5 Dicembre 2017

Costituzionalmente illegittimo l’art. 152 disp. att. c.p.c. nella parte in cui sanziona con l’inammissibilità del ricorso la mancata indicazione del valore della causa

di Elisa Bertillo Scarica in PDF

Corte cost. 20 novembre 2017, n. 241 – Pres. Grossi – Est. Prosperetti

Lavoro e previdenza (controversie) – Previdenza sociale – Spese in materia previdenziale – Obbligo indicazione valore di causa – Inammissibilità ricorso – Incostituzionalità (Disp. att. cod. proc. civ. art. 152; Cost. art. 3)

[1] E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. b), n. 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nei giudizi per prestazioni previdenziali, sanziona, con l’inammissibilità del ricorso, l’omessa indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, il cui importo deve essere specificato nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

CASO

[1] L’art. 152 disp. att. c.p.c. prevede che, nei giudizi per prestazioni previdenziali, le spese competenze ed onorari liquidati dal giudice non possano superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. La disposizione è stata modificata dall’art. 38, comma 1, lett. b), n. 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale ha aggiunto un ultimo periodo, a norma del quale «a tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo».

Con ordinanza del 6 marzo 2015, la Corte d’appello di Torino, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all’ultimo periodo dell’art. 152 disp. att. c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, comma 1, della CEDU in quanto la sanzione dell’inammissibilità del ricorso costituirebbe una reazione sproporzionata ed irragionevole, rispetto all’obiettivo avuto di mira dal legislatore, di evitare, nei giudizi per prestazioni previdenziali, le liquidazioni di spese processuali esorbitanti rispetto al valore della controversia.

SOLUZIONE

[1] Con la pronuncia in commento, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo periodo dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ritenendo la disposizione manifestamente irragionevole. In particolare, secondo la Corte, le conseguenze sfavorevoli derivanti dalla declaratoria di inammissibilità, consistenti nella necessità di riproporre l’azione giudiziaria, con aggravio per la parte, non sono adeguatamente bilanciate rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore di evitare l’utilizzo abusivo del processo in materia previdenziale, che veniva spesso instaurato per soddisfare pretese di valore economico irrisorio, al solo fine di conseguire le spese di lite.

QUESTIONI

[1] La dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione appare come l’ultimo definitivo passo di un percorso di critica e limitazione dell’ambito applicativo della disposizione attuato da dottrina e giurisprudenza.

L’ultimo periodo dell’art. 152 disp. att. c.p.c. era, infatti, stato oggetto di critiche da parte della dottrina, che aveva evidenziato la sussistenza di diversi profili di illegittimità costituzionale: cfr., infatti, in tal senso R. Vianello, Processo previdenziale e inammissibilità del ricorso per omessa dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, in Lavoro giur., 2013, 869 ss.

Inoltre, la Cassazione ne aveva limitato l’ambito applicativo, statuendo, da una parte, che l’inammissibilità del ricorso introduttivo del procedimento per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali discendesse unicamente dall’omissione e non anche dall’erroneità della dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio, dall’altra, che la previsione ora abrogata dalla Corte costituzionale si applicasse «solo per il ricorso introduttivo del giudizio e non anche per quelli concernenti i gradi successivi al primo» (cfr. Cass. 3 aprile 2017, n. 8614, in Foro it., Rep. 2017, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 38; Cass. 21 maggio 2013, n. 12439, id., Rep. 2013, voce cit., n. 219, segnalata da E. Manzo, nell’Osservatorio sulla Cassazione civile, in Riv. dir. proc., 2013, 1604 ss.; contra App. Bologna 3 giugno 2014, in Foro it., Rep. 2015, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 176).

In termini generali, sull’art. 152 disp. att. c.p.c. v. S. L. Gentile, Le controversie in materia di previdenza e assistenza, in AA.VV., Processo del lavoro, a cura di P. Curzio, L. Di Paola, R. Romei, Milano, 2017, 391.

In merito al controllo di costituzionalità degli istituti processuali, la Corte evidenzia che, a fronte dell’ampia disponibilità di cui gode il legislatore, il controllo deve limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (cfr., in tal senso, Corte cost. 20 gennaio 2011, n. 17, in Corriere giur., 2011, 472, Bollettino trib., 2011, 811, con nota di V. Azzoni, Giust. civ., 2011, I, 569, Giur. cost., 2011, 154; Corte cost. 18 febbraio 2010, n. 50, in Giurisdiz. amm., 2010, III, 111, Giust. civ., 2010, I, 795, Giur. cost., 2010, 602, Riv. dir. proc., 2010, 1474, con nota di F. Russo, Corte cost. 20 giugno 2008, n. 221, in Foro it., 2009, I, 1336, con nota di B. Poliseno, Società, 2009, 239, con nota di P. Grossi, Giur. cost., 2008, 2492). Osserva, in particolare, che «tale riscontro va operato attraverso la verifica che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale» e che «tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (la Corte cita la precedente pronuncia del 20 aprile 2015, n. 71, in Foro it., 2015, I, 2629, con nota di R. Pardolesi, Urbanistica e appalti, 2015, 767, con nota di R. Artaria e E. Barilà, Resp. civ., 2015, 1492, con nota di F. Rega, Giur. costit., 2015, 998, con nota di A. Moscarini, Europa e dir. privato, 2015, 951, con nota di G. Grisi, Riv. giur. edilizia, 2015, I, 581, con nota di G. Mari e G.  Strazza).

Sull’utilizzo del criterio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, cfr. R. Pessi, Rivalutazione delle prestazioni pensionistiche e discrezionalità del legislatore, continuità e discontinuità nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 2007, 37 ss.; R. Tosi, Spunti per una riflessione sui criteri di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 1993, 552 ss.