Infortunio sul lavoro: il datore di lavoro è responsabile anche per negligenza o imperizia del lavoratore
di Evangelista Basile Scarica in PDFCassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 giugno 2018, n. 16026
Risarcimento – infortunio sul lavoro –- rischio elettivo – prevenzione delle condizioni di rischio – sussistenza
MASSIMA
Il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite alla possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, quali destinatari della tutela, dimostrando, secondo l’assetto giuridico posto dall’art. 2087 c.c., di aver messo in atto ogni mezzo preventivo idoneo a scongiurare che, alla base degli eventi infortunistici, possano esservi comportamenti colposi dei lavoratori. L’unico limite è quello del comportamento del lavoratore che ponga in essere una condotta personalissima avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa non riconducile esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.
COMMENTO
Nel caso de quo, a seguito di un infortunio mortale avvenuto ai danni di un dipendente delle ferrovie, i suoi eredi avevano adito il Tribunale di Benevento chiedendo la condanna dell’INAIL al pagamento, iure hereditario, dell’indennizzo per il danno biologico subito dal de cuius, e del pari anche la condanna del datore di lavoro al risarcimento per i danni subiti e subendi.
Il dipendente delle ferrovie era stato investito da un treno nell’operazione di controllo, effettuato prima degli orari prestabiliti per l’intervento di manutenzione, sugli scambi ferroviari. Sia il Tribunale di Benevento che la Corte d’Appello di Napoli hanno escluso il diritto al risarcimento dei danni e all’indennizzo degli eredi ritenendo che il comportamento tenuto dal de cuius fosse da inserirsi nel novero del c.d. rischio elettivo. Infatti, la decisione del dipendente di intervenire prima del tempo, in assenza di una prassi in tal senso ed in spregio alle indicazioni datoriali circa l’orario di svolgimento dell’intervento sugli scambi ferroviari costituisce un comportamento del tutto atipico ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo e, quindi, tale comportamento atipico si pone come causa esclusiva dell’intervento spezzando il nesso causale tra attività lavorativa e danno.
Alla luce di ciò gli eredi del lavoratore hanno impugnato la sentenza resa dalla Corte d’Appello affermando che la stessa ha erroneamente valutato il comportamento del lavoratore in termini di anomalia ed imprevedibilità e soprattutto che fosse onere del datore di lavoro dimostrare l’esistenza di un divieto rispetto al comportamento tenuto e l’inesistenza di una prassi conforme alla condotta del lavoratore.
La Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza del ricorso proposto dagli eredi affermando che i Giudici di merito hanno errato nell’applicazione dei principi consolidati in materia poiché si sono limitati solamente ad evidenziare la grave anomalia del comportamento, mentre avrebbero dovuto indagare se la condotta personalissima tenuta dal lavoratore, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa non riconducile, fosse stata esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, e come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata. Inoltre, non è stato neppure accertato che il datore di lavoro avesse adottato tutte le cautele necessarie per prevenire le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori.
La Corte di Cassazione ha pertanto rinviato alla Corte d’Appello di Napoli la decisione affinché si attenga al principio di diritto affermato.
Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”