4 Aprile 2018

Cumulabilità dei permessi in materia di sostegno alla maternità

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 31 gennaio 2018, n.  2466

Ferie – Permessi per assistenza a parente con grave handicap – Decurtazione dalle ferie – Non sussiste

MASSIMA

In tema di computabilità dei premessi ai fini della maturazione delle ferie, la limitazione della computabilità prevista dall’art. 33, co. 3, l. n. 104/1992, opera soltanto nei casi in cui i permessi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un’indennità inferiore alla retribuzione normale.

COMMENTO

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in ordine alla cumulabilità dei permessi di cui all’art. 33 l. 104/1992 rispetto a quelli previsti dal d.lgs. 151/2001 (e, prima ancora, dalla l. 1204/1971) in materia di sostegno alla maternità ai fini della determinazione del numero di giorni di ferie: il caso sottoposto all’attenzione dei Giudici di legittimità, difatti, verteva sulla decurtazione disposta dal datore di lavoro dei giorni di permesso cd. “104” dal monte ferie, con conseguente trattenuta della relativa indennità sostitutiva: la condotta datoriale era già stata ritenuta illegittima in entrambi i precedenti gradi di merito del procedimento. Nel confermare siffatta statuizione, la Cassazione ha mosso il proprio ragionamento ricordando, anzitutto, la portata delle norme coinvolte nel caso concreto: come noto, difatti, l’art. 34 co. 5 d.lgs. 151/2001 (al pari dell’art. 7 co. 5 l. 1204/1971) prescrive che i giorni goduti a titolo di congedo sono computati ai fini dell’anzianità di servizio ma non per ferie o 13ma e 14ma mensilità; l’art. 33 co. 3 l. 104/1992, invece, dispone che ai permessi disposti dalla medesima norma “che si cumulano con quelli previsti all’art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971”. In altri termini, la limitazione è applicabile esclusivamente nei casi in cui i permessi della l. 104/1992 si cumulino effettivamente con quelli del congedo parentale ordinario e del congedo per malattia del figlio (casi nei quali la sospensione dell’attività lavorativa è significativa e al lavoratore spetta esclusivamente un’indennità parametrata alla retribuzione): altrimenti, l’utilizzazione dei permessi di cui alla l. 104/1992 sarebbe disincentivata, determinando effetti pregiudizievoli sulla retribuzione di un lavoratore già gravato dalla situazione di handicap del prossimo congiunto. Del resto, tale interpretazione è conforme all’ordinamento costituzionale e sovrannazionale, nonché alla relativa tutela dei disabili portata, in primis, dagli artt. 2, 3 e 38 Cost. e dalla dir. 2000/78/CE e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”