25 Luglio 2017

Ingiunzione di pagamento europea: una precisazione opportuna delle sezioni unite sui termini per la proposizione del riesame

di Olga Desiato Scarica in PDF

Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7075 

Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento – Riesame – Termini – Diritto nazionale – Rinvio (Reg. CE n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, artt. 20, 26; cod. proc. civ., art. 650).

[1] La richiesta di riesame del provvedimento di ingiunzione europea deve ritenersi soggetta al termine di cui all’art. 650 c.p.c.

CASO

[1] Disposta un’ingiunzione di pagamento europea quale corrispettivo di una prestazione d’opera professionale, il Tribunale di Udine aveva dichiarato l’inammissibilità per tardività della richiesta di riesame proposta ai sensi dell’art. 20 del Reg. CE n. 1896/2006: dovendosi nella fattispecie ritenere applicabile la disciplina dettata per l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, l’istanza era pervenuta, infatti, oltre i termini di cui all’art. 650 c.p.c.

Spiegato appello, la Corte territoriale aveva confermato la linea interpretativa del giudice di prime cure. Adita la Corte di Cassazione avverso il provvedimento del giudice di appello,  il ricorrente aveva addotto sei motivi, cinque dei quali dichiarati inammissibili in quanto attinenti a questioni sulle quali il giudice d’appello nulla aveva statuito ritenendo di condividere la tesi della tardività della proposizione della richiesta di riesame.

SOLUZIONE

[1] Con riferimento all’unico motivo ritenuto esaminabile, il Supremo consesso ribadisce la valutazione di inammissibilità del riesame per tardività e apertis verbis aderisce all’orientamento sposato dai giudici di merito in virtù del quale il termine per la proposizione del riesame deve ritenersi coincidente con quello ordinariamente previsto dall’ordinamento italiano per l’opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo (decorrente dal momento in cui il soggetto abbia avuto conoscenza dell’ingiunzione o sia cessata la causa non imputabile che gli aveva impedito di contestare il credito) quando non sia iniziata l’esecuzione ed in quello di cui al terzo comma dell’art. 650 c.p.c., che costituisce il termine finale, quando l’esecuzione sia iniziata.

QUESTIONI

[1] In virtù dell’art. 20 del Reg. CE n. 1896/2006, scaduti i termini per spiegare opposizione, è concesso al convenuto il diritto di richiedere, dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine, il riesame dell’ordinanza di pagamento europea. La disposizione individua le ipotesi eccezionali che legittimano la richiesta di riesame, sancendo poi l’onere del convenuto di agire «tempestivamente». La formula della norma, non proprio felice, lascia dunque all’interprete il compito di individuare il termine finale entro cui proporre il riesame in parola.

Con la pronuncia (già annotata da A.M. Marzocco, Sul termine per chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea (IPE), in www.judicium.it), le sezioni Unite intervengono per la prima volta nel dibattito sorto già all’indomani dell’entrata in vigore del Regolamento e risolvono la questione argomentando dalla metanorma di cui all’art. 26 del medesimo Reg., in virtù della quale tutte le questioni procedurali non espressamente contemplate dalla fonte europea sono disciplinate dal diritto nazionale, e dell’art. 29, che affida agli Stati membri la regolazione del procedimento di riesame.

In dottrina, a favore di tale linea interpretativa, v. M. Marinelli, Note sul regolamento Ce n. 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo, in Giusto processo civile, 2009, 67 s., e in V. Colesanti, C. Consolo e G. Gaja (a cura di), Il diritto processuale civile nell’avvicinamento giuridico internazionale – Omaggio a A. Attardi, Padova, 2009, 603 s. Contra, per l’orientamento secondo cui, muovendo dalla disposizione di cui all’art. 16, dovrebbe potersi ritenere che la domanda di riesame sia proponibile entro trenta giorni dall’effettiva conoscenza dell’ingiunzione, v. M.A. Lupoi, Un commentario al Regolamento UE n. 1896 del 2006, in Nuove leggi civ. comm., 2010, 454 ss.; A.A. Romano, Il procedimento europeo di ingiunzione, Milano, 2009, 175 s.; G. Porcelli, I regolamenti Ce n. 805 del 2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e n. 1896 del 2006 sul procedimento di ingiunzione europeo, in P. Biavati e M.A. Lupoi, Regole europee e giustizia civile, Bologna, 2008, 94 s.  Nel senso che la richiesta è tempestiva allorché siano cessate le situazioni di forza maggiore o le circostanze eccezionali contemplate dal legislatore comunitario e da tale situazione sia decorso il termine di trenta giorni, ovvero quando sia trascorso un tempo sufficiente per preparare le proprie difese, v. G.L. Barreca, Il decreto ingiuntivo europeo, in Riv. esecuzione forzata, 2010, 211 ss, la quale non manca, peraltro, di sottolineare che le lacune della disposizione concernono non soltanto il limite temporale per la presentazione dell’istanza, ma anche le modalità di presentazione della stessa, le conseguenze della richiesta sull’ingiunzione già emessa, oltre che la portata (rescindente o rescissoria) della decisione del giudice in sede di revisione.

Sulla disciplina di cui all’art. 20 Reg. cit., oltre agli Aa. già citati, v. S. Scarafoni, Il processo civile e la normativa comunitaria, Torino, 2012, 588 s.; C. Graziosi, Alcuni tratti pratici dell’ingiunzione di pagamento europea, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2011, 243 ss.; D. David, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. L’esecuzione del titolo, in Giur. merito, 2009, 406 ss.; A Carratta, Il procedimento ingiuntivo europeo, Milano, 2008, 29 ss.; Id., Il procedimento ingiuntivo europeo e la «comunitarizzazione» del diritto processuale civile, in Riv. dir. proc., 2007, 1520 ss.; F. Seatzu, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento nel regolamento comunitario n. 1896/2006, in Studi in onore di Starace, Napoli, 2008, 1601 ss.; M.R. Cultrera, Il procedimento d’ingiunzione europeo, Le ragioni della scelta regolamentare, in Nuove leggi civ. comm., 2009, 40 ss.

Per una drastica limitazione dell’ambito applicativo dell’istituto in parola,  nel senso che i rimedi dell’opposizione e del riesame (ex art. 16-20) non sono esperibili quando risulti che un’ingiunzione di pagamento europea non è stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli art. da 13 a 15 del citato regolamento, v. Corte Giust., 4 settembre, 2014, n. cause riunite C-119/13 e C-120/13, Riv. dir. proc., 2015, 801 ss., con nota di A. A. Romano, Una deludente sentenza della Corte di giustizia in materia di ingiunzione di pagamento europea, e Foro it., 2015, IV, 226 ss., con nota di A. Mondini, In tema di rimedi esperibili contro il provvedimento di ingiunzione europea dichiarato esecutivo malgrado l’assenza di notifica, cui si rinvia per riferimenti. Sulla opportunità di un chiarimento, ad opera del legislatore comunitario, dei presupposti e delle condizioni che consentono l’invocabilità del rimedio disciplinato dall’art. 20 cit., v. la Relazione sull’applicazione del Regolamento 1896/2006 presentata il 16 ottobre 2015 dalla Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo, reperibile sul sito  ec.europa.eu.