28 Marzo 2017

Poteri di impugnazione dell’antistatario: è ammissibile l’intervento in giudizio se l’interlocuzione è limitata al profilo della distrazione

di Giusj Matichecchia Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. III, 28 dicembre 2016, n. 27166; Pres. Vivaldi, Rel. Sestini

Spese giudiziali civili – Distrazione delle spese – Legittimazione dell’antistatario a proporre impugnazione – Intervento nel giudizio di opposizione a d.i. – Esclusione – Interlocuzione limitata al profilo della distrazione.

(Cod. proc. civ., artt. 81, 93, 96, 102, 105, 112, 345, 650; D.M. n. 140/2012; D.M. n. 55/2014)

[1] Il difensore antistatario in favore del quale siano state distratte le spese liquidate col decreto ingiuntivo, non è legittimato a intervenire nel giudizio di opposizione avverso il decreto se non quando nello stesso si controverta anche sulla disposta distrazione e con una possibilità di interlocuzione limitata al profilo della distrazione e non estesa alla sussistenza del credito ingiunto o nella misura delle spese liquidate.

CASO

[1] Con opposizione tardiva ex art. 650 c.pc., l’opponente deduceva di non avere ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo; di averne avuto notizia a seguito della notifica di un atto di pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti; inoltre, affermava che a monte di tale atto di pignoramento vi era un decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato antistatario dell’opposto e concernente il credito di cui al primo decreto ingiuntivo.

Intervenuto nelle more del giudizio un accordo transattivo tra opposto e opponente, quest’ultimo chiedeva fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L’avvocato dell’opposto, rebus sic stantibus, interveniva nel giudizio ed eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione tardiva oltre alla definitività del decreto.

Il primo giudice concludeva revocando il decreto ingiuntivo e dichiarando la cessazione della materia del contendere e l’inammissibilità dell’intervento dell’avvocato, condannando quest’ultimo a rifondere le spese.

Avverso tale pronuncia proponeva appello l’avvocato antistatario dolendosi dell’erroneità della sentenza di primo grado, poi confermata anche in secondo grado.

A seguito di tale ultima pronuncia l’avvocato proponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] Secondo la Suprema Corte risulta preliminare e decisiva la disamina della questione riguardante la legittimazione dell’avvocato antistatario a proporre intervento nel giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.

In particolare, l’organo giurisdizionale specifica che la possibilità per un soggetto, che non sia parte della controversia, di intervenire in giudizio attiene alla legitimatio ad causam.

E’ ius receptum che la legittimazione ad agire riguardi l’instaurazione del contraddittorio nei confronti delle giuste parti, cioè quelle che sono parti del rapporto sostanziale dedotto in causa, perciò, il suo difetto è rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato.

Ciò vale a ritenere infondata la censura mossa dall’avvocato volta a contestare l’intervento officioso della Corte d’appello a fronte di un intervento che, a detta del ricorrente, atteneva a profili di merito non rilevabili d’ufficio.

La circostanza che l’avvocato avesse dedotto anche numerose questioni di merito non escludeva, infatti, il vaglio preliminare sulla possibilità di proporre quelle questioni.

L’unico argomento sul quale l’avvocato antistatario avrebbe potuto interloquire riguardava il profilo della distrazione, mentre, nella specie, ciò non è avvenuto.

Sulla scorta di tale iter argomentativo, già esposto nei precedenti gradi di giudizio, e allineandosi all’orientamento prevalente formatosi in giurisprudenza, la Corte della nomofilachia ha rigettato il ricorso dell’avvocato, affermando il principio secondo cui il difensore antistatario che abbia chiesto la distrazione delle spese è certamente legittimato a intervenire in giudizio, ma con una possibilità di interlocuzione esclusivamente limitata al profilo della distrazione.

QUESTIONI

[1] La pretesa azionata dall’avvocato mirava a ottenere la dichiarazione circa l’inammissibilità dell’opposizione tardiva e la definitività del decreto ingiuntivo al fine di difendere la validità del decreto stesso.

Gli argomenti affrontati nell’iter motivazionale dalla Suprema Corte, benché connessi, sono essenzialmente due: la legittimazione dell’avvocato antistatario a proporre intervento e la rilevabilità dell’eventuale difetto da parte del giudice e l’oggetto dell’intervento affinchè quest’ultimo sia ammissibile.

Riguardo alla vexata quaestio in materia di contestazione della legittimazione ad agire diverse pronunce della Suprema Corte hanno affrontato la problematica enunciando il seguente principio di diritto: «la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto di agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa» Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951, www, italgiure.giustizia.it; v. F. Russo, Il regime processuale delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva e di difetto   di titolarità del rapporto. A proposito dell’ordinanza di rimessione alle sezioni unite 13 febbraio 2015 n. 2977 in Dir.civ.cont., 25 maggio 2015; A.D. De Santis, La tutela giurisdizionale collettiva. Contributo allo studio della legittimazione ad agire e delle tecniche inibitorie e risarcitorie, Napoli, 2013, 25 ss.

ll tema decisivo riguarda la posizione processuale del difensore antistatario, in particolare, l’assunzione della qualità di parte nelle controversie sulla distrazione.

Secondo l’orientamento consolidato formatosi in materia ed espresso nuovamente e chiaramente nella sentenza in oggetto, «il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo; egli pertanto è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si attacca il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura» v. Cass., sez. un., 2 agosto 1995, n. 8458; Cass., 13 marzo 2001, n. 3624; Cass., 30 luglio 2004, n. 14637; in senso conforme, v. Cass., lav., 10 settembre 2003, n. 13290; Cass., 6 marzo 2006, n. 4792; Cass., 3 gennaio 2008, n. 13; Cass., 12 novembre 2008, n. 27041, Cass., 27 aprile 2016, n. 8428, www, italgiure.giustizia.it.

Viene, pertanto, ribadito il concetto secondo il quale l’avvocato antistatario non assume la qualità di parte nel processo.

Non sfugge che, in precedenza, prevaleva l’orientamento di stampo chiovendano, per cui si tratterebbe di diritto (d’azione) autonomo sorto in capo al difensore, distrattario, con conseguente giustificazione, nel caso, dell’assunzione della qualità di parte sostanziale, v. Chiovenda, Della condanna nelle spese a favore del procuratore, in Foro it., 1899, I 883 ss., e ora in Saggi di diritto processuale, III, Milano, 1993, 210 ss; Id., La condanna nelle spese giudiziali, Roma, 1935.