19 Marzo 2019

Legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento. Quale rimedio azionare per ottenere il supplemento?

di Matteo Ramponi, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza n. 30702 del 27/11/2018

SUCCESSIONI – SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE – LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA – Diritto al supplemento – Azione di riduzione – Necessità – Esclusione.

* L’art. 551 c.c., prevede che possa esservi un legato in conto di legittima con la previsione anche della sua integrazione; con esclusione pertanto, in tale ipotesi, della necessaria attribuzione della qualità di erede, ai fini dell’integrazione del supplemento di legittima, in quanto, in specie, tale supplemento è stato già previsto dal testatore sotto forma di obbligazione a carico dell’erede universale, e non essendo necessario esperire, al fine di conseguire il supplemento, le azioni riservate tipicamente a colui che abbia assunto la qualità di erede, nel concorso dei relativi presupposti.

Disposizioni applicate

Codice Civile, articoli 537, 551,553, 556, 558, 564, 588, 1362

[1] Con atto di citazione, Tizietta conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino la sorella Caietta e i nipoti Sempronia e Sempronio, chiedendo che venisse individuata la propria quota di legittima relativamente alla successione di Caia. L’attrice esponeva di essere stata adottata, insieme alla sorella Caietta, dalla zia, dottoressa Caia, in vita e fino a pochi mesi prima del decesso titolare di una farmacia. Si precisava, inoltre, che dapprima, nel gennaio 2006, Caia aveva donato la propria farmacia alla figlia adottiva Caietta e alla nipote Sempronia e successivamente, nell’aprile 2006, la stessa Caia aveva redatto testamento dal quale sarebbe emersa una lesione di legittima. Pertanto, l’attrice chiedeva di:

a) in via principale e nel merito dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare la sig.ra Caietta ad integrare, giuste le disposizioni testamentarie dettate dalla de cuius, nella misura che sarebbe risultata necessaria, la quota di legittima spettante all’attrice; con i frutti e gli interessi dal dì della domanda.

b) In via subordinata, ordinare la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie dettate a favore di Caietta, Sempronia e Sempronio.

Caietta, Sempronia e Sempronio si costituivano in giudizio rilevando che l’attrice Tizietta nell’atto di citazione, pur facendo riferimento alla quota di riserva e all’art. 537 c.c., non si qualificava erede e non dichiarava di accettare l’eredità.

Eccepivano, inoltre, che la farmacia che risultava donata alla figlia Caietta e alla nipote Sempronia non poteva essere considerata oggetto della riunione fittizia, in quanto la stessa non era stata donata, bensì venduta alla figlia e alla nipote come dimostravano la contro dichiarazione prodotta in giudizio e i bonifici bancari con cui era stato pagato (in parte) il prezzo. Rilevavano, comunque, che la donazione in questione prevedeva la dispensa da collazione e imputazione. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attrice.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 2010, accoglieva la domanda attrice, riconosceva il diritto della medesima ad un supplemento, liquidato a carico di Caietta, erede universale, in una somma di circa Euro 890.000.

Caietta proponeva appello avverso questa sentenza. La Corte di Appello di Torino respingeva l’appello confermando la sentenza impugnata. Secondo il giudice di secondo grado, in particolare, la disposizione testamentaria a favore di Tizietta doveva qualificarsi quale legato in sostituzione di legittima, compatibile ai sensi dell’alt. 551 c.c. con il diritto di richiedere il supplemento. Ma, pure nell’eventualità in cui la stessa disposizione fosse stata reputata a titolo di erede -sempre secondo la Corte di merito -la domanda sarebbe comunque stata fondata, avendo Tizietta accettato, tacitamente, l’eredità.

Contro tale sentenza di appello, Caietta proponeva ricorso in Cassazione.

[2] La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, argomentando in punto ai quattro motivi di parte ricorrente. Per quanto di interesse nella presente sede, l’attenzione deve focalizzarsi sui primi due.

Con il primo motivo, Caietta denunciava la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe accolto la domanda avanzata da Tizietta a titolo di legato e non di erede, non tenendo conto che l’azione promossa dall’attrice era fondata sulla qualità di erede pura e semplice, la quale lesa dal contenuto della disposizione testamentaria della madre adottiva, avrebbe diritto a vedere reintegrata la propria quota di legittima. Soltanto nella comparsa conclusionale e, dunque, con deduzione tardiva ed inammissibile l’attrice avrebbe mutato la propria linea difensiva, affermando come essa fosse da considerare legataria e non coerede.

