23 Gennaio 2018

Sul mutamento della qualificazione giuridica della domanda in appello e la necessità di un motivo specifico di impugnazione

di Giulia Ricci Scarica in PDF

Cass., sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 29978, Pres. Genovese, Rel. Di Marzio

Appello – Domanda – Qualificazione giuridica – Mutamento – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione.

(C.p.c. artt. 113, 342, 345) 

[1] Nel giudizio di appello, il divieto di nuove domande ex art. 345, primo comma c.p.c. non impedisce al giudice di disporre una nuova qualificazione giuridica della domanda, quando questa si fonda sui medesimi fatti accertati in primo grado e resta immutato il bene della vita oggetto di tutela. 

[2] Il giudice dell’appello può disporre una diversa qualificazione giuridica della domanda, sulla base dei fatti già accertati in primo grado, a condizione che la parte ne abbia fatto richiesta con uno specifico motivo di impugnazione ex art. 342, n. 2, c.p.c.

 CASO

[1-2] In primo grado, il tribunale aveva accolto la revocatoria proposta dal Fallimento nei confronti della Banca in ordine ad una rimessa operata dalla società in bonis. La Banca proponeva appello, che veniva accolto a seguito di una diversa qualificazione giuridica dell’accredito in questione, con conseguente applicazione della compensazione ex art. 56 l. fall. Avverso tale sentenza il Fallimento ricorreva in cassazione, censurando la violazione dell’art. 345, comma 1, c.p.c. nella parte in cui vieta la proposizione di nuove domande in appello.

SOLUZIONE

[1-2] Dopo aver escluso che la diversa qualificazione giuridica della domanda operata dalla corte territoriale integrasse la proposizione di una domanda nuova, preclusa dall’art. 345, comma 1, c.p.c., la S.C. ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. La Sesta Sezione ha però precisato che la formulazione vigente dell’art. 342, n. 2, c.p.c., inapplicabile ratione temporis al caso in esame, esclude il potere del giudice dell’appello di modificare la qualificazione giuridica della domanda in assenza di un’espressa richiesta del ricorrente.

QUESTIONI

[1-2] I Giudici di legittimità hanno in primo luogo ribadito l’orientamento secondo cui l’individuazione di una nuova domanda, la cui proposizione in appello è vietata dall’art. 345 c.p.c. oltre determinati limiti, va condotta esaminando il bene della vita dedotto e l’identità dei fatti posti a fondamento della pretesa. In tal modo si esclude la novità della domanda quando la parte si limita ad invocare un fondamento normativo diverso da quello richiamato in primo grado a sostegno dei medesimi fatti ivi dedotti ed accertati (da ultimo Cass., 9 maggio 2016, n. 9333, concernente la modificazione del fondamento convenzionale della domanda; Cass., sez. un., 27 dicembre 2010, n. 26128, in Foro it., 2011, I, 1795; Cass., 25 settembre 2008, n. 24055). Il limite con cui si ammette la modificazione del nomen juris della fattispecie in appello è rappresentato dal mutamento dei fatti costitutivi che determina l’introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione (v. tra le altre Cass., 27 maggio 2010, n. 13000, in Riv. dir. proc., 2011, 955; Cass., 23 marzo 2006 n. 6431 e Cass., 12 aprile 2006 n. 8519, entrambe in Foro it. 2007, I, 3228).

Dopo aver ribadito le condizioni entro cui la riqualificazione giuridica della domanda è ammessa ex art. 345, comma 1, c.p.c., la S.C. rinviene un limite ulteriore nel disposto dell’art. 342, n. 2, c.p.c.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 134, infatti, la disposizione richiamata dispone, a pena di inammissibilità, che nell’atto di appello siano specificamente indicate «le circostanze da cui deriva la violazione della legge» e la «loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»: secondo la pronuncia in epigrafe tale norma delimita l’operatività dell’art. 113 c.p.c. nel giudizio di appello, poiché il potere-dovere del giudice di secondo grado di operare la riqualificazione giuridica della domanda è subordinato alla proposizione di una specifica richiesta del ricorrente.

Ne deriva che, in assenza di apposita istanza, corredata dalle indicazioni necessarie ex art. 342, n. 2, c.p.c., il giudice d’appello non può procedere d’ufficio ad una nuova qualificazione giuridica del rapporto controverso secondo il principio jura novit curia, anche se sono rispettati i limiti di ammissibilità ex art. 345 c.p.c. (in tal senso, in dottrina, v. Tedoldi, I motivi specifici e le nuove prove in appello dopo la novella «iconoclastica» del 2012, in Riv. Dir. Proc., 2013, 152 ss.; Gasperini, La formulazione dei motivi d’appello nei nuovi artt. 342 e 343 c.p.c., ivi, 2014, 914 ss.; cfr. anche Balena, Le novità relative all’appello nel d.l. n. 83/2012, in Giusto proc. civ. 2012, 371 ss.).

La questione è oggetto di contrasto giurisprudenziale. Da un lato, la conclusione affermata dall’odierna pronuncia è condivisa dall’orientamento secondo cui, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, la decisione inerente la qualificazione giuridica della domanda è suscettibile di acquiescenza parziale e soggetta alla formazione del giudicato implicito ex art. 329, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., 21 dicembre 2015, n. 25609; Cass., 3 luglio 2014, n. 15223; Cass. 1° dicembre 2010, n. 24339; Cass., 30 luglio 2008, n. 20730; in dottrina v. Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, 2016, I, 107, nt. 32). D’altra parte, secondo una diversa interpretazione, le modifiche apportate all’art. 342, n. 2, c.p.c. non hanno inciso sul potere di modificare la qualificazione giuridica della domanda da parte del giudice dell’appello, in quanto si esclude che la decisione di primo grado sulla qualificazione giuridica sia suscettibile di autonoma impugnazione; di conseguenza, se viene impugnata la parte di sentenza che decide sulla domanda, permane in capo al giudice d’appello il potere-dovere di applicare alla fattispecie le norme che ritiene più opportune ex art. 113 c.p.c. (v. Cass., 6 giugno 2016, n. 11805, in questa newsletter; Cass., 8 maggio 2015, n. 9294; Cass. 5 aprile 2011, n. 7789; Cass., 20 ottobre 2010, n. 21561; Cass. 25 marzo 2010, n. 7190; in dottrina v. Liebman, «Parte» o «capo» di sentenza, in Riv. dir. proc., 1964, 56 ss.).

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