27 Giugno 2017

Il pignoramento dello stipendio nei limiti di un quinto è costituzionalmente legittimo

di Ruggero Siciliano Scarica in PDF

Corte Costituzionale, ord. 12 ottobre 2016; Pres. Grossi; Est. Carosi.

Espropriazione – Espropriazione presso terzi – Crediti impignorabili – Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro – Minimo vitale – Erogazioni assistenziali – Assegni familiari – Impignorabilità relativa (Cod. proc. civ., art. 545; d. l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con l. 6 agosto 2015, n. 132; d. p. r. 29 settembre 1973, n. 602; d. l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con l. 26 aprile 2012, n. 44)

 

[1] È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545, 4° comma, c.p.c., sollevata con riferimento agli artt. 1, 2, 4 Cost., così come è manifestamente infondata quella sollevata con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., in virtù dell’analogia tra le suddette questioni e quelle oggetto della pronuncia della Corte n. 248 del 2015 (in quest’ultima sentenza si precisava che «la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore»).

CASO

[1] Un istituto di credito promuoveva una procedura di pignoramento presso terzi in danno di un suo debitore per il recupero della somma complessiva di euro 6.053,48.

Il terzo pignorato rendeva la dichiarazione positiva circa il suo obbligo di corrispondere mensilmente al debitore, a titolo di stipendio, la somma di euro 600,00, comprensiva di assegni familiari pari ad euro 136,54.

Il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, riteneva che si dovessero applicare al caso di specie sia l’art. 22 del d. p. r. 30 maggio 1955, n. 797 (“Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari”), secondo il quale «gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per cause di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti», che l’art. 545, 4° comma, c.p.c., a mente del quale le somme dovute dai privati a titolo di stipendio o salario «non possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in egual misura per ogni altro credito».

Il Tribunale osservava, tuttavia, che il pignoramento, seppur eseguito nei limiti di un quinto, avrebbe leso gravemente la sfera economica del debitore, lasciando questi nella disponibilità di una somma di denaro, percepita come stipendio, ben al di sotto della soglia del minimo vitale.

Ad avviso del Tribunale poi, posto che la somma percepita a titolo di stipendio dal debitore era inferiore ai 2.500,00 euro, si sarebbe potuto pignorare lo stipendio nei limiti di un decimo e e noi di un quinto, applicando alla fattispecie l’art. 72-ter del d. p. r. 29 settembre 1973, n. 602.

Ai sensi dell’art. 72 – ter del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di pignoramenti presso terzi disposti dall’agente della riscossione, come introdotto dall’art. 3, 5° comma, lettera b), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con l. 26 aprile 2012, n. 44, le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari a un decimo per importi fino a 2.500,00 euro; a un settimo per importi superiori a 2.500,00 euro e non superiori a 5.000,00 euro; a un quinto per gli importi di ammontare superiore a € 5.000,00.

Alla luce delle diversità sussistenti tra la normativa tributaria e la disciplina codicistica, il Giudice manifestava dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c. e decideva di rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

Segnatamente, l’organo rimettente sollevava la questione di legittimità con riferimento alla mancata previsione nella norma (art. 545 c.p.c.) dell’impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita.

Il Giudice a quo nell’ordinanza di rimessione rilevava pure la violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento sia in ordine al diverso regime previsto per il pensionato sia, in via subordinata, in relazione alla disciplina della riscossione dei crediti erariali fissato dall’ art. 72-ter del d. p. r. 29 settembre 1973, n. 602.

SOLUZIONE

[1] La Corte Costituzionale con l’ordinanza in epigrafe dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545, 4° comma, c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost., dal Tribunale di Viterbo in funzione di giudice dell’esecuzione.

La Corte dichiara inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 545, 4° comma, c.p.c., sollevata dal Tribunale in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

Secondo la Consulta, in particolare, la questione oggetto d’esame è dello stesso tenore rispetto a quella su cui la stessa si era già pronunciata con la sentenza n. 248 del 2015, dichiarandone la non fondatezza con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. (la precedente questione di legittimità, peraltro, era stata sollevata dallo stesso giudice).

Segnatamente, con la pronuncia n. 248 del 2015 la Corte aveva precisato che «la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore».

La richiamata pronuncia n. 248 del 2015, prosegue la Corte nell’ordinanza in commento, aveva pure dichiarato manifestamente inammissibile la questione con riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost., in quanto le censure mosse dal giudice di merito con l’ordinanza di rimessione erano prive di un’argomentazione esaustiva sulle ragioni dell’asserito contrasto con le norme invocate, e la nuova ordinanza di rimessione ha contenuto identico.

Per quanto attiene invece alla questione di legittimità sollevata dal tribunale di Viterbo con riferimento all’art. 3 Cost., sia in relazione al regime d’impignorabilità delle pensioni, sia in relazione all’art. 72-ter del d. p. r. 29 settembre 1973, n. 602, la Corte non condivide i rilievi del giudice a quoin ragione della eterogeneità dei tertia comparationis rispetto alla disposizione impugnata” e richiama la propria precedente ordinanza del 5 aprile 2016 n. 70 (si fa presente che pure questa ordinanza era stata emessa su sollecitazione del giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Viterbo).

QUESTIONI

[1] Con la decisione in commento la Consulta è tornata a pronunciarsi per la terza volta in meno di un anno, sulla legittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c. ed ha dichiarato la manifesta inammissibilità e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Viterbo, allineandosi a quanto affermato con la sentenza n. 248 del 2015 e con la ordinanza n. 70 del 2016.

Nel precedente del 2015, la Corte aveva dichiarato che non è possibile escludere ab origine la pignorabilità degli emolumenti, in ragione del principio di tutela della certezza dei rapporti giuridici.

Aveva pure sottolineato che la eterogeneità delle fattispecie non consente di estendere ai crediti retributivi il regime della pignorabilità delle pensioni o le disposizioni in materia di riscossione coattiva delle imposte sul reddito.

La tangibile differenza di trattamento tra crediti retributivi e pensioni tuttavia è un elemento che emerge in modo netto e probabilmente la Corte costituzionale dovrà tornare a pronunciarsi sull’argomento.

Sull’ultima riforma legislativa introdotta in materia dal d. l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con l. 6 agosto 2015, n. 132 (sul tema, v. Battaglia, V., Impignorabilità di stipendi e pensioni: le novità del D.L. 83/2015, in Eclegal 12 ottobre 2015; Siciliano, R., La pensione di inabilità è impignorabile, perché è una prestazione di natura previdenziale, in Eclegal 28 giugno 2016).