24 Aprile 2018

Negoziazione assistita e accordi per il mantenimento o per la determinazione dell’assegno divorzile

di Angelo Danilo De Santis Scarica in PDF

Il contributo si concentra sul dubbio circa la ammissibilità, ai sensi dell’art. 6, l. 164/2014, dell’accordo, stipulato in sede di negoziazione assistita, circa la determinazione una tantum del contributo al mantenimento o dell’assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5, 8° comma, l. 898 del 1970.

L’art. 6, 3° comma, l. 164/2014, nel regolare la negoziazione assistita in tema di separazione e divorzio, applicabile anche alla materia dello scioglimento delle unioni civili, stabilisce che l’accordo stipulato in sede di convenzione «tiene luogo» dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

La norma va interpretata nel senso che le parti possono raggiungere, per via negoziale, tutti (nel senso dei medesimi) risultati giuridici che sarebbero conseguibili con una sentenza di separazione o di divorzio, dei decreti di modifica e/o revoca, volta per volta previsti nel procedimento di separazione e di divorzio.

Anche le statuizioni che riguardano la prole minore di età possono essere oggetto di contrattazione e accordo inter partes e sono soggette alla valutazione di compatibilità con i principii generali e con le norme imperative, operata in prima battuta dagli avvocati e secondariamente dal Pubblico Ministero (ma molte procure della Repubblica si sono organizzate affidando ai vice procuratori onorari tale incombenza), a seconda dei casi, con l’autorizzazione o con il nulla osta.

Alla luce della possibilità per i coniugi di addivenire ad un accordo anche su questioni che tipicamente riguardano diritti indisponibili, nonché in virtù della locuzione adoperata dal legislatore (l’accordo «tiene luogo» della sentenza), sembra ragionevole ritenere che gli stessi coniugi possano accordarsi sulla corresponsione in un’unica soluzione del contributo per il mantenimento o dell’assegno divorzile in caso di scioglimento del vincolo (in senso contrario v. però M.A. Lupoi, Separazione e divorzio, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015, 283 ss.).

L’accordo, che ben potrebbe risolversi nel trasferimento di diritti reali su beni immobili di esclusiva appartenenza ad uno dei coniugi, e che dunque per il suo compimento necessitano di un negozio di recepimento dotato dei requisiti di forma previsti dalla legge, rende inammissibili le eventuali domande di pagamento del contributo al mantenimento o dell’assegno divorzile (v. però, T.a.r. Lazio, sez. I, 7 luglio 2016, n. 7813, Foro it., 2016, III, 472, secondo cui «posto che, nell’ambito del procedimento semplificato di separazione e di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile, ai sensi dell’art. 12 d.l. 132/14, convertito in l. 162/14, l’accordo tra le parti non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, sono illegittimi i provvedimenti amministrativi interpretativi secondo cui tale divieto non ricomprende gli accordi sul riconoscimento di un assegno di mantenimento o divorzile, restando esclusa dal procedimento solo la previsione di un assegno una tantum»; adotta un’interpretazione estensiva del divieto di patti di trasferimento patrimoniale nell’ambito dei procedimenti semplificati di separazione e divorzio innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile, ovvero separazione e divorzio «municipale», di cui all’art. 12, 3° comma, d.l. 132/14, convertito in l. 162/14. Da qui l’illegittimità della circolare del ministero dell’interno, e della nota di quello della giustizia, che — modificando un primo orientamento restrittivo espresso da un precedente provvedimento — ammettevano la possibilità di concordare, nell’ambito di tale procedimento, anche assegni di separazione e di divorzio; il Tar, a supporto della statuizione, richiama l’esigenza di tutelare il soggetto debole della coppia, non sufficientemente garantito dal carattere particolarmente accelerato e semplificato del procedimento).

La congruità della misura, che in sede giudiziale è compiuta sulla base di un giudizio equitativo ex art. 5, comma 8°, l. 898/1970, esula dal controllo che il Pubblico Ministero è tenuto a compiere e, cionondimeno, il fatto che la legge imponga al giudice una valutazione, appunto, equitativa, non sembra argomento sufficiente a ritenere che la determinazione in sede negoziale sia preclusa alle parti.

Diversamente, in caso di impugnativa dell’accordo o di azione per l’accertamento del diritto alla erogazione dell’assegno, pare ragionevole ritenere che il giudice recuperi quanto la volontà iniziale delle parti gli aveva sottratto, vale a dire il potere di sindacare la congruità della misura stabilita e di rideterminarla qualora valutata iniqua.

Più dubbia è la ammissibilità di un accordo sulla determinazione del contributo una tantum, che parrebbe escluso con riferimento al contributo per il mantenimento del figlio (cfr. Cass. 13 giugno 2014, n. 13424, secondo cui «la corresponsione dell’assegno divorzile che avvenga, su accordo delle parti, in un’unica soluzione ed anche in previsione delle esigenze di mantenimento di un minore, non pregiudica la possibilità di richiedere, ex art. 9 l. 1º dicembre 1970 n. 898, la modifica delle condizioni economiche del divorzio qualora esse, per fatti intervenuti successivamente alla relativa sentenza, si rivelino inidonee a soddisfare le esigenze predette, avendo il minore un interesse, distinto e preminente rispetto a quello dei genitori, a vedersi assicurato sino al raggiungimento dell’indipendenza economica un contributo al mantenimento idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita»).