24 Luglio 2018

Sui limiti alla potestas iudicandi degli arbitri

di Nicoletta Minafra Scarica in PDF

Cass. civ., ord., 30 aprile 2018, n. 10391

Arbitrato – Compromesso – Clausola compromissoria – Lodo – Lodo, nullità – Thema decidendum – Limiti.

(C.c. artt. 1331, 1376 e 2932; c.p.c. artt. 112, 829 )

[1] Gli arbitri hanno l’obbligo di decidere su tutto il thema decidendum sottoposto loro e non oltre i limiti di esso, sulla base delle domande proposte, anche quando la “potestas iudicandi” sia stata conferita con clausola compromissoria, in quanto la cognizione arbitrale si estende (salvo eventuali ben precisi limiti legali) a qualsiasi aspetto della vicenda attinente a quest’ultima che risulti rilevante ai fini di stabilire se e in qual misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata.

CASO

[1] La società ricorrente in Cassazione, con il primo, secondo e terzo motivo, deduce ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1331, 1376 e 2932 c.c., e 112 c.p.c per non aver la Corte d’Appello dichiarato la nullità parziale del lodo ai sensi dell’art. 829 c.p.c., 1° comma, n. 12, con il quale il collegio arbitrale aveva omesso di pronunciarsi sia sulla domanda principale, proposta dalla società ricorrente in Cassazione di accertare e dichiarare il trasferimento di partecipazioni societarie in suo favore in forza dell’Accordo Quadro del 12 dicembre 2005, intercorso tra lei e la controparte, sia sulla domanda subordinata di trasferimento di dette quote con sentenza costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c.

SOLUZIONE

[1] Con la decisone in commento, la Corte di cassazione, ha rilevato che ai sensi dell’art. 829, 1° comma, n. 12, c.p.c., e conformemente all’art. 112 c.p.c., gli arbitri hanno l’obbligo di decidere su tutto il thema decidendum sottoposto al loro esame e non oltre i limiti di esso. Si tratta di una regola espressamente prevista dalla norma succitata per quel che concerne il compromesso, ma che si applica anche nell’ipotesi, come nel caso concreto, di clausola compromissoria. Secondo la S.C. «il “thema decidendum” è quello specificato nei quesiti posti agli arbitri, non già quello genericamente indicato nella clausola; fermo restando che la cognizione arbitrale si estende (salvo eventuali ben precisi limiti legali) a qualsiasi aspetto della vicenda, che risulti rilevante ai fini di stabilire se e in qual misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata». Per tali ragioni, quindi, ha accolto il ricorso.

QUESTIONI

La Cassazione ha chiarito che indipendentemente dal tenore letterale della clausola compromissoria e dalle questioni espressamente destinate al giudizio arbitrale, trova applicazione la regola già prevista dall’originaria formulazione dell’art. 829, 1° comma, n. 4 c.p.c. con riferimento al compromesso, ed ampliata a seguito della modifica apportata dal d.lgs. n. 40 del 2006. Attualmente, infatti, la stessa norma al n. 12, stabilisce che l’impugnazione per nullità del lodo è ammessa se questo «non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convezione di arbitrato» (G. Impagnatiello-M. Giorgetti, Manuale sintetico dell’arbitrato, Pisa, 2017; E. Zucconi Galli Fonseca, Diritto dell’arbitrato, Bologna, 2016; L. Salvaneschi, Arbitrato, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2014; sulla nullità del lodo arbitrale, v. F. Auletta, La nullità del lodo o del procedimento arbitrale nel sindacato della corte di cassazione, in Giust. civ., 2005, I, 1598; S. Izzo, Sul luogo della notifica dell’impugnazione del lodo rituale ovvero sui rapporti tra procedimento arbitrale e giudizio di nullità, in Riv. arbitrato, 2004, 84; in particolare, sul principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, cfr. S. Boccagna, Spunti in tema di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel giudizio arbitrale, in Riv. arbitrato, 2017, 119).

Nella specie, infatti, né il collegio arbitrale prima, né la Corte d’appello poi, avevano trattato e deciso le domande di accertamento dell’avvenuto trasferimento o di emissione di sentenza costitutiva del trasferimento non avvenuto, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., essendosi limitato il primo a rilevare il contenuto della clausola, che in effetti stabiliva il trasferimento delle partecipazioni, e la seconda a ritenere che gli arbitri avessero correttamente ed adeguatamente motivato la loro decisione chiarendo che la clausola prevedeva solo l’obbligo di trasferire la partecipazione, «sicché la omissione di pronuncia, denunciata dall’appellante (…) non poteva ritenersi sussistente».

L’ambito applicativo e il tenore testuale del motivo previsto al n. 12 sono stati precisati dal legislatore del 2006, là dove la precedente formulazione del n. 4 del medesimo articolo consentiva la censura della decisone resa fuori dei limiti del compromesso e del lodo che non pronunciava su alcuno degli oggetti del compromesso stesso. Infatti, ne ha ampliato la portata ivi includendovi quale motivo di impugnazione, anche l’omessa pronuncia sulle eccezioni, oltre che sulle domande, che può essere fatta valere a prescindere dalla proposizione dell’eccezione nel precedente giudizio arbitrale.

La norma stabilisce che l’oggetto della potestas iudicandi arbitrale coincide con le domande proposte dalle parti, e che la loro omessa pronuncia giustifica una impugnazione.

Inoltre, l’aver ricompreso nella sua attuale formulazione anche il riferimento alle eccezioni, consente la proponibilità della censura contro un lodo nel quale gli arbitri abbiano omesso di esaminare taluni problemi «che si collocano nel contenuto logico della decisone», come per esempio per le questioni pregiudiziali (E. Marinucci, sub. art. 829, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di L.P. Comoglio-C. Consolo-B.E. Sassani-R. Vaccarella, Torino, 2014, 2 ss., spec. 849 ss.). La Cassazione in una precedente pronuncia aveva già chiarito che gli arbitri hanno l’obbligo «di conoscere incidentalmente tutte le questioni pregiudiziali insorte, tranne quelle che non possono essere oggetto del giudizio arbitrale, e solo se vi è istanza di parte, qualora si tratti di controversie riconducibili alla convenzione di arbitrato e vi sia l’interesse ad agire, sarà possibile la loro decisione con efficacia di giudicato» (Cass. 5 luglio 2012, n. 11271, Foro it., 2012, I, 3386).

A fortiori se, come nel caso di specie, gli arbitri non si sono pronunciati su nessuna delle domande proposte, il lodo è affetto da nullità. Quello espresso nella sentenza in commento, è un principio pacifico in giurisprudenza, la quale ha precisato che già quanto stabilito dall’art. 829, 1° comma, n. 4, con riguardo al compromesso, era riferibile anche alla clausola compromissoria nel senso che il thema decidendum deve essere individuato in base alle domande proposte agli arbitri, e non invece in base a quanto sommariamente indicato nella clausola (Cass., 22 marzo 2013, n. 7282, Foro it., Rep. 2013, voce Arbitrato, n. 154; Cass., 29 agosto 2003, n. 12694, id., Rep. 2003, voce cit., n. 165).