evidenzia che, se la finalità della regola è quella di tutelare il contraente debole richiamando la sua attenzione su quelle clausole che siano in grado, anche solo potenzialmente, di danneggiare la sua posizione, nel caso di richiamo cumulativo a più clausole, ove soltanto alcune di esse siano vessatorie, tale obiettivo viene perseguito solo quando il rinvio al numero delle clausole sia accompagnato anche da un richiamo, seppur sintetico, al contenuto di esse.

La pronuncia in commento, senz’altro condivisibile nel suo principio, solleva tuttavia, ancora una volta, l’interrogativo circa l’adeguatezza della tutela formale dell’aderente prevista dal legislatore mediante l’art. 1341, co.2, c.c. (in senso fortemente critico riguardo a tale norma, v. C.M. Bianca, cit., 369-370). Senza poter entrare nel merito di tale dibattito, è il caso di rilevare come detta disposizione meriti, forse, di essere adeguatamente integrata e/o precisata nel suo contenuto, anche con riguardo alle modalità attraverso le quali deve avvenire la sottoscrizione delle clausole vessatorie; ciò al fine di limitare le zone d’ombra e le incertezze applicative che, ad oggi, inevitabilmente si generano in questo settore.