9 Ottobre 2018

Sul protesto dell’assegno con firma illeggibile e diversa dallo specimen

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La Cassazione, con l’ordinanza n. 19487/2018, si è occupata di una fattispecie relativa ad un assegno tratto sul conto corrente di una società, recante una firma in parte illeggibile ma sicuramente non riferibile all’amministratore e di cui non era stato denunciato il furto o lo smarrimento, cosicché non si poteva identificare con certezza un soggetto traente diverso dal titolare del conto.

Come noto, funzione essenziale del protesto dei titoli di credito è la rilevazione mediante un atto formale, pubblico e solenne, del rifiuto dell’accettazione o del pagamento del titolo da parte del trattario al fine di conservare l’esercizio dell’azione di regresso contro il girante, il traente e gli altri obbligati (R.D. n. 1736 del 1933, art. 10 e art. 45, n. 1). Le ipotesi in cui l’Istituto bancario rifiuta il pagamento dell’assegno possono essere diverse: furto, smarrimento, firma apposta sull’assegno illeggibile e non rispondente allo specimen depositato in banca; firma apposta sull’assegno da persona diversa dal titolare del conto bancario.

La circolare del Ministero dell’Industria (n. 3512/C del 2001) nell’ipotesi di una firma illeggibile o parzialmente illeggibile diversa dallo specimen depositato in banca, in assenza di denuncia di smarrimento e di furto, prevede che gli Uffici periferici della CCIAA devono provvedere alla pubblicazione del protesto con il codice 32 e con la dizione “assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen depositato in banca”.

La Cassazione (Cass. n. 1661/2010) ha già chiarito che nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto corrente, tale che non sia, in alcun modo, possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell’apparente riferibilità dell’assegno al predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, giacchè è sufficiente, al fine di conservare l’azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver emesso l’assegno, non essendovi neppure interesse a conoscere il nome del titolare del conto su cui l’assegno è tratto, nè la sua solvibilità, in quanto non si è formalmente obbligato per la relativa somma, e conseguentemente risulta del tutto non inadempiente.

Da questa, però, deve essere tenuta distinta l’ipotesi di una firma apposta sull’assegno illeggibile (o parzialmente non leggibile), diversa dallo specimen, depositato in banca, perchè in questa ipotesi, non potendosi ritenere con probabile certezza che il soggetto che abbia firmato l’assegno sia diverso dal titolare del conto, in forza di altri elementi emergenti dallo stesso assegno, e in ragione dell’obbligo di custodia degli assegni gravante sul titolare del conto, il protesto può essere elevato a nome dell’intestatario del conto.

Sulla base di questi presupposti, l’ordinanza in commento ha concluso che nell’ipotesi in cui sull’assegno sia apposta una firma illeggibile (o parzialmente non leggibile) diversa dallo specimen depositato in banca, se non si possa ritenere con probabile certezza che il soggetto che ha firmato l’assegno è diverso dal titolare del conto, il protesto può essere elevato a nome dell’intestatario del conto.