9 Ottobre 2018

L’opposizione all’esecuzione può essere devoluta alla cognizione degli arbitri

di Daniela Parisi Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. III, ord. 30 marzo 2018, n. 7891, Pres. Vivaldi, Est. D’Arrigo

Esecuzione esattoriale – Clausola compromissoria – Opposizioni esecutive – Opposizione all’esecuzione – Controversia arbitrabile – Fondamento – Limiti (Cod. proc. civ., artt. 615, 617 e 806)

La clausola compromissoria riferita genericamente a qualsiasi controversia nascente da un determinato rapporto giuridico cui essa inerisce può essere interpretata – con giudizio riservato al giudice di merito – nel senso che rientrano nella competenza arbitrale anche le opposizioni all’esecuzione forzata, salvo che si controverta di diritti indisponibili; viceversa, non sono compromettibili in arbitri le opposizioni agli atti esecutivi, in quanto la verifica dell’osservanza di regole processuali d’ordine pubblico riguarda diritti di cui le parti non possono mai liberamente disporre.

CASO

La società Alfa proponeva avanti al Tribunale ordinario opposizione avverso una cartella di pagamento notificato per conto di alcuni Enti pubblici, che chiedevano il rimborso di somme erogate in seguito a un contributo statale, successivamente revocato per inadempienze della società Alfa al decreto di ammissione al finanziamento medesimo.

Contestualmente, in forza di specifica clausola compromissoria contenuta nel decreto di ammissione, la società Alfa notificava domanda di accesso alla procedura arbitrale per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca del contributo. Il collegio arbitrale nominato, con lodo confermato anche in grado d’appello, accoglieva la domanda di Alfa.

Nel frattempo il Tribunale adito per l’opposizione alla cartella di pagamento dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per effetto della citata clausola arbitrale. Tale sentenza veniva confermata in seconde cure. La società Alfa ricorreva in Cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione accoglie il ricorso della Società, cassando la sentenza impugnata e rimettendo però alla Corte d’appello la verifica circa la natura dell’opposizione esecutiva proposta dalla società Alfa.

Secondo il Supremo Consesso, per rispondere al quesito sottoposto, e cioè se gli effetti di una clausola compromissoria che regola le controversie nascenti da un rapporto giuridico si estendano anche alle opposizioni esecutive, occorre distinguere se si tratti di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, differenti essendo le soluzioni da dare alla quaestio devoluta alla Suprema Corte.

Infatti, secondo princìpi consolidati, l’opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. altro non è che un giudizio di accertamento negativo della pretesa (id est del diritto di credito) fatta valere in executivis dal creditore procedente, concernendo l’an dell’azione esecutiva, che afferisce normalmente a diritti disponibili, come tali devolvibili alla cognizione degli arbitri.

Diversamente deve ritenersi per l’opposizione agli atti esecutivi, che ha per oggetto la deduzione della violazione delle norme processuali che regolano i singoli atti compiuti in executivis (cioè, il quomodo dell’azione esecutiva) e che, come noto, sono disciplinate da norme d’ordine pubblico, inderogabili e che prescindono dalla disponibilità delle parti, le quali non ne dispongono neppure se omettono di rilevare i vizi dell’azione esecutiva nel termine perentorio di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c., dacché in tal caso non si ha acquiescenza (che è sempre espressione della volontà delle parti), bensì decadenza dall’opposizione e susseguente sanatoria del vizio formale per l’inerzia  della parte cui incombe un onere da esercitare tempestivamente.

Da ciò deriva che, ai sensi dell’art. 806, primo comma, c.p.c., solo la materia dell’opposizione all’esecuzione (che ha ad oggetto il diritto sostanziale del creditore, diritto che, al pari di ogni altro diritto patrimoniale, è liberamente disponibile) può essere compromessa in arbitri.

Aggiunge da ultimo il Supremo Collegio che, diversamente opinando, si avrebbe che, in presenza di una clausola arbitrale, la domanda di accertamento negativo del credito azionato rientrerebbe nella competenza degli arbitri se proposta preventivamente in via d’azione e in quella dell’autorità giudiziaria ordinaria, se proposta dopo l’inizio dell’azione esecutiva, pur essendovi identità di causa petendi e di petitum sostanziale.

