26 Settembre 2017

Le disposizioni che introducono nuovi privilegi non possono essere retroattive

di Salvatore Ziino Scarica in PDF

Corte Cost., sentenza 13 luglio 2017, n. 176; Pres. Grossi – Est. Morelli

[1] Privilegi – crediti per tributi diretti – privilegio sussidiario sui beni mobili – questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; cod. civ., artt. 2752, 2776; d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, art. 23, co. 39)

[2] Privilegi – crediti per tributi diretti – privilegio sussidiario sui beni mobili – disciplina transitoria – incostituzionalità (Cost., artt. 3, 117; cod. civ., artt. 2752, 2776; d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, art. 23, co. 39)

[1] L’art. 2776 cod. civ., che estende sul prezzo degli immobili, in via sussidiaria, il privilegio sui beni mobili in favore dei crediti dello Stato per le imposte dirette (di cui al primo comma dell’art. 2752 cod. civ.) non viola l’art. 3 Cost.

[2] L’art. 23, comma 39, ultimo periodo, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale stabilisce che il privilegio sussidiario in favore dei crediti dello Stato per le imposte dirette (di cui al primo comma dell’art. 2752 cod. civ.) trova applicazione anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, è incostituzionale per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, e dell’art. 3 Cost.

CASO

[1] [2] Un creditore nell’anno 2008 inizia una espropriazione immobiliare davanti al tribunale di Forlì. L’agente della riscossione interviene nell’esecuzione.

Nel corso del procedimento esecutivo, l’art. 23 d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 estende all’IRES (imposta sui redditi di società) e alle sanzioni il privilegio che era previsto dall’art. 2752, primo comma, cod. civ. in favore dei crediti dello Stato per imposte dirette ed abroga la previsione per cui il privilegio assiste solo i crediti iscritti nei ruoli esecutivi nell’anno in cui l’agente della riscossione promuove l’esecuzione o vi interviene.

Inoltre l’art. 23, comma 39, d.l. n. 98 del 2011, estende ai crediti per IRES, imposte dirette e sanzioni (di cui all’art. 2752, primo comma, cod. civ.) il privilegio sussidiario sui beni immobili disciplinato dall’art. 2776 cod. civ. e stabilisce che il privilegio sussidiario assiste pure i crediti che erano sorti anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Dopo la vendita forzata, nell’anno 2012 viene predisposto il piano di riparto.

L’agente della riscossione fa valere il privilegio sussidiario previsto dall’art. 2776 c.c. per IRES, tributi diretti e sanzioni.

Il creditore procedente contesta il diritto di prelazione, deducendo che la previsione del privilegio sussidiario in favore dello Stato è illegittima e che, in ogni caso, la applicazione retroattiva del privilegio è lesiva dell’art. 3 Cost. e dell’art. 117 Cost.

A seguito di opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza ex art. 512 c.p.c., il giudice dell’esecuzione sospende la procedura esecutiva ed assegna alle parti termine per instaurare il giudizio di merito.

Nel successivo giudizio merito, con ordinanza del 2 febbraio 2015 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2016, n. 41, prima serie speciale), il tribunale di Forlì solleva questione di legittimità costituzionale:

  1. a) dell’art. 2776, terzo comma, del codice civile come modificato dall’art. 23, comma 39, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui attribuisce il privilegio sussidiario ai crediti per IRES, imposte dirette e sanzioni;
  2. b) dell’art. 23, comma 39, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

SOLUZIONE

[1] La Corte Costituzionale in primo luogo dichiara infondata la questione di legittimità dell’art. 2776 cod. civ., che accorda ai crediti per IRES, imposte dirette e sanzioni il privilegio sussidiario sui beni immobili.

Secondo la Corte Costituzionale, questa disposizione non viola l’art. 3 Cost., perché si limita a introdurre un privilegio, seppur valevole solo in via sussidiaria, in favore di crediti già privilegiati (ai sensi dell’art. 2752 c.c.) in ragione della causa che li connota.

Si tratta, quindi, di una «causa legittima di prelazione», che giustifica la deroga alla par condicio creditorum, ai sensi dell’art. 2741 cod. civ.

[2] La Corte Costituzionale poi dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 39, del d.l. n. 98 del 2011, ultimo periodo, che estende il privilegio sussidiario anche ai «crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Sul punto la Corte osserva che, in forza dei principi generali in materia di espropriazione, i nuovi privilegi introdotti dal legislatore trovano immediata applicazione, anche con riguardo a crediti che – ancorché sorti anteriormente alla legge istitutiva del privilegio – si trovino a concorrere con altri creditori dopo l’entrata in vigore della nuova legge.

