26 Giugno 2018

L’ordinanza di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità della vendita è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi e non con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Costituzione

di Ruggero Siciliano Scarica in PDF

Cass. Civ., sez. VI, 28 marzo 2018, n. 7754; Pres. Frasca; Rel. Scoditti.

Espropriazione – Espropriazione immobiliare – Infruttuosità della vendita – Chiusura anticipata del processo esecutivo – Ordinanza – Impugnazione – Opposizione agli atti esecutivi – Reclamo – Ricorso straordinario per cassazione (Cod. proc. civ., artt. 532, 586, 617, 630; Cod. proc. civ. disp. att., art. 164 bis; Cost. art. 111; d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 19; l. 10 novembre 2014, n. 162)

[1] L’ordinanza di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità della vendita non è un provvedimento definitivo ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost. poiché è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi.

CASO

[1] Un debitore propone istanza di chiusura anticipata della procedura esecutiva per infruttuosità dell’espropriazione forzata ai sensi dell’art. 164 bis att. c.p.c., poiché il prezzo base era stato fissato per la sesta vendita a meno del 30 % dell’originario valore di stima.

Il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza per mancata sussistenza dei presupposti per la chiusura anticipata della procedura esecutiva.

Il debitore propone ricorso per cassazione ex art. 111, 7° comma Cost. avverso il provvedimento di negata chiusura della espropriazione forzata.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte con l’ordinanza in epigrafe dichiara inammissibile il ricorso affermando che «il provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. cod. proc. non è suscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. essendo soggetto all’opposizione agli atti esecutivi».

QUESTIONI

[1] L’ordinanza in commento è meritevole di approfondimento in ragione delle tematiche d’ordine teorico e pratico relative al provvedimento di chiusura anticipata della procedura esecutiva ed al suo regime d’impugnazione.

L’art. 19, 2° comma, lett. b, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto l’art. 164 bis disp. att. c.p.c., c.d. “infruttuosità dell’esecuzione forzata”, ai sensi del quale: «Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo» (sul tema, v. Lodolini, La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità e l’estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, in Riv. esec. forz., 2016, 232; Micali, «Inammissibilità» ed «infruttuosità» dell’espropriazione forzata, in Riv. dir. proc., 2017, 1052; Farina, L’ennesima espropriazione immobiliare “efficiente” (ovvero accelerata, conveniente, rateizzata e cameralizzata), in Riv. dir. proc., 2016, 143; nel merito v. Trib. Belluno, 20 dicembre 2016, con nota di Donvito, La chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità, in Riv. esec. forzata, 2017, 735; Trib. Como, 23 aprile 2015, con nota di Polizzi, L’infruttuosità dell’espropriazione forzata tra primi chiarimenti operativi e pressanti esigenze di bilanciamento, in Nuova giur. civ., 2015, 11038).

Nel periodo antecedente alla novella del 2014 l’ordinamento processuale non conteneva una disciplina delle situazioni di impossibilità di vendita dei beni pignorati.

La giurisprudenza di merito era tuttavia pervenuta alla creazione dei provvedimenti di «estinzione anticipata atipica» del processo esecutivo qualora questo non potesse raggiungere il suo scopo – il soddisfacimento anche parziale del credito azionato con la procedura – in ossequio a principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (v. Trib. Milano, 26 maggio 2004, con nota di Giorgetti, L’estinzione atipica del processo esecutivo e i suoi rimedi, in Riv. esec. forz., 2005, 683).

Al suddetto orientamento della giurisprudenza di merito faceva, tuttavia, da contraltare la posizione assunta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale, alla luce del principio di tassatività delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo, «un provvedimento di improseguibilità per “stallo” nelle procedure di vendita forzata per inutilità o non economicità sopravvenuta del processo esecutivo non può essere considerato legittimo alla luce della vigente normativa» (v. Cass., 19 dicembre 2006, n. 27148, con nota di Vaccarella, Infruttuosa reiterazione dell’incanto ed estinzione atipica del processo esecutivo, in Riv. esec. forz., 2007, 156; ed ancora v. Cass. 9 maggio 2003, n. 161).

Il legislatore del 2014 ha pertanto recepito l’orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito ed ha altresì tratto spunto dalla normativa in materia fallimentare al fine di non consentire la prosecuzione delle procedure inutilmente pendenti.

Ed infatti, l’istituto della chiusura anticipata dell’espropriazione forzata ha in comune più di un elemento con quanto contenuto nella legge fallimentare.

