Qual è il soggetto legittimato a presentare l’istanza di fallimento in proprio ex art. 6 L.F.?
di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & AssociatiMarcello Guerzoni - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati Scarica in PDFCorte di Cassazione, Sez. I civile, Ordinanza n. 30542 del 25 ottobre 2018 (pubb. 26 novembre 2018).
Parole chiave: revoca amministratore – nomina amministratore – istanza di fallimento in proprio – efficacia iscrizione nomina registro delle imprese – potere di rappresentanza società
Massima: “Nel caso di revoca assembleare dell’amministratore di una società a responsabilità limitata, con contestuale nomina del nuovo amministratore, spetta a quest’ultimo, e non già al primo, proporre istanza di fallimento in proprio ex articolo 6 legge fallimentare, nonostante la nomina e la revoca relative non siano ancora state iscritte nel registro delle imprese”.
Disposizioni applicate: artt. 2383 commi 4 e 5; 2448; 2475 c.c. – artt 5 – 6 L.f.
La prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza in commento è stata chiamata a pronunciarsi in merito al tema della efficacia della iscrizione nel registro delle imprese della nomina e della revoca dell’amministratore.
Com’è noto, infatti, anche il diritto societario conosce un sistema pubblicitario per certi versi analogo a quello dei Pubblici Registri Immobiliari. Determinate vicende societarie infatti per essere conoscibili, opponibili o finanche produrre effetti devono essere iscritte nel registro imprese; di qui la tripartizione fra pubblicità notizia (ad esempio: la iscrizione di piccoli imprenditori commercianti o artigiani nelle sezioni speciali del registro), dichiarativa (artt. 2193 e 2448 c.c.) e costitutiva (artt. 2330, 2331, 2436 c.c. e così via).
E’ bene ricordare come anche le vicende riguardanti gli amministratori siano oggetto di pubblicità (dichiarativa) nel registro. Infatti ai sensi del combinato disposto degli articoli 2383 commi 4 e 5 (dettati in tema di S.p.A.) e 2475 c.c. (che ne fa richiamo), gli amministratori hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione entro 30 giorni dalla data della notizia della loro nomina, mediante deposito presso il registro imprese dell’atto di nomina e della relativa accettazione (ciò vale evidentemente solo per gli amministratori che abbiano accettato la carica), indicando le proprie generalità, nonché a quale tra essi sia attribuito il potere di rappresentanza sociale.
Nel caso in commento la controversia traeva origine dal fatto che l’amministratrice unica della società (S.r.l.), benché revocata dall’assemblea pochi giorni prima – in conseguenza della cessione del 95% delle quote della S.r.l. ad un soggetto contestualmente subentrato nella carica quale nuovo amministratore -, presentava istanza di fallimento in proprio ex art. 6 l.f.. Il Tribunale fallimentare adito accoglieva l’istanza dichiarando il fallimento della società.
Avverso la sentenza di fallimento la società promuoveva reclamo alla Corte d’Appello, con il quale denunciava da un lato come l’istanza di fallimento fosse stata presentata da un soggetto ormai cessato dalla propria carica e inidoneo a rappresentarla (in virtù evidentemente della revoca assembleare e contestuale nomina del nuovo amministratore unico) e dall’altro come la società non fosse nemmeno insolvente (in quanto era già in essere con Equitalia, unico creditore sociale, una rateizzazione del debito).
La Corte territoriale adita rigettava tuttavia il reclamo sostenendo che l’amministratrice, sebbene revocata dall’assemblea, fosse “senz’altro legittimata a depositare istanza di fallimento in proprio, in quanto la nomina del nuovo amministratore era stata iscritta nel registro imprese … in epoca successiva, e che nulla rilevava la circostanza che la delibera assembleare fosse anteriore alla presentazione dell’istanza” invero proseguiva la Corte d’Appello “di norma l’efficacia del potere di rappresentanza in capo all’amministrazione decorre da quando la nomina è iscritta nel registro delle imprese. Pertanto, poiché tale potere di rappresentare la società in capo al nuovo amministratore è divenuto efficace dal 27 marzo 2015 (n.d.r.: data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare), legittimamente la società in persona della precedente amministratrice ha presentato istanza per la propria dichiarazione di fallimento”.
Avverso tale pronuncia, la società proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi: con il primo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2475 c.c., 2383 c.c., commi 4 e 5, 2448 c.c. e l’art. 6 l.f.; con il secondo la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.f., nonché l’omessa e comunque insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Resisteva il fallimento in persona del Curatore nominato.
