Riduzione o estensione del termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo da parte del giudice e obbligo di motivazione
di Valeria Giugliano Scarica in PDFCass., sez. VI-2, ord. 30 agosto 2017, n. 20561 – Pres. Petitti – Rel. D’Ascola
Ingiunzione (procedimento per) – Opposizione – Termine – Modifica da parte del giudice – Obbligo di motivazione (641 c.p.c.)
[1] I motivi che consentono al giudice di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 641, comma 2, c.p.c., nonché le ragioni che li caratterizzano come «giusti», devono essere enunciati nel provvedimento, quantomeno con rinvio implicito alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso, in modo che si possa ritenere che il giudice le abbia vagliate e, quindi, accolte.
CASO
[1] Il ricorrente si duole della riduzione a dieci giorni del termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, disposta dal giudice di pace, dalla quale sarebbe scaturito il successivo rilievo di tardività dell’opposizione stessa. In particolare, la riduzione non avrebbe potuto essere disposta per la mancata sussistenza dei «giusti motivi» richiesti dalla norma.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione sottolinea, anzitutto, che le censure prospettate dal ricorrente rappresentano questioni di merito, come tali inammissibili. Sussiste peraltro un obbligo di motivazione da parte del giudice sui motivi che hanno determinato il giudice alla modifica del termine per l’opposizione. La Suprema Corte ritiene rispettato l’obbligo di motivazione riguardo alla riduzione del termine, in particolare mediante l’espresso riferimento nella pronuncia impugnata all’esiguità della somma ingiunta, il lungo lasso di tempo trascorso e i reiterati solleciti. Poiché, dunque, la motivazione del provvedimento impugnato risulta congrua, la Corte non ha possibilità di ingerirsi sulla valutazione data e il ricorso è rigettato.
QUESTIONI
[1] Con la pronuncia in esame la Suprema Corte intende dare continuità all’orientamento da ultimo espresso da Cass. 20 agosto 2004, n. 16455, Giust. civ., 2005, I, 1009, la quale a sua volta si uniformava a Cass. 16 giugno 1987, n. 5310, Inform. prev. 1987, 1673.
Ha precisato inoltre il Trib. Latina 28 gennaio 2010, Dejure, che la conclusione è giustificata poiché la riduzione del termine è destinata ad incidere, in ragione della sua perentorietà, sul diritto di difesa del debitore ingiunto, ed in tanto può essere disposta in quanto questi possa percepire l’esistenza dei giusti motivi che deviano in concreto il momento introduttivo del giudizio di cognizione dal suo modello astratto, anche per consentire all’ingiunto di contestarne la ricorrenza. Si noti comunque che Cass. 26 marzo 2008, n. 7879, Giust. civ. Mass. 2008, 3, 463 e Cass. 20 marzo 2006, n. 6147, Foro it. Mass. 2006, 553 hanno ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 641, secondo comma, c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost. nella parte in cui consente la riduzione del termine per proporre opposizione, in quanto la prospettata difficoltà nel formulare l’opposizione, dovuta appunto all’abbreviazione, costituisce un pregiudizio di fatto, come tale inidoneo a concretare una violazione del suddetto precetto costituzionale.
In ogni caso, qualora il termine sia stato abbreviato su iniziativa ufficiosa, ancorché non motivata, App. Torino 24 ottobre 2010, Dejure, ha negato la possibilità per l’intimato di non ottemperare alla decisione, notificando l’opposizione nel termine ordinario previsto dalla legge, a meno che non ricorra l’ipotesi che il minor termine sia di per sé illegale in quanto inferiore a quello minimo consentito dalla norma.
In dottrina, si propende per il riportato orientamento giurisprudenziale in A. Valitutti, F. De Stefano, Il decreto ingiuntivo e l’opposizione, Padova, 2013, 185.
Contra, ormai minoritaria la posizione nel senso che l’esercizio del potere di ridurre il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, in mancanza di espressa previsione normativa, non soggiace all’obbligo di motivazione e nemmeno richiede un’espressa richiesta della parte, rimane Cass. 9 dicembre 2003, n. 18744, Foro it. Mass. 2003 e Trib. Torre Annunziata 10 marzo 2009, in Pluris.