Segnatamente, l’art. 118, 1° comma, n. 4, l. fall. consente la chiusura della procedura fallimentare quando la sua prosecuzione non permette di soddisfare, neppure parzialmente, i creditori concorsuali, quelli prededucibili e le spese della stessa procedura; nonché l’art. 102 l. fall., secondo cui il giudice delegato può non disporre l’accertamento del passivo laddove risulti che non si possa acquisire attivo sufficiente da distribuire ai creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo.

La ratio dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. è quindi da ravvisare da un lato in ragioni di economia processuale e dall’altro lato nella garanzia del soddisfacimento delle ragioni del creditore in un’ottica di effettiva e proficua attuazione dell’art. 2740 c.c.

Il giudice dell’esecuzione chiamato all’applicazione della norma in esame deve effettuare una valutazione discrezionale circa la c.d. «infruttuosità» della procedura e la convenienza a proseguirla, presi in esame tutti gli elementi del caso concreto quali ad esempio la stima del valore del bene, le sue caratteristiche, il valore di mercato ed i tentativi di vendita e i ribassi del prezzo registrati.

Seppur si tratti di una valutazione discrezionale, la chiusura anticipata dell’espropriazione forzata va comunque inquadrata alla stregua di una soluzione da adottare come extrema ratio, avuto riguardo a tutte le possibili alternative. In tal senso, infatti, la giurisprudenza di merito ha affermato che non si può chiudere una procedura esecutiva dopo l’esito negativo di più vendite se da un esame prognostico vi siano ancora ragionevoli probabilità di soddisfare le ragioni dei creditori (v. Trib. Palermo, 26 marzo 2015, con nota di Majorca, I soli ribassi a base d’asta non comportano l’estinzione anticipata dell’espropriazione forzata per infruttuosità, in questa Rivista, 29 giugno 2015).

Per quanto concerne, invece, il regime d’impugnazione del provvedimento che dispone sulla chiusura anticipata della procedura esecutiva la dottrina ha più volte affermato, coerentemente con quanto viene precisato nella stessa relazione al disegno di legge di conversione del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, che il rimedio applicabile è quello dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non anche il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c. (v. Bongiorno, L’estinzione per infruttuosità dell’espropriazione forzata, in Punzi, Il processo civile sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010 – 2014, Torino, 2015, 541; Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014, in Corr. giur., 2014, 390; Lodolini, op. cit., 232).

In particolar modo, il provvedimento ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. costituisce una forma di «estinzione atipica», oggi normativizzata, non riconducibile all’ipotesi di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti che soggiace invece alla forma impugnatoria del reclamo ex art. 630 c.p.c., inapplicabile pertanto al di fuori dei casi tipici previsti.

Tale opinione è stata condivisa anche dalla giurisprudenza di merito (Trib. Bari, 24 luglio 2015, n. 3481) ed è quanto viene anche ribadito nel contesto del provvedimento in esame.

Un ulteriore aspetto degno di nota della presente analisi è altresì l’esclusione del ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111, 7° comma, Cost., quale rimedio impugnatorio avverso il provvedimento che dispone la chiusura anticipata della procedura esecutiva ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.

La Corte ha affermato che il provvedimento non ha il carattere di definitività, condizione necessaria per l’esperibilità del ricorso straordinario ex art. 111, 7° comma, Cost., e che pertanto il medesimo «non è suscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. essendo soggetto all’opposizione agli atti esecutivi».

Il ricorso straordinario per cassazione infatti presuppone un provvedimento dotato di definitività ovvero che non sia impugnabile con qualsiasi altro rimedio d’impugnazione ordinaria (v. Tiscini, Il ricorso straordinario in Cassazione, Torino, 2005).

Nel caso di specie, come chiarito dalla cassazione, avverso il provvedimento di chiusura anticipata dell’espropriazione forzata, i rimedi d’impugnazione ordinari non sono esauriti stante la previsione di applicabilità dell’art. 617 c.p.c.

Nell’ordinanza esaminata la Suprema Corte ha correttamente escluso l’applicazione il ricorso straordinario ex art. 111, 7° comma, Cost. dai rimedi esperibili avverso da l’ordinanza di chiusura anticipata dell’espropriazione. Ciò appare condivisibile poiché il suddetto provvedimento, alla luce del suo inquadramento sistematico e della sua impugnabilità con l’opposizione agli atti esecutivi, non riveste il carattere della definitività che è presupposto indefettibile per poter ricorrere in via straordinaria per cassazione.

L’opposizione agli atti esecutivi di cui all’ art. 617 c.p.c. rimane pertanto l’unico rimedio esperibile avverso il provvedimento di chiusura anticipata dell’espropriazione forzata per infruttuosità della vendita.

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