2 Aprile 2019

Appalto: il principio di solidarietà esonera il lavoratore dall’onere della prova

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 15 gennaio 2019, n. 834

Appalto – Interposizioni fittizia – Stipendi e contributi – Committente – Subappaltatore – Principio solidarietà – Effetti

MASSIMA

L’art. 29, comma 2 del D.lgs. n. 276 del 2003, disciplina il principio di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore. Tale principio garantisce al lavoratore che gli stipendi e i contributi sono dovuti in relazione all’appalto cui il medesimo ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative. Inoltre, esonera il lavoratore dall’onere di provare l’entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio.

COMMENTO

Il Tribunale di Alessandria rigettava il ricorso proposto del lavoratore il quale chiedeva la condanna in solido del committente e degli appaltatori per il mancato pagamento delle retribuzioni per un determinato periodo di tempo. La Corte di Appello di Torino confermava la statuizione del primo giudicante, deducendo che il gravame proposto avverso tale decisione presentava profili di inammissibilità. Da una parte, secondo la corte, era stata formulata una domanda nuova, c.d. mutatio libelli, mentre, nel merito, il gravame era da considerarsi infondato poiché sussistendo una carenza di prova dei servizi ai quali il ricorrente era stato addetto e delle opere commissionate e per le quali egli aveva maturato il credito retributivo e contributivo rivendicato. Di qui il ricorso in Cassazione da parte del lavoratore. I giudici di legittimità ribaltano invece le decisioni dei giudici dei precedenti gradi del giudizio affermando che la diversa quantificazione o specificazione della pretesa non comporta una nuova causa petendi e che, di conseguenza, la Corte di merito abbia fatto malgoverno dell’art. 29, comma 2, D.lgs. 276/03. Tale norma prevede infatti la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione del rapporto, in tal modo garantendo al lavoratore il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative. Pertanto, con questa disposizione – continua la Corte – l’ordinamento ha inteso perseguire l’obiettivo di operare in funzione di una ricomposizione normativa della catena degli appalti, evitando il rischio che meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale. Ciò premesso, secondo i giudici di legittimità, l’ordinamento ha inteso garantire il lavoratore circa il trattamento dei pagamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto, avendo come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l’impresa appaltante e gli eventuali subappaltatori, in relazione al periodo di rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto. Quindi, proprio la logica solidaristica che informa il rapporto tra appaltatore e committente, induce a ritenere che l’eventuale incertezza di attribuzione dell’opera in termini quantitativi fra le società appaltatrici – diversamente da quando argomentato dai giudici di merito – non può essere a carico del lavoratore, il quale si è limitato ad imputare la propria attività alle opere concesse in appalto dalle due società, con l’allegazione che non postulava la necessità di svolgimento di ulteriori precisazioni, stante proprio il vincolo di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore. In conclusione, il principio di solidarietà sancito dall’art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003, esonera il lavoratore dall’onere di provare l’entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio.