12 Febbraio 2019

Opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto: il simultaneus processus è possibile solo osservando la competenza funzionale e inderogabile

di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 22 novembre 2018, n. 30183, Pres. Vivaldi, Est. Scoditti

Competenza civile – Connessione di cause – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Giudizio di opposizione a precetto – Simultaneus processus – Condizioni

La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, non comporta modificazioni della competenza, che, rispettivamente, appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all’art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli art. 27, 1° comma, e 615, 1° comma, c.p.c. al giudice del luogo dell’esecuzione competente per materia e per valore; ne deriva che il simultaneus processus di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso l’ingiunzione coincida con quello del luogo dell’esecuzione competente per materia e per valore.

CASO

Una società di factoring otteneva decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, che condannava la società cedente Beta al pagamento del valore del credito, stante la mancata trasmissione dalla cedente alla società di factoring della documentazione probatoria e della scheda contabile necessarie per escutere il debitore ceduto, in violazione del contratto di factoring.

Beta proponeva, con unico atto, opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto, notificato contestualmente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Nei gradi di merito, l’opposizione a decreto ingiuntivo veniva rigettata, mentre l’opposizione a precetto era dichiarata inammissibile perché, secondo le pronunce di merito, non poteva essere presentata nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ma avrebbe dovuto essere introdotta «secondo i termini e le formalità di cui all’art. 615 c.p.c.».

Beta proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo di dieci motivi di ricorso, violazione dell’art. 104 c.p.c., sostenendo la proponibilità di qualunque domanda unitamente all’opposizione a decreto ingiuntivo, nonché la competenza del Tribunale adito anche sull’opposizione a precetto, basata sul valore dell’azione esecutiva minacciata.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il motivo di ricorso, perché imperniato soltanto sulla competenza per valore del Tribunale adito, senza indicare né fornire elementi circa il criterio della competenza per territorio, coincidente con il foro dell’esecuzione forzata, competenza territoriale funzionale e inderogabile  ai sensi dell’art. 28 c.p.c.: il simultaneus processus tra opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso l’ingiunzione coincide con quello del luogo dell’esecuzione, competente per l’opposizione a precetto.

QUESTIONI

Partendo dalla competenza funzionale del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte di cassazione stabilisce che la stessa spetta inderogabilmente all’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento monitorio, ai sensi dell’art. 645 c.p.c.

La competenza per territorio sull’opposizione a precetto, ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 615, comma 1, c.p.c., spetta, anche qui inderogabilmente ex art. 28 c.p.c., al giudice del luogo dell’esecuzione, osservando i criteri della competenza per materia e per valore rispetto al credito azionato in executivis.

Tanto la competenza del giudice sull’opposizione a decreto ingiuntivo quanto quella sull’opposizione a precetto sono certamente inderogabili, come sancito da risalenti indirizzi di legittimità (Cass., 12 gennaio 1998, n. 186; Cass., 16 aprile 1999, n. 3792).

Stante l’inderogabilità dei criteri di competenza territoriale – “funzionale”, dacché collegata alle funzioni attribuite dalla legge a un determinato ufficio giudiziario – la contemporanea pendenza di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di un altro di opposizione a precetto non può comportare modificazioni della competenza: ne consegue che, quando ambedue i procedimenti riguardino il medesimo titolo, può aversi simultaneus processus solamente nel caso in cui il giudice che ha emesso l’ingiunzione, funzionalmente competente per l’opposizione a questa, coincida con quello del luogo dell’esecuzione, funzionalmente competente per l’opposizione a precetto.

Nel caso di specie, avendo Beta aveva fondato la competenza del Tribunale unicamente sulla base del valore dell’esecuzione minacciata, la Corte di cassazione ha rilevato che la Corte d’appello, nel dichiarare inammissibile l’opposizione a precetto, ha indicato che questa avrebbe dovuto essere proposta «entro i termini e le forme previste all’art. 615 c.p.c.», dovendosi intendere tale espressione (per vero oltremodo generica), con riferimento alla necessaria osservanza dei criteri di competenza territoriale inderogabile, coincidente con il luogo di esecuzione.

Poiché la statuizione era stata impugnata dalla ricorrente solo con riferimento alla competenza per valore, non anche con riferimento alla competenza territoriale per l’opposizione, senza neppure indicare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso (art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.), se il Tribunale adito coincidesse con quello del luogo dell’esecuzione.

Per questo motivo, la censura di Beta, riferita soltanto alla competenza per valore del Tribunale, senza l’allegazione degli elementi di collegamento della competenza territoriale dell’opposizione a precetto, rimaneva priva di rilevanza, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di ricorso.