Vale peraltro la pena di ricordare come la ricorrente con il proprio atto sottolineava come “il problema non riguarda(sse) affatto l’opponibilità o meno ai terzi dell’atto, ma la sua efficacia nei confronti della società e dei soci che terzi non possono essere … La delibera di revoca e contestuale nomina di nuovo amministratore ha efficacia immediata nello stesso istante in cui viene deliberata e verbalizzata e da quel momento il vecchio amministratore non ha più alcun potere per essergli stato revocato dell’assemblea dei soci”.
La Suprema Corte adita, con l’ordinanza in commento, ha preliminarmente osservato come “la fattispecie concreta propone un caso di revoca (assembleare) dell’amministratore unico con contestuale nomina del nuovo amministratore, con connessa cognizione della revoca da parte del vecchio amministratore (visto il carattere unilaterale di tale negozio) e accettazione della carica da parte del nuovo (posta qui la natura contrattuale dell’atto)”.
La Prima Sezione ha così escluso l’applicabilità alla ipotesi di specie i) di una eventuale prorogatio della carica della amministratrice revocata (dato che il nuovo amministratore era stato designato con la stessa delibera), e ii) che quest’ultima godesse di un diritto di preavviso assistito da una tutela di carattere reale (in quanto “Anche in materia di s.r.l. deve ritenersi la revocabilità in ogni tempo degli amministratori anche in assenza di giusta causa, siano essi a tempo determinato o indeterminato. Questi ultimi, però, in mancanza di giusta causa, hanno diritto ad un congruo preavviso, la cui omissione determina l’obbligo per la società di risarcire il danno loro cagionato” cfr., in tal senso, ex multis, Tribunale di Milano, sentenza 30 Luglio 2015).
Per arrivare a tali conclusioni la Corte richiama i comuni principi della materia negoziale afferenti al contratto di mandato, quale “figura sistematica di base per la disciplina del rapporto di amministrazione di società”.
Ne conseguirebbe l’applicabilità del principio secondo cui “il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa” (art. 1723 c. 1 c.c.). In proposito si confronti anche la massima del Consiglio Notarile del Triveneto (Massima n. I.C.28) secondo cui “– gli amministratori sono sempre revocabili con decisione dei soci presa ai sensi dell’art. 2479 c.c., o con decisione presa nelle diverse forme eventualmente previste dallo statuto; – è escluso il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa degli amministratori nominati a tempo indeterminato; – è dovuto il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa degli amministratori nominati a tempo determinato. E’ comunque sempre possibile disciplinare diversamente la materia in sede statutaria, sia limitando il poter di revoca, sia prevedendo il diritto al risarcimento del danno per gli amministratori nominati a tempo indeterminato revocati senza giusta causa, sia infine escludendo il diritto al risarcimento del danno per gli amministratori nominati a tempo determinato revocati senza giusta causa”.
Prosegue la prima sezione osservando infatti che “Il contratto di amministrazione produce, di per sé, effetti dal momento della sua conclusione” secondo il meccanismo, evidentemente, della proposta e dell’accettazione. “Allo stesso modo la revoca prende effetto, per sé, non appena venga comunicata all’amministratore che la subisce” trattandosi di negozio unilaterale e recettizio.
La Corte ha così respinto l’interpretazione fatta propria dalla Corte territoriale secondo cui l’efficacia del potere di rappresentanza dell’amministratore si legherebbe “di norma” all’iscrizione nel registro delle imprese, perché così affermando si arriverebbe ad attribuire a tale iscrizione una efficacia costitutiva e non già dichiarativa, conformemente ai principi dettati in materia (artt. 2193 e 2448 c.c.).
In tal senso infatti anche per la nomina e la revoca degli amministratori vale la regola secondo la quale “la positiva iscrizione di un fatto nel registro viene a rendere in ogni caso efficace lo stesso (i.e.: opponibile) anche nei confronti dei terzi […] Laddove la rilevanza del fatto non iscritto (c.d. efficacia negativa della pubblicità del registro) non solo si limita unicamente a investire la posizione dei terzi, ma pure lo fa sempre a condizione che questi ultimi non possano essere considerati, nel concreto della situazione volta a volta esaminata, quali soggetti di buona fede”.
In effetti, secondo la Corte “la fattispecie di presentazione dell’istanza di fallimento in proprio non risulta proporre profili di opponibilità della nomina e della revoca dell’amministratore, che abbia la rappresentanza della società, nei confronti di soggetti terzi: soggetti, questi, in realtà neppure identificabili, al di là dell’indistinto riferimento a quanto estraneo alla società istante il proprio fallimento. Tanto meno si vede in che modo sarebbe possibile declinare, nei confronti di questo contesto, la nozione di efficacia/opponibilità (della nomina e/o della revoca dell’amministratore)”.
Alla luce dei suesposti principi la prima sezione ha pertanto cassato la sentenza impugnata, rinviando la controversia alla Corte d’Appello.