Ciò chiarito, la Corte non può che rimettere la qualificazione della natura dell’opposizione (all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) al giudice di merito, cui solo compete l’indagine in fatto sulla disponibilità del diritto, che non sempre può arrestarsi alla mera riconduzione della fattispecie all’ipotesi di opposizione all’esecuzione (così, l’eccezione di impignorabilità che, pur dovendosi proporre ai sensi dell’art. 615, secondo comma, c.p.c., ha ad oggetto talvolta diritti disponibili, ad es. ex art. 514 c.p.c. sull’impignorabilità di determinate cose mobili, ed altre volte diritti indisponibili, ad es. nei casi di cui all’art. 545 c.p.c. sui limiti alla pignorabilità dei crediti).

 QUESTIONI

La pronuncia in esame si pone all’interno del percorso avviato dalla dottrina, volto ad allargare i confini delle materie arbitrabili ex art. 806 c.p.c. e, con essi, lo spazio concesso alle parti di autodeterminarsi sulla scelta del soggetto terzo cui attribuire la potestas decidendi in relazione alle controversie nascenti da un rapporto giuridico, specialmente se contrattuale.

Vista la chiarezza del dettato legislativo (“Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili”), la sola nozione che esige di essere interpretata è quella della disponibilità del diritto che costituisce il limite invalicabile alla compromettibilità delle liti.

In tale contesto, rinviando ad autorevole dottrina per ogni necessario riferimento (si veda, fra tutti, Salvaneschi, Arbitrato, Bologna, 2014), appare indiscutibile che, in materia patrimoniale, la regola sia quella della disponibilità del diritto.

Se poi si accoglie la definizione dell’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché verta sul credito azionato, quale accertamento mero negativo volto a porre in discussione il diritto sostanziale del creditore, che tipicamente è situazione giuridica patrimoniale, allora non può esservi questione circa la possibilità per le parti di devolvere agli arbitri anche le controversie oggetto di opposizione all’esecuzione forzata, allorché vertano sull’an debeatur (e non, evidentemente e tout court, sull’esistenza o meno di un titolo esecutivo idoneo a sorreggere l’azione esecutiva, che è profilo attinente al presupposto fondamentale del processo esecutivo, id est a un aspetto processuale sottratto ad arbitrabilità e riservato funzionalmente al giudice ordinario, essendo peraltro rilevabile anche d’ufficio, lungo l’intero arco della procedura esecutiva, il difetto originario o sopravvenuto di un idoneo titolo esecutivo, pure in assenza di opposizione del debitore, giusta il brocardo nulla executio sine titulo).

Conclusione questa cui – per quanto è dato apprendere dallo svolgimento del processo richiamato nell’ordinanza in commento – i giudici di merito, in entrambi i gradi del giudizio di opposizione all’esecuzione, erano già giunti, dichiarando il loro difetto di giurisdizione (rectius, di competenza: cfr. Cass. S.U., ord. n. 24153/2013) per effetto della clausola compromissoria convenuta inter partes. Ché anzi e per vero probabilmente l’appello doveva essere dichiarato inammissibile, posto che il provvedimento declinatorio della competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria per exceptio compromissi va soggetto solo a regolamento necessario di competenza, a mente dell’art. 819 ter c.p.c., che richiama gli artt. 42 e 43 c.p.c.

Peraltro, qualora il giudice di rinvio qualifichi l’opposizione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e pronunci, perciò, la declinatoria della competenza per clausola compromissoria, la causa potrà proseguire dinanzi agli arbitri, mediante translatio iudicii ex art. 50 c.p.c., resa possibile da Corte cost., 19 luglio 2013, n. 223, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 819 ter c.p.c., «nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 del codice di procedura civile».

Sempre che il precedente lodo arbitrale di cui si discorre nello svolgimento del processo esposto nell’ordinanza in commento non si sia già pronunciato de eadem re e produca effetti di giudicato, a norma dell’art. 824 bis c.p.c.