La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, condividendo l’impostazione dei Giudici di secondo grado. Tizietta aveva chiesto un supplemento di legittima sulla base del testamento di Caia, la quale aveva imposto a Caietta, sua erede universale, di riconoscere all’attrice un conguaglio, fino alla concorrenza della quota di legittima. Il Tribunale prima e la Corte distrettuale, poi, accoglievano la domanda attorea ritenendo che la de cuius aveva attribuito a Tizietta un legato e che Caietta rifiutasse di adempiere. E ciò proprio in ragione della scheda testamentaria, ove la stessa testatrice aveva previsto le modalità e i soggetti tenuti all’integrazione della legittima con riferimento all’ipotesi di cui al capoverso ultima parte dell’art. 551 c.c..

A giudizio della Suprema Corte, pertanto, è del tutto irrilevante che, nella prospettazione dell’attrice, il titolo di erede, fosse rimasto nel vago e che esso sarebbe stato proposto solo nella memoria ex art. 183 c.p.c., come sostenuto dal ricorrente, proprio perchè l’attrice aveva chiesto, sin dall’atto introduttivo, l’integrazione della legittima in relazione all’unico petitum, fondato sul testamento.

Con il secondo motivo, la ricorrente riteneva che la Corte distrettuale avesse errato:

a) nel ritenere che la de cuius avesse attribuito a Tizietta un legato in conto di legittima e non una quota di eredità, non tenendo conto che il riferimento espresso della de cuius alla quota di legittima prevista dalla legge manifesterebbe, in modo inequivoco, la volontà della testatrice di attribuire alla figlia Tizietta non già beni determinati, bensì, una parte del patrimonio ereditario corrispondente alla quota di legittima.

b) nel ritenere che, comunque, per l’esercizio dell’azione di riduzione non sarebbe stata necessaria l’accettazione con il beneficio di inventario perchè, ai sensi dell’art. 564 c.c., l’azione sarebbe stata rivolta nei confronti di altro erede, non avendo considerato che il principio appena indicato non si applica nel caso in cui il testatore abbia disposto anche legati in favore di altri soggetti diversi dall’erede, come è il caso in esame.

c) nel non ritenere necessaria l’accettazione con beneficio di inventario, anche, nel caso in cui la disposizione testamentaria venisse qualificata come legato, perchè nel caso in cui il testatore abbia espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento, non avendo considerato che la locuzione di cui al secondo comma dell’art. 551 c.c. “non si applica” si riferisce alla parte della norma che pone l’alternativa tra conseguire il legato (in sostituzione) e reclamare la legittima, ma non anche alla parte in cui chiarisce che il legittimario non acquista la qualità di erede.

d) nel ritenere che colui il quale sia erede agisce in riduzione; mentre colui che sia legatario, chiede l’adempimento della disposizione. Sempre per la ricorrente, tuttavia, la qualità di erede o legatario non incide sulla legittimazione ad esperire l’azione di riduzione, la quale trova fondamento esclusivamente nel legame familiare con il de cuius. L’art. 557 c.c. -ai sensi del quale “la riduzione delle disposizioni lesive non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi e aventi causa” – non distingue tra eredi e legatari. Né l’attribuzione a titolo universale o particolare risulta presupposto necessario indeclinabile per agire in riduzione. La qualità di erede rileva esclusivamente quando -come nel caso in esame -il legittimario non abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario ex art. 534 c.c.; e tale contegno negativo preclude allo stesso la possibilità di ottenere la reintegrazione della legittima lesa.

Nonostante le compiute argomentazioni della ricorrente, la Suprema Corte ha ritenuto il motivo in esame inammissibile poiché non coglie l’effettiva ratio decidendi e/o comunque muove da un presupposto di fatto non esistente.

In primis, è inammissibile la censura riferita all’istituzione testamentaria relativa a Tizietta, se erede o legataria, perchè la ricorrente non censura l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui “(….) sia l’istituzione di un’unica erede universale, in persona dell’altra figlia, (…..) sia infine la specifica obbligazione di integrazione della stessa posta a carico dell’erede universale nominata nello stesso testamento sotto il profilo di un proprio legato di genere (…), hanno convinto il Collegio giudicante che la clausola contenga un legato in sostituzione di legittima (….)”, di per sé stessa sufficiente a giustificare il decisum. Inoltre, si rammenta come l’interpretazione di un atto negoziale è attività riservata al Giudice di merito non censurabile nel giudizio di legittimità.

