Quando l’autonoma organizzazione è un retaggio dimensionale
di Redazione Scarica in PDFNell’attesa di un intervento del Legislatore che formalizzi i requisiti materiali nei quali si rinvenga l’esistenza o l’assenza della autonoma organizzazione che impone il pagamento dell’IRAP, ci si deve ancora “arrabattare” con casistiche particolari che rischiano di offuscare l’idea dell’Agenzia.
Nel frattempo, dunque, bisogna continuare ad applicare i principi generali più volte ribaditi dalla Cassazione.
Spesso, infatti, sussiste una presunzione di presenza di soggettività IRAP ogni volta in cui il lavoratore autonomo (o piccolo imprenditore) riesca a produrre ampi volumi di compensi (o ricavi); in modo altrettanto frequente, si ritiene presente l’organizzazione quando l’apporto del lavoro di terzi assume la rilevanza di pagamento di compensi con fattura.
Su questi temi, segnaliamo il rilascio da parte della Suprema Corte della sentenza n. 20610 del 12 ottobre scorso.
Conviene premettere che, secondo il consolidato indirizzo della Cassazione, con riferimento ai proventi dell’attività professionale svolta da un lavoratore autonomo (o un professionista), il presupposto impositivo IRAP (autonoma organizzazione) sussiste quando il contribuente:
- sia il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili all’altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive (Cassazione, Sezioni Unite, n. 9451/2016).
È stato al riguardo precisato che ai fini del presupposto impositivo IRAP è irrilevante l’ammontare dei compensi percepiti dal contribuente (Cassazione 547/2016 e 4929/2012), e che, avuto riguardo all’entità dei beni strumentali, la disponibilità da parte di un medico di beni strumentali anche di un certo rilievo economico non è idonea a configurare il presupposto dell’autonoma organizzazione quando detti beni – anche di una certa consistenza – rientrino nelle attrezzature usuali per tale categoria di professionisti.
Non è inoltre sufficiente ad integrare il presupposto impositivo il versamento da parte del contribuente di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa a fronte di prestazioni che non abbiano carattere continuativo.
Tutti questi principi sembrano non essere stati considerati nel caso specifico, che riguardava un medico che svolgeva attività servendosi di macchinati di valore elevato, oltre che di supporto esterno di professionisti muniti di partita IVA.
Nel caso di specie, la CTR ha invece affermato la sussistenza dell’autonoma organizzazione del professionista:
- sulla base dei compensi percepiti (volume);
- dando rilievo al costo dei beni strumentali, omettendo di valutare se il costo delle attrezzature si riferiva a beni necessari all’esercizio dell’attività professionale del contribuente;
- ed alle somme corrisposte a terzi, senza curarsi del fatto che se si trattasse, o meno, di compensi occasionali per consulenze specifiche e saltuarie.
Per tali motivi la decisione è stata rimandata ad altro giudice per nuova decisione. E tale conclusione disincentiva i comportamenti “standardizzati” dell’Agenzia che pretende, sbagliando, di riscontrare nel modello dichiarativo e nel modello 770 una troppo facile risposta alla difficile domanda in merito alla presenza di elementi che contribuiscano a creare la autonoma organizzazione.