31 Ottobre 2017

Gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento: costituzione e funzioni

di Pasqualina Farina Scarica in PDF

Nelle procedure di accordo e di piano del consumatore l’organo tecnico è rappresentato dall’organismo di composizione delle crisi; nonché dal liquidatore (ovvero dal medesimo organismo) nella procedura di liquidazione. A tale organo, il legislatore riconosce un ruolo assolutamente centrale, disegnando specifiche competenze e particolarissime funzioni, allo scopo di individuare una soluzione alle crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili e dei consumatori e di alleggerire la struttura processuale degli istituti di cui alla l. n. 3 del 2012.

  1. I (molteplici) compiti dell’organismo.

Che il legislatore abbia confezionato per l’OCC una veste alquanto singolare è confermato dal fatto che tale organismo svolge compiti di “ausilio” del debitore, dovendo assumere “ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stessoex art. 15, comma 5; al contempo è ausiliario del giudice, in quanto redige la relazione particolareggiata, verifica la veridicità̀ dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, rilascia l’attestazione di fattibilità̀ del piano.

L’organismo è altresì tenuto a tutelare le ragioni dei creditori. Basti considerare che effettua le comunicazioni nelle forme stabilite 
dal giudice, predispone la relazione sull’esito della votazione, vigila sull’adempimento dell’accordo, risolve le difficoltà insorte nella fase d’esecuzione e, ancora, accede – previa autorizzazione del giudice – alle banche dati pubbliche per lo svolgimento delle proprie funzioni (PRA, Equitalia ecc.).

Ad un primo sommario esame pare che alcuni compiti dell’organismo coincidano con quelli propri dell’esperto attestatore nel concordato preventivo e negli accordi di cui all’art. 182 bis l. fall.; altri sono analoghi a quelli affidati al commissario giudiziale che, nel concordato preventivo, controlla l’esecuzione dell’accordo; altri ancora costituiscono una novità come, ad esempio, il ruolo di ausilio del debitore.

Per tutte queste ragioni ai componenti dell’organismo sono richiesti requisiti di: a) professionalità, intesa come particolare preparazione tecnica e come correttezza deontologica e riservatezza; nonché b) indipendenza e terzietà rispetto agli interessi di debitore e creditori (essendogli precluse preferenze tra le diverse categorie di creditori), in tutte le fasi della procedura, dalla redazione del piano fino alla fase esecutiva.

Alla luce di tali preliminari considerazioni è innanzitutto evidente che la nomina dell’organismo è sempre necessaria, sin dalla fase iniziale della procedura.

In secondo luogo si comprende agevolmente la scelta del legislatore di limitare la qualifica di OCC soltanto ad enti pubblici, escludendo i soggetti privati, senza consentire variazioni della spesa pubblica. Tali enti svolgono le attività previste dalla legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sotto altro profilo va segnalato che i molteplici ed eterogenei compiti in capo ad un unico soggetto, gestore della procedura, aumentano in maniera significativa il rischio di eventuali conflitti di interesse. Per ridurre tali rischi alcuni regolamenti predisposti dagli ordini professionali hanno previsto la possibilità di una nomina del gestore della crisi in composizione collegiale, con conseguente attribuzione a ciascun componente di specifiche funzioni in base ai ruoli svolti in concreto nella procedura di composizione quali, ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice ecc.

  1. La disciplina dell’OCC ex art. 15 della l. n. 3 del 2012.

A chiusura della normativa sulle tre procedure di cui alla l. n. 3 del 2012, l’art. 15, dedicato alle disposizioni comuni, stabilisce che la qualifica di organismo di composizione delle crisi spetta:

  1. i) agli organismi costituti da enti pubblici (purché sussistano adeguate garanzie di indipendenza e professionalità) iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia. Sono iscritti, a semplice richiesta, in questo registro gli organismi di conciliazione tenuti presso le Camere di commercio, gli Ordini degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, i Consigli notarili, nonché il segretariato sociale costituito ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a) della legge 8/11/2000, n. 328. A quest’ultimo riguardo va segnalato che la professionalità dei soggetti (assistenti sociali) che compongono tale struttura non ha ad oggetto l’esecuzione civile, né le procedure concorsuali, ma profili socio sanitari. È appena il caso di precisare che in seguito alla previsione di specifici requisiti professionali – da parte del regolamento ministeriale del 2014 in materia di formazione – va escluso che tali soggetti possono svolgere le funzioni di OCC.
  2. ii) al professionista o una società tra professionisti secondo i requisiti indicati dall’art. 28 l. fall., ovvero avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti o notai, nominati dal tribunale, come richiamato dalla stessa L. 3/2012 all’art. 15, comma 9. Per completezza va segnalato che la costituzione degli OCC nell’ambito dei Consigli degli ordini professionali, nel rispetto di quanto stabilito dal d.m. n. 202 del 2014 dovrebbe ridurre le nomine dei professionisti da parte del tribunale a quelle ipotesi in cui non sia operante un OCC nel circondario o sussistano profili di opportunità o di incompatibilità con l’OCC istituito presso il Consiglio dell’ordine.

Il suddetto art. 15 ha rimesso, inoltre, la definizione dei requisiti degli OCC, le modalità di costituzione e di iscrizione nel registro presso il Ministero, la revisione, la cancellazione degli iscritti e la determinazione dei rispettivi compensi ad un apposito regolamento del Ministero di Giustizia da emanarsi entro 90 gg. dalla entrata in vigore del D.L. 179/2012.
 A tale regolamentazione ha provveduto, in evidente ritardo, il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 gennaio 2015.

2.1. (segue) … e nel d.m. n. 202 del 2014.

