FAMIGLIA E SUCCESSIONE
di Camilla Fin
- 28 Febbraio 2017
Cass. 14.12.2016, n. 25798 (ord.) – Pres. rel. Dogliotti [1] Ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c. i procedimenti ex art. 330 e 333 c.c. sono di competenza del Tribunale per i Minorenni. Per i procedimenti di cui all’art. 333 è esclusa la competenza del Tribunale per i Minorenni ove sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio (e più in generale un giudizio ai sensi dell’art. 337 ter c.c.); in tali ipotesi, anche per i provvedimenti contemplati dall’art. 330 c.c., la competenza spetta al Tribunale ordinario. [2] La competenza per il procedimento ex art. 330 c.c. resta radicata presso il Tribunale per i Minorenni se, al momento del ricorso, il procedimento previsto dall’art. 337...
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