La Corte Costituzionale quindi richiama un proprio precedente (Corte Cost. 4 luglio 2013, n.170) che ha esaminato la disciplina transitoria del privilegio mobiliare in favore dei crediti erariali derivanti dall’IRES e da sanzioni tributarie relative a determinate imposte dirette, introdotto dall’art. 23, comma 37, d.l. n. 98 del 2011.

Con la sentenza n. 170/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 23, commi 37, ultimo periodo, e 40, d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui stabilisce che il nuovo testo dell’art. 2752, comma 1, c.c. (che estende il privilegio ai crediti erariali derivanti dall’IRES e da sanzioni tributarie relative a determinate imposte dirette), trova applicazione anche per i crediti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo.

Sulla base di questo precedente, la Corte Costituzionale afferma che l’applicazione immediata delle nuove disposizioni in materia di privilegi viola sia i principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., sia l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, in considerazione del pregiudizio che la nuova disposizione arreca alla tutela dell’affidamento legittimo e della certezza delle situazioni giuridiche, in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti, che possano giustificare la applicazione retroattiva della nuova norma.

QUESTIONI

[1] Il primo tema affrontato dalla Corte Costituzionale riguarda la natura del c.d. privilegio sussidiario regolato dall’art. 2776 cod. civ.

Questa disposizione riconosce ad alcune categorie di creditori, che sono assistiti da privilegio mobiliare generale, il diritto ad una collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita degli immobili.

La Corte Costituzionale correttamente attribuisce natura di causa di prelazione al privilegio sussidiario, che costituisce un vero e proprio privilegio sul ricavato della vendita dei beni immobili, seppure subordinato alla preventiva escussione dei beni mobili del debitore (sull’argomento sia consentito rinviare a Ziino, La collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c., in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, in EClegal 31 gennaio 2017).

La Corte afferma inoltre di non potere sindacare la scelta del legislatore di attribuire natura privilegiata ai crediti dello Stato per tributi diretti.

Sul punto, la decisione conferma un consolidato orientamento della stessa Corte, secondo la quale rientra nella discrezionalità del legislatore la decisione se accordare o meno una causa di prelazione e le scelte del legislatore al riguardo sono insindacabili, salvo che non si tratti di scelte manifestamente lesive dal principio di uguaglianza tra situazioni identiche (cfr. Corte Cass. 29 maggio 2002, n. 220)

[2] Presenta notevole interesse anche il ragionamento seguito dalla Corte per dichiarare incostituzionale l’art. 23, comma 39, ultimo periodo, d.l. n. 98 del 2011, che estende il privilegio sussidiario anche ai «crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Sulla base della giurisprudenza della Corte Europea di Diritti dell’Uomo, che ha riconosciuto l’importanza del principio di affidamento e di certezza dei rapporti giuridici, la Corte Costituzionale afferma che le norme che introducono nuovi privilegi possono avere efficacia retroattiva soltanto se occorre tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale.

In motivazione la Corte Costituzionale ricorda che secondo la giurisprudenza le norme che introducono nuovi privilegi sono sempre immediatamente applicabili (per tutte Cass., 24 giugno 2015, n. 13090), ma ritiene che tale interpretazione costituisca una applicazione retroattiva della nuova legge.

La Corte Costituzionale non indaga sulla natura processuale o sostanziale delle norme che regolano le cause di prelazione e si limita a prendere atto degli «effetti» della applicazione immediata delle nuove norme che introducono privilegi.

La loro applicazione immediata lede l’affidamento degli altri creditori, che confidavano nella possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore.

La dichiarazione di incostituzionalità, oltre a colpire la disciplina specifica contenuta nell’art. 23, comma 39, ultimo periodo, d.l. n. 98 del 2011, rovescia l’interpretazione, che considerava immediatamente applicabili le disposizioni che introducono nuovi privilegi.

Da ora in avanti, la prelazione potrà essere fatta valere soltanto se il privilegio era stato introdotto prima del sorgere del credito.

Pertanto, nella redazione dei progetti di distribuzione e dei piani di riparto sarà necessario individuare il momento in cui sono sorti i crediti privilegiati, per stabilire se in concreto si deve tenere conto della prelazione.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale produce i suoi effetti sia nella esecuzione singolare che in materia fallimentare.