16 Ottobre 2018

Legittimo il licenziamento del dirigente che tollera fondi neri

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 3 luglio 2018, n. 17356

Licenziamento – giusta causa – dirigente – fondi occulti – tolleranza della prassi – lesione del vincolo fiduciario – sussistenza

MASSIMA

La creazione in azienda di fondi extra bilancio utilizzati per liberalità d’uso come regalie ai clienti più affezionati si pone al di fuori della conformità all’ordinamento giuridico. Una tale condotta illecita del dirigente non solo contrasta con le norme ed i valori dell’ordinamento, ma ha compromesso anche l’elemento fiduciario essenziale nel rapporto dirigenziale, rendendo così legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla azienda.

COMMENTO  

Nel caso di specie, la Cassazione ha respinto il ricorso del dirigente che impugnava la sentenza della Corte territoriale la quale aveva ritenuto legittimo il suo licenziamento per giusta causa. In particolare, il dirigente avrebbe tollerato una prassi già preesistente in azienda di istituire fondi neri fuori bilancio per “regalie” ai clienti, senza intervenire per farla cessare ed, anzi, contribuendo ad alimentarla. La Corte territoriale ha ritenuto che una tale pratica, che si concretizzava in emissione delle fatture false, era di carattere illegale e non giustificabile in nome dell’interesse dell’impresa. Infatti, le dette attività, rappresentavano una violazione delle regole di contabilità, di buona amministrazione, di trasparenza, di rispetto della legalità e di etica che, in definitiva, hanno legittimato il licenziamento per giusta causa del dirigente. La Suprema Corte, nel ritenere corretta la motivazione della corte territoriale, ha precisato che le attività che contrastano con l’ordinamento giuridico devono ritenersi illegittime, a prescindere dal valore penale del singolo comportamento e che il lavoratore ben può essere licenziato anche per condotte manifestamente contrarie all’etica comune o ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. Nel caso specifico è stata ritenuta irrilevante sia la mancata adozione da parte della società di codici etici o disciplinari sia la disciplina delle liberalità d’uso contenuta nell’art. 770 c.c. richiamata dal ricorrente per legittimare i comportamenti antigiuridici finalizzati alle erogazioni extra-bilancio. Dunque, la creazione dei fondi extra-bilancio è indubbiamente contraria agli impegni derivanti alle aziende dalle regole rigorose nella amministrazione delle società e nella tenuta della contabilità. La Cassazione ha altresì ribadito che sono irrilevanti le allegazioni del dirigente di aver agito in conformità coi voleri dei suoi vertici proprietari, perché la condotta sarebbe comunque in contrasto con l’ordinamento e la società i cui interessi non possono essere considerati identici ai voleri dei suoi vertici proprietari. Considerando tutto quanto sopra, la Cassazione ha respinto il ricorso del dirigente ed ha confermato la sentenza della Corte territoriale.