23 Gennaio 2018

Esercizio dell’attività sindacale

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 04 ottobre 2017, n. 23178

Diritti sindacali – Potere organizzativo – Sospensione del rapporto – Prestazioni lavorative accessorie – Legittimità

MASSIMA

Non può essere sospeso dal lavoro chi non svolge le proprie prestazioni lavorative, anche se accessorie, durante un permesso sindacale. Non è contrario a buona fede il comportamento del lavoratore che ometta di prendere visione di circolari organizzative nei periodi in cui risulti assente per fruizione di permessi sindacali.

COMMENTO

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un macchinista delle ferrovie, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma. La Corte di merito aveva dichiarato la legittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione pari a due giorni irrogata ad uno dei dipendenti della società, poiché aveva ritenuto contrario ai principi di correttezza e buona fede il rifiuto del lavoratore di prendere visione delle circolari organizzative aziendali in un momento di sua assenza per permesso sindacale. La Cassazione ha, contrariamente, accolto le allegazioni del lavoratore, deducendo che “tale imposizione si sarebbe tradotta in violazione delle norme dello statuto dei lavoratori che definiscono la libertà dell’esercizio dell’attività sindacale che non consente alla parte datoriale, di pretendere che il lavoratore impegni il tempo di cui usufruisce in relazione ad attività sindacale, per l’espletamento di attività di lavoro”. L’esercizio dell’attività sindacale costituisce “oggetto di un diritto potestativo del dirigente sindacale dal cui esercizio discende una situazione di soggezione del datore di lavoro, non essendo previsto il suo consenso per produrne l’effetto giuridico di esonero della prestazione lavorativa.” Alla parte datoriale resta il solo diritto di accertarsi dell’effettiva partecipazione dei fruitori di tali permessi alle riunioni sindacali, non potendo però limitare le attività sindacali e impedire ai dirigenti di svolgere, in piena libertà e autonomia, i propri compiti. “Anche nel caso in cui sia fissato un monte ore per l’esercizio di tale diritto sindacale, è stato affermato che il lavoratore può far uso dei permessi per un periodo prolungato e interrotto, senza neppure essere tenuto a far sì che la propria, benché limitata, prestazione lavorativa, conservi una sua utilità nell’ambito del rapporto contrattuale.”  E’ dato incontroverso che l’attività di lettura circolari attenga alla regolare esecuzione del servizio, ma tale obbligazione è stata richiesta dalla società al di fuori dell’orario di lavoro e nel corso del permesso sindacale. Il dovere di diligenza del prestatore di lavoro trova il proprio limite nella prestazione contrattualmente dovuta e al lavoratore non può essere richiesto un grado di diligenza tale da eccedere i limiti ordinari e connaturati alla prestazione dovuta. In caso contrario, afferma la Corte, ci si porrebbe in contrasto con l’Art. 1 comma 2 della legge n. 66/2003 secondo cui è orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni” e con l’Art. 18 comma 1, 36 e 37 della legge n. 81/2008 che impone al datore di lavoro l’obbligo di adempiere ai doveri di informazione, formazione e addestramento del personale, anche attinenti alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia. Accogliendo il ricorso, la Cassazione ha pertanto affermato che la società datrice di lavoro “sia venuta meno all’esercizio del potere organizzativo ad essa ascritto, non avendo consentito al proprio dipendente l’espletamento delle attività di aggiornamento nella lettura delle circolari, nel contesto dell’orario normale di lavoro, né dell’orario straordinario.”

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”