Fattura elettronica: nuovi chiarimenti e dubbi irrisolti
di Redazione Scarica in PDFCon la nota informativa dell’8 giugno 2018, Confindustria ha illustrato la disciplina dell’obbligo di fatturazione elettronica prevista dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare AdE 8/E/2018, nel videoforum del 24 maggio 2018 e nei vari provvedimenti attuativi.
Nell’analizzare le nuove regole, l’Associazione si è soffermata, dapprima, sugli aspetti generali dell’obbligo di fatturazione elettronica, per poi esaminare cronologicamente le varie fasi che caratterizzano l’adempimento e concludere sulle specificità delle operazioni assoggettate al nuovo obbligo.
Il provvedimento n. 89757/2018 ha disciplinato il tema dell’esito della trasmissione delle fatture elettroniche, distinguendo le notifiche che si possono ricevere in seguito all’invio, le tempistiche di ricezione, nonché le motivazioni sottostanti e la conseguente gestione delle stesse.
Il Sistema di Interscambio (SdI) effettua i controlli formali sulla fattura elettronica e, laddove quest’ultima presenti anomalie, viene scartata; l’eventuale notifica di scarto della e-fattura avviene nel giro di pochi minuti o ore e, comunque, in un tempo massimo non superiore ai 5 giorni, necessario nei periodi di maggiore afflusso (es. fine mese o fine anno).
Lo scarto determina la mancata emissione della fattura stessa, sicché l’emittente deve attivarsi per correggere l’anomalia e adempiere alla corretta emissione della fattura in tempi brevi.
In considerazione del fatto che lo scarto potrebbe arrivare anche a distanza di alcuni giorni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale eventualità non comporta, per l’emittente, il rischio di incorrere nella violazione di tardiva fatturazione, confermando che l’emittente ha 5 giorni lavorativi di tempo, dal ricevimento della notifica di scarto, per provvedere ad un nuovo invio senza che si concretizzi una violazione sanzionabile, sempreché il precedente invio fosse avvenuto nei termini normativamente previsti.
Sul punto, Confindustria ha osservato che, operativamente, potrebbero sorgere perplessità sulla corretta modalità di compilazione del campo relativo alla data fattura; nello specifico, potrebbe non essere chiaro se, nella nuova e-fattura, debba essere riportata la medesima data indicata nel documento scartato oppure se, considerato il lasso di tempo ammissibile per provvedere al nuovo invio senza commettere una violazione, si possa indicare la data in cui avviene la nuova trasmissione.
Sebbene, verosimilmente, da un punto di vista informatico, potrebbero essere tecnicamente adottabili entrambe le procedure, l’Associazione è dell’avviso che indicare la data di effettuazione, in precedenza riportata sulla e-fattura scartata, appaia più conforme alla disciplina Iva. Peraltro, consultando le specifiche tecniche allegate al provvedimento in commento, non si riscontra, tra i motivi dello scarto, l’indicazione di una data fattura precedente (anche di più giorni) alla trasmissione della stessa.
Riguardo all’altra soluzione ipotizzata – in base alla quale non si può apporre sul nuovo documento la data della fattura scartata (ad esempio per blocchi informatici), costringendo, quindi, a dover indicare, come data fattura, la data della nuova trasmissione – la stessa dovrebbe in ogni caso garantire la possibilità di rimandare il momento dell’emissione alla data indicata nella fattura scartata al fine di evitare il concretizzarsi di una violazione per tardiva fatturazione. Inoltre, per le fatture emesse a fine anno o fine mese, laddove si verificasse una tardiva fatturazione potrebbe non risultare possibile nemmeno imputare correttamente la fattura nella liquidazione periodica di riferimento.
In merito alla corretta modalità di compilazione della fattura inviata in seguito ad uno scarto, potrebbe accadere che la fattura emessa sia immediatamente contabilizzata, con la conseguenza che, in caso di scarto, sarebbe difficoltoso riemetterla con il medesimo numero progressivo.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E/2018, ha risolto i dubbi esposti, ritenendo preferibile che la fattura elettronica relativa al file scartato sia ritrasmessa con la data e il numero del documento originario. Qualora, però, l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, è necessario, in via alternativa:
emettere una fattura con nuovo numero e data, per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna in modo da rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
emettere una fattura con una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI (es., a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019, uniche due fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data, potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019, annotate nell’apposito sezionale).
Confindustria ha messo, inoltre, in luce una criticità per quanto riguarda l’invio di un lotto di e-fatture, rispetto al quale il provvedimento n. 89757/2018 ha stabilito che l’anomalia di anche solo un documento comporta lo scarto, e quindi la mancata emissione, di tutte le fatture inviate nel medesimo file. In questi casi, l’emittente è costretto a inviare nuovamente tutte le e-fatture contenute nel file con evidente aggravio in termini di tempi legati all’adempimento.
La nota informativa di Confindustria evidenzia altresì che, al fine di coniugare esigenze di operatività e praticità riguardanti l’utilizzo di procedure informatiche con il rispetto della disciplina fiscale, il provvedimento, accogliendo le indicazioni dell’Associazione, ha confermato che la fattura elettronica si considera emessa alla data indicata in fattura; nello specifico occorre far riferimento alla data indicata nel campo “Data” alla sezione “Dati generali”.
Nel rispetto della normativa Iva, la data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell’operazione, non rilevando il fatto che l’effettiva trasmissione al SdI possa non essere contestuale.
L’Agenzia delle Entrate, nel videoforum del 24 maggio 2018, ha chiarito che la trasmissione della e-fattura deve avvenire entro le 24 ore dall’effettuazione dell’operazione, sicché si pone il dubbio se tale termine debba considerarsi tassativo e se, quindi, al superamento delle 24 ore, qualora si indichi in fattura una data precedente più di un giorno rispetto a quella della trasmissione, il SdI scarterà il documento impedendone la trasmissione.
Secondo Confindustria, il termine delle 24 ore intende fornire un’indicazione di massima di quello che dovrebbe essere il comportamento corretto al fine di coniugare l’esigenza di rispettare la disciplina Iva con l’utilizzo di procedure informatiche che, non sempre, consentono la tempestiva documentazione. In effetti, consultando le specifiche tecniche, lo sfasamento tra la data in fattura e quella della trasmissione – purché successiva – non dovrebbe essere motivo di scarto.
Nella circolare 13/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha risolto anche questo dubbio, prendendo atto che non è improbabile che l’iter di emissione della fattura, anche ove tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno. Privilegiando la data di formazione e di contestuale invio della fattura al SdI, riportata nell’apposito campo, diventano pertanto “marginali” i tempi di elaborazione, cioè di consegna o di messa a disposizione della fattura al cliente.
Tuttavia, puntualizza l’Agenzia, “in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
È il caso di osservare che la non punibilità dovrebbe operare anche a regime, siccome la violazione considerata assume valenza meramente formale, non arrecando pregiudizio all’azione di controllo degli Uffici.
Si evidenzia, infine, che, per individuare il momento di emissione della fattura, e quindi di esigibilità dell’imposta, non rileva il momento in cui la fattura viene trasmessa né quella in cui il SdI invia la ricevuta di consegna o l’avviso di messa a disposizione.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia