25 Settembre 2018

Sul termine “ragionevolmente contenuto” entro il quale dovrebbe essere ripresa la procedura notificatoria

di Giuseppe Scotti Scarica in PDF

Cass. sez. V, 20 luglio 2018, n. 19359, Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera

Ricorso per Cassazione – Tardività della notifica – Notificazione entro un termine perentorio – Non conclusione positiva per circostanze non imputabili al richiedente – Ripresa del procedimento notificatorioTermine ragionevole – Rimessione in termini -–Inammissibilità (Cod. proc. civ., artt. 153, 325, 327)

 In caso di mancato esito positivo del primo tentativo di notifica non dipeso da causa imputabile al richiedente è necessario dimostrare di avere riattivato la procedura notificatoria entro il trentesimo giorno dalla conoscenza dell’esito negativo del primo tentativo considerato termine ragionevole. In mancanza di prova di circostanze eccezionali, il ricorso rinotificato oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’esito negativo del primo tentativo e del termine ultimo di cui all’art. 327 c.p.c. è inammissibile.

 CASO

[1] Avverso sentenza depositata in data 10 ottobre 2013 viene proposto ricorso per cassazione passato tempestivamente per la notifica il 28 febbraio 2014 (entro quindi la scadenza prevista nel testo vigente ratione temporis). La notifica mediante spedizione di copia conforme a mezzo servizio postale presso il domicilio eletto non va buon fine posto che il destinatario risulta trasferito. Tanto risulta attestato dall’agente postale in data 4 marzo 2014. Il ricorrente riprende il processo notificatorio con spedizione, a mezzo posta, del ricorso, in data 28 maggio 2014 quindi oltre 85 giorni dopo l’attestazione di mancata notifica e in ogni caso oltre la scadenza del termine originario. Il resistente solleva con controricorso eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica.

SOLUZIONE

[1] L’eccezione è fondata e quindi accolta. La Suprema Corte, in mancanza di prova di circostanze eccezionali, dichiara inammissibile il ricorso stante la spedizione a mezzo posta oltre 85 giorni dopo l’attestazione di mancata notifica e in ogni caso oltre il termine ultimo per la proposizione dello stesso ai sensi dell’art. 327 c.p.c.

QUESTIONI

[1] In tema di notificazioni, risulta consolidato in giurisprudenza e dottrina il principio secondo cui, se la notificazione di un atto da effettuarsi entro un termine perentorio non va a buon fine per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di riprendere il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto. Solo in questa ipotesi, la successiva notificazione si considererà come avvenuta tempestivamente dalla data iniziale ed il termine potrà dirsi rispettato (Cass. 09 marzo 2018, n. 5663 in Diritto & Giustizia, 2018; Cass. 28 novembre 2017, n. 28388 in Ilprocessocivile.it 25 gennaio 2018; Cass. 06 giugno 2012, n. 9114 in Giust. civ. Mass., 2012; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18074 in Diritto & Giustizia 2012; Cass. 15 gennaio 2010, n. 586 in Giust. civ. Mass. 2010; Cass. 24 luglio 2009, n. 17352 in Giust. civ. Mass., 2009; Cass. 12 marzo 2008, n. 6547 in Giust. civ. Mass., 2008; in dottrina si veda anche Summa, Per “salvare” il termine di una notifica non andata a buon fine il notificante deve essere diligente e tempestivo, in Diritto & Giustizia, fasc.192, 2017, pag. 10; Amendolagine, Notifica a mezzo posta non andata a buon fine e riattivazione del procedimento notificatorio in Ilprocessocivile.it, fasc., 25 gennaio 2018).

Si tratta, a ben vedere, di un’applicazione del più generale principio della rimessione in termini il cui presupposto è la non imputabilità della causa (sul concetto di causa non imputabile, si veda De Santis, La rimessione in termini del processo civile, Torino, 1997, 142). L’art. 153 co. 2 c.p.c., che risulta applicabile al processo tributario in forza del richiamo alle norme del codice di cui all’art. 1 c. 2 D.lg. n. 546 del 1992 e nella nuova veste di cui alla novella della L. n. 69 del 2009, prevede infatti che “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini” (vedi Randazzo, Ricorso tributario tardivo e rimessione in termini, dopo la riforma dell’art. 153 c.p.c., in Riv. dir. trib., 2011, n. 2, 213).

