19 Febbraio 2019

Nullità della delibera per assenza totale di informazione: solo in caso di totale mancanza della convocazione dell’assemblea

di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & AssociatiMarcello Guerzoni - Studio Pirola Pennuto Zei & AssociatiMassimo Di Terlizzi - Studio Pirola Pennuto Zei e Associati Scarica in PDF

Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese B, sentenza n. 9438 del 20 settembre 2018 (dep. 27 settembre 2018)

Parole chiave: nullità delibera assembleare – convocazione – assemblea ordinaria – S.r.l. – interesse ad agire – assenza di informazione – abuso di potere – eccesso di potere – conflitto d’interessi

Massima: “Il vizio di nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata non sussiste quando il socio è stato convocato per l’assemblea con missiva raccomandata spedita entro il termine statutario coincidente con quello legale e ricevuta il giorno precedente a quello dell’assemblea, per cui non si è verificata la completa carenza di convocazione dell’assemblea”.

Disposizioni applicate: 2479-ter, 2374, 2377 e 2379 c.c.;

Con la sentenza in commento, la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano, è stata chiamata ad esprimersi in merito all’impugnazione delle delibere assembleari assunte da una S.r.l., segnatamente per vizio di nullità derivante da mancata convocazione dell’assemblea.

Sul tema, il Legislatore ha inteso dettare, anche per le società a responsabilità limitata, una disciplina dell’invalidità delle decisioni dei soci che potesse operare un equo bilanciamento fra la tutela dei soggetti lesi (i.e. società, soci, terzi) ed il principio di stabilità degli atti societari (ossia la specificazione, in materia endo-societaria, del principio di certezza dei rapporti giuridici).

A mente dell’articolo 2479-ter c.c.: “1. Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. […]. 2. Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. 3. Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma. […]”.

Nel caso di specie, l’attrice radicava pertanto azione al fine di ottenere la dichiarazione di invalidità (nullità e/o annullabilità) della delibera assembleare assunta in data 21 gennaio 2017, in merito all’acquisto di un immobile da parte della società stessa. L’attrice asseriva infatti che la delibera fosse i) dannosa per la società, poiché nulla era stato esplicitato in merito alle ragioni dell’acquisto dell’immobile; ii) fosse stata assunta con voto determinante di un socio in conflitto d’interessi e dunque frutto di abuso di potere in danno dell’attrice stessa e iii) assunta in assenza assoluta d’informazione.

Al contrario, la società convenuta in giudizio rilevava, oltre alla carenza di interesse ad agire in capo all’attrice, anche la nullità della domanda accessoria, nonché, nel merito, l’insussistenza del vizio di assenza di informazione e di abuso di potere e conflitto d’interessi in capo al socio e a danno della società.

Preliminarmente, il Tribunale meneghino si è espresso in merito all’interesse ad agire che, congiuntamente alla legittimazione ad agire, costituisce una condizione dell’azione stessa, volta ad impedire l’esercizio di un’azione astrattamente idonea a tutelare l’interesse fatto valere, quando, in concreto, la sentenza di accoglimento non arrecherebbe all’attore alcun vantaggio obiettivo.

Come noto, per giurisprudenza costante, l’interesse ad agire si risolve “nell’idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice” (Cfr. in tal senso Cassazione civile, 4 maggio 2012 n.6749; nonché Cassazione civile 13 aprile 2011 n.8464).

Nei propri scritti difensivi, la società resistente sosteneva la carenza di interesse ad agire in capo all’attrice, in quanto la stessa non avrebbe dimostrato che né lei né tantomeno la società avessero subito un danno dall’adozione della delibera.

Il Tribunale di Milano rilevava tuttavia, correttamente, come sia direttamente il Legislatore, all’articolo 2479-ter c.c., ad individuare i soggetti legittimati ad impugnare le delibere, riconoscendo espressamente tale facoltà in capo a “soci che non vi hanno consentitoossia ai soci assenti, astenuti e, naturalmente, a quelli dissenzienti.  E, aggiunge il Giudice di prime cure, “senza che sia richiesta alcuna dimostrazione da parte del socio impugnante in tema di ricorrenza – rispetto alla singola delibera – di un suo peculiare interesse alla rimozione dell’atto invalido”.

Nel merito della lite, il Tribunale rilevava poi come il vizio di nullità della delibera assunta in assenza totale di informazione, previsto dal comma secondo dall’art. 2479-ter c.c., sussista solamente nella “completa carenza di convocazione dell’assemblea, riecheggiando, in materia si S.r.l. l’analoga previsione di nullità contenuta per le delibere assembleari di S.p.A. nel primo comma dell’art. 2379 c.c. in caso di “mancata convocazione dell’assemblea”.

Tale decisione appare conforme ad un orientamento ormai costante, del quale si segnala un’ulteriore pronuncia emessa dal Tribunale di Milano in relazione alle delibere assembleari assunte in una S.r.l.: “La nullità della delibera per carenza assoluta di informazione dei soci sussiste solo rispetto alla deliberazione assunta in carenza di convocazione dell’assemblea, e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le S.p.A., inerente alla completa mancanza di convocazione” (Tribunale Milano Sez. spec. Impresa del 1 febbraio 2018, n.1166).

Nel caso specie, la sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Milano, ha ritenuto tale vizio palesemente insussistente, in quanto la ricorrente non ha mai negato di aver correttamente ricevuto la convocazione per l’assemblea tramite lettera raccomandata, ricevuta dalla stessa il giorno prima dell’assunzione della delibera in oggetto.

Parimenti insussistenti sono stati ritenuti i vizi di eccesso di potere, abuso e conflitto d’interesse, in quanto l’attrice non avrebbe sufficientemente documentato le proprie doglianze, in particolare con riferimento alla irragionevolezza del prezzo. La prospettazione della stessa sarebbe infatti rimasta su di un piano “estremamente generico”, senza allegare come in concreto si fosse configurato un danno in capo alla società.

Il Tribunale di Milano ha pertanto rigettato tutte le domande attoree, condannando altresì l’attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.