La Suprema Corte osserva, poi, come secondo la Corte d’Appello, la domanda dell’attrice sia sempre stata quella di adempimento del legato e non, come ipotizzato dalla ricorrente, un’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie.

[3] La decisione della Cassazione fornisce lo spunto per ripercorrere le diverse posizioni espresse dalla dottrina in ordine alla natura del legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento ed alle modalità con cui tale supplemento possa essere richiesto dal beneficiario di una tale disposizione.

In linea generale, può ricordarsi come il legato in sostituzione di legittima, disciplinato dall’articolo 551 c.c.[1], costituisca un’attribuzione a titolo particolare a favore di un legittimario avente la finalità di tacitare le spettanze di tale soggetto, estromettendolo, altresì, dall’eredità. Per tale ragione, tale figura viene qualificata spesso in termini di legato “tacitativo” o “privativo”.

Qualora il legittimario non volesse precludersi la possibilità di ottenere quanto a lui riservato dalla legge, potrà rinunciare al legato, divenendo così pretermesso e, conseguentemente, agire in riduzione a tutela delle proprie ragioni e, in caso di esito vittorioso, divenire erede.

Il legato predetto prescinde da qualsiasi valutazione in ordine all’ammontare dello stesso: il bene oggetto della disposizione potrà avere un valore superiore, uguale o inferiore alla legittima spettante, ma se non rinunciato taciterà ogni ragione.

Il secondo comma della norma in esame ammette, inoltre, la possibilità per il testatore di prevedere che il legittimario beneficiato con un legato in sostituzione possa chiedere un supplemento, qualora il valore del bene legato sia inferiore alla legittima e ciò fino a concorrenza della quota medesima.

Da sempre, discussa è la natura di tale figura di “legato”.

Secondo parte della dottrina, addirittura e nonostante il tenore letterale della norma, non si sarebbe in presenza di una disposizione a titolo particolare, bensì di una istituzione ex re certa a titolo di erede: coerentemente con tale impostazione, dovrebbe concludersi che il legittimario potrebbe (rectius dovrebbe) agire per il conseguimento del supplemento con un’azione di petizione di eredità; e se, davvero, si trattasse di eredità, non sarebbe possibile per il legittimario rinunciare la legato ed agire in riduzione, poiché, appunto, egli già sarebbe erede avente diritto alla propria quota di legittima.

Prevale nettamente l’opposta tesi, che riconduce l’ipotesi in esame alla figura del legato e ciò in considerazione, innanzitutto, del dettato normativo.

Tra i sostenitori di tale natura, tuttavia, non vi è unanimità di consensi circa le modalità di richiesta del supplemento.

A giudizio di taluni, il legittimario, nel caso in cui il valore del legato fosse inferiore alla quota riservata per legge, potrebbe conseguire la differenza di valore mediante l’esercizio dell’azione di riduzione, così potendo divenire erede solo in caso di esito vittorioso.

Altri autori e la Corte di Cassazione nella sentenza epigrafata sono di diverso avviso, ritenendo che non sia necessario agire in riduzione al fine di ottenere il supplemento, qualificando “la prestazione integrativa a carico dell’onerato, sino a concorrenza della quota di legittima” in termini di “obbligazione di natura determinabile alla stregua dei parametri individuati dalla stessa testatrice”. In ragione di ciò, la previsione di un supplemento a carico dell’erede ed a favore del legatario in sostituzione di legittima connota “l’azione proposta come una vera e propria azione personale e obbligatoria di esecuzione del testamento e di adempimento di detta obbligazione ivi prevista”. Non sarebbe, pertanto, necessario proporre alcuna domanda di riduzione al fine di ottenere l’integrazione del valore del bene legato fino a concorrenza della legittima: in sostanza, sarebbe il testatore ad aver già previsto un diritto al supplemento “sotto forma di obbligazione a carico dell’erede universale” tutelabile attraverso gli ordinari strumenti a protezione del credito.

* Massima non ufficiale

[1] Si riporta, per mera comodità, il disposto di tale norma:

“Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.

Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile.”

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