Ai fini di determinare la ragionevolezza della ripresa del procedimento, vengono individuati due parametri temporali: (i) i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e (ii) i tempi necessari per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Il concetto di ragionevolezza è stato ulteriormente approfondito in altre pronunce della Suprema Corte. In particolare e con specifico riguardo alla notifica del ricorso per cassazione, è stato ritenuto, attraverso una presunzione, che ai fini della ripresa del procedimento notificatorio con adeguata immediatezza e dello svolgimento tempestivo dello stesso, il tempo ragionevolmente contenuto non debba oltrepassare i termini indicati dall’art. 325 c.p.c. ridotti alla metà, salvo che circostanze eccezionali, da provare rigorosamente, non consentano un ampliamento di detti termini (vedi Cass. 8 Marzo 2017, n. 5974 in Giust. Civ. Mass., 2017; Cass. 28 novembre 2017, n. 28388 in Diritto & Giustizia, 2017; Cass. 1 giugno 2016, n.14594, SS. UU. in Ilprocessocivile.it, 1 giugno 2016; in dottrina, si veda Giordano, Le Sezioni Unite precisano il termine entro il quale deve essere rinnovata la notifica non andata a buon fine, in Ilprocessocivile.it; Canova, Sulla soggezione del notificante al termine breve di gravame, in Riv. dir. proc., 1982, 624).

La sentenza in commento si inserisce appieno nell’alveo già tracciato dalla giurisprudenza in materia sopra citata. In particolare, se da una parte, la Suprema Corte, ravvisa un mancato perfezionamento scusabile e quindi non imputabile al richiedente, dall’altra, non ritiene che la parte istante si sia riattivata con la dovuta immediatezza.

A tale conclusione perviene la Cassazione reputando che la ripresa del procedimento notificatorio avvenuta ad oltre due mesi dalla notizia della notifica non andata a buon fine, e, quindi, ben al di fuori dei termini ex art. 325 c.p.c. ridotti alla metà, sia tardiva.

La presunzione, infatti, secondo cui il termine previsto dall’art. 325 c.p.c. ridotto alla metà sarebbe una dilazione sufficiente è vincibile dall’interessato solo dimostrando la presenza di circostanze eccezionali. In carenza di tale rigorosa prova, di cui è onerato il richiedente, la riattivazione oltre il suddetto temine non è ammissibile (Cass. 11 giugno 2018, n. 15056 in Giust. Civ. Mass. 2018).

La pronuncia in esame non pare potersi qualificare come realmente innovativa, essendo stato già individuato puntualmente in precedenza il “termine ragionevole” entro cui rinnovare e riprendere il processo notificatorio.

Onde evitare di affidarsi ad un criterio generale come quello della ragionevolezza, di per sé indeterminato ed incerto, la Suprema Corte, una volta individuata una linea guida univoca, prosegue nello svolgere un ruolo di supplenza del legislatore colmandone le lacune per scongiurare indesiderate asimmetrie di trattamento.

Piuttosto appare criticabile, o almeno non pienamente condivisibile, la circostanza che ha visto la Suprema Corte reputare scusabile e non imputabile al richiedente tout court la mancata consegna del plico in ragione del trasferimento del precedente difensore presso il quale era stato eletto domicilio in quanto il destinatario era risultato “trasferito” (Cass. 19 ottobre 2017, n. 24660 in Foro it., 2018 secondo cui l’onerato della notifica non è tenuto a consultare l’albo del locale ordine degli avvocati per sapere dove il domiciliatario ha trasferito il proprio domicilio; v. anche Mattioli, Il notificante non è tenuto a verificare la correttezza del domicilio indicato, in Diritto & Giustizia, fasc.166, 2017, pag. 7). E’ da ritenersi, infatti, che, indipendentemente dal luogo di esercizio della professione – se nello stesso o in altro circondario – è comunque onere del richiedente quello di verificare attraverso i dati disponibili negli albi professionali, ormai facilmente accessibili on line, quale sia l’effettivo domicilio del difensore al momento della notifica. Cosicché non potrà essere imputabile al richiedente la mancata notifica nella sola ipotesi in cui la stessa non vada a buon fine nonostante il luogo di notifica coincida con quello emergente dagli albi professionali e la notifica sia stata eseguita presso un difensore che, nelle more tra l’ultimo comunicazione all’albo di appartenenza e la stessa notifica, si sia trasferito. Al riguardo, la sentenza della Suprema Corte appare sbrigativa e fautrice di un’impostazione piuttosto anacronistica.

La verifica degli albi al momento della notifica ben può rientrare, all’opposto, in quel genere di operazioni caratterizzate da un grado di diligenza medio cui è senz’altro tenuto il notificante. In altre parole, manca nel caso di specie il carattere dell’assolutezza cui deve ricollegarsi il concetto di non imputabilità, non essendo sufficiente la prova di un’impossibilità relativa, vale a dire la semplice difficoltà dell’impedimento. In altri termini difetta, nel caso de quo, una circostanza eccezionale ed, al contrario, appare ravvisabile un comportamento colpevole del responsabile del procedimento di notifica, cui può addebitarsi di non avere effettuato basilari e accessibili controlli.