Notificazioni e processo telematico tributario: e’ ancora possibile l’utilizzo della carta?
di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDFUno degli aspetti di maggior interesse dell’intera disciplina del processo telematico tributario riguarda la fase di notificazione del ricorso introduttivo, che presenta aspetti del tutto peculiari dal momento che, ad esempio, non è in alcun modo vincolata ai formalismi della legge n. 53 del 1994.
Pare dunque opportuno investigare quali limiti ed implicazioni comporti la scelta del procedimento notificatorio analogico o digitale, con particolare riguardo alla possibilità di avvalersi di entrambe le modalità per l’avvio del PTT.
L’interrogativo riveste particolare interesse per gli avvocati, che negli altri processi telematici attualmente attivi (quello civile e quello amministrativo) possono avvalersi della suddetta facoltà di scelta e beneficiano di meccanismi di raccordo tra notifica dell’atto analogico e deposito dello stesso in formato digitale.
La soluzione sposata nell’ambito di tali procedimenti è stata quella di attribuire ai difensori il potere di autenticazione delle copie informatiche per immagine degli atti notificati in forma analogica. In tal modo il difensore che notifica l’atto introduttivo del processo in forma analogica (a mezzo ufficiale giudiziario ovvero in proprio, a mezzo posta raccomanda) può provvedere alla scansione del proprio atto e alla successiva apposizione dell’attestazione di conformità ai fini del deposito telematico.
Val dunque la pena verificare se tale possibilità esista anche per il processo tributario telematico e la risposta a tale interrogativo, lo anticipiamo, non pare possa essere pienamente positiva in virtù di plurimi indici normativi.
Ci riferiamo in particolare:
- all’art. 5 delle regole tecniche sul PTT (d.m. Economia e Finanze n. 163/13) che disciplinano la notificazione per via telematica e la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, però solo previa trasmissione di atto digitale a quest’ultimo (con procedura, dunque, attualmente non esperibile per mancanza di idonee specifiche tecniche);
- all’art. 9 delle medesime regole tecniche ove si prevede espressamente che “il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC”;
- agli art. 10 e 12 che disciplinano le modalità di iscrizione a ruolo, costituzione in giudizio e deposito degli atti informatici e analogici e non prevedono alcun riferimento ad atti in origine analogici e digitalizzati mediante scansione.
L’incertezza non è superata neppure con la lettura delle specifiche tecniche di cui al decreto 4 agosto 2015 del Ministero Economia e Finanze, dalle quale anzi si possono trarre argomenti contrari alla possibilità di utilizzare un atto analogico per l’avvio di un contenzioso “digitale”.
L’art. 10 di tale provvedimento, al comma 1 lettera c), prevede espressamente il divieto di utilizzo della copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, sicché non appare possibile effettuare la costituzione in giudizio allegando quale atto principale la scansione di un ricorso analogico.
All’esito di tale analisi, possiamo altresì affermare che a far propendere per una soluzione negativa al quesito vi è anche la mancanza di una norma che consenta al difensore di attestare la conformità all’originale (analogico) del ricorso scannerizzato e depositato magari non come atto principale ma come semplice allegato.
Non vi è infatti alcuna attribuzione ai difensori dei poteri di cui all’art. 22 CAD oppure di quelli di cui all’art. 16 decies d.l. 179/12, sicché sarebbe ipotizzabile al massimo il deposito di una semplice copia scannerizzata e firmata digitalmente (solo perché così richiedono le specifiche tecniche per tutti gli allegati) ma sfornita di alcuna attestazione di conformità.
Visto il quadro normativo di obiettiva incertezza, per non dire di contrarietà, nel processo tributario telematico non appare dunque opportuna la commistione tra analogico e digitale, sicché laddove si opti per la notifica del ricorso in forma cartacea si ritiene consigliabile l’iscrizione a ruolo in forma “tradizionale – analogica”, evitando il ricorso agli strumenti telematici (anche perché, in tal caso, il ricorso dovrà essere successivamente digitalizzato dalla segreteria della commissione e sarà comunque fruibile in formato digitale).