Tutti gli OCC autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento debbono essere iscritti nel cd. registro degli organismi, secondo quanto stabilito dal d. m. n. 202 del 2014; al controllo locale sulle singole procedure e sui relativi gestori affidato al referente di ogni OCC (su cui si dirà meglio infra), il legislatore ha inteso affiancare un controllo centrale operato direttamente dal Ministero della Giustizia.

Conformemente a quanto già previsto nell’art. 15 della l. n. 3 del 2012, il registro si articola in due sezioni: la sezione a) sugli organismi iscritti di diritto ed i relativi gestori della crisi; la sezione b) dedicata agli altri organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche ed al rispettivo elenco dei gestori.

Il responsabile del registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia, verifica che gli organismi richiedenti l’iscrizione, sia nella sezione a, sia nella sezione b, abbiano: i) individuato un referente al quale sia garantito un adeguato grado di indipendenza; ii) stipulato una polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, allineando così gli OCC al medesimo obbligo, previsto dalla legge per i professionisti a partire dal 15/8/2013 (art. 5, d.p.r. n. 137 del 2012); iii) adottato un regolamento conforme alle disposizioni del decreto n. 202/2014.

Solo per gli organismi da iscrivere nella sezione b il responsabile del registro deve verificare che sia dichiarata la sede dell’organismo e che sussistano due ulteriori e necessari requisiti.

Segnatamente, l’organismo deve essere:

  • un’articolazione interna di uno degli enti pubblici (comuni, provincie, città metropolitane, regioni e istituzioni universitarie pubbliche) ex 4, comma 1, del summenzionato decreto n. 202/2014;
  • composto da un numero di gestori della crisi, non inferiore a cinque, disponibili a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l’organismo.

Una volta verificata la presenza dei requisiti richiesti, il responsabile del registro, approva la domanda e provvede alla sottoscrizione e trasmissione della stessa anche mediante modalità informatiche. La procedura d’iscrizione nel registro va completata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta ed ogni eventuale modificazione intervenuta in seno all’organismo deve essere oggetto di comunicazione; la domanda, una volta approvata, è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

  1. La formazione.

L’art. 4 comma 5 del d.m. n. 202 del 2014 individua i requisiti professionali richiesti ai gestori che compongono gli organismi iscritti nelle sezioni a) e b) del registro.

Tali soggetti debbono essere muniti:

  1. a) di laurea magistrale, o titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
  2. b) di corsi di perfezionamento di durata non inferiore a duecento ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, che abbiano ad oggetto il diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. Tale requisito può essere soddisfatto dalla partecipazione ad analoghi corsi organizzati dagli enti iscrivibili nella sezione a del registro in convenzione con università.

Tuttavia l’art. 4, comma 6, stabilisce che per i professionisti appartenenti agli ordini professionali (avvocati, commercialisti e notai) la durata dei corsi è di quaranta ore; al contempo si riconosce agli ordinamenti professionali la facoltà di individuare specifici casi di esenzione dall’applicazione delle disposizioni precedenti e di fissare criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento;

  1. c) di un tirocinio obbligatorio, non inferiore a sei mesi, presso gli organismi, i curatori fallimentari, i commissari giudiziali, o, ancora, i professionisti delegati alle vendite forzate. Al riguardo va precisato che si tratta di requisito richiesto ai soli soggetti privi della qualifica di dottore commercialista, notaio ed avvocato.
  2. d) di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali sopra richiamati ovvero presso un’università pubblica o privata.

Resta da accennare alla disciplina transitoria, necessaria ad un più celere funzionamento degli OCC, in forza della quale nei tre anni successivi all’entrata in vigore del decreto sono esentati dagli obblighi di formazione e di aggiornamento biennale i professionisti nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita immobiliare ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore ex art. 15 l. n. 3 del 2012.

Da ultimo, il responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della Giustizia è tenuto a verificare, il possesso da parte dei gestori dei requisiti di onorabilità̀ dettagliatamente indicati all’art. 4, comma 8, del predetto decreto. In particolare, si tratta di: i) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.; ii) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; iii) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall’articolo 16 della legge n. 3 del 2012; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall’avvertimento.

  1. La struttura ed il referente (o responsabile) dell’OCC.

Presso ogni Organismo è istituito un elenco dei gestori della crisi, da comunicare al Ministero della giustizia e un registro informatico degli affari con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo della procedura, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all’esito del procedimento.

Per svolgere al meglio i propri compiti l’OCC può avvalersi di particolari strutture organizzative secondo le proprie esigenze, nel rispetto di quanto stabilito da ogni singolo regolamento (prevedendo per esempio un consiglio direttivo, una segreteria amministrativa, un coordinatore scientifico).

Ruolo centrale e necessario è quello affidato al referente (o responsabile) dell’OCC. Si tratta, in particolare, di una persona fisica che svolge attività di coordinatore, assegna equamente gli incarichi ad i gestori della crisi individuati all’interno dell’elenco formato dall’organismo stesso e si occupa anche della sostituzione e della revoca del gestore nominato. È responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei gestori, esamina le domande pervenute dai professionisti interessati ed il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori, presenta al Consiglio dell’Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione.

Quanto alla durata della carica di referente, alla possibilità di conseguire una nuova nomina, alle ipotesi di cessazione e di revoca una compiuta disciplina è affidata al regolamento dell’OCC.

Spetta, inoltre, al referente l’obbligo di informare il debitore del grado di complessità dell’incarico, fornendo le comunicazioni utili riguardo gli oneri (eventuali e necessari) da sostenere nel corso dell’intera procedura. Da ultimo, gli artt. 9-11 del D.M. del 2014 disciplinano i meccanismi di compenso e ribadiscono gli obblighi di imparzialità, terzietà e riservatezza in capo agli organismi (nonché ai gestori ed agli eventuali ausiliari).