10 Gennaio 2017

Sull’onere di allegare la data della comunicazione dell’ordinanza “filtro” e di depositarne la copia

di Roberta Metafora Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. Un., 13 dicembre 2016, n. 25513; Pres. Rordorf, Est. Manna 

Processo – Ricorso per cassazione – Avverso la sentenza di primo grado ex art. 348 ter c.p.c. – Onere di allegazione della data di comunicazione dell’ordinanza di secondo grado – Inammissibilità del ricorso – Esclusione (cod. proc. civ., artt. 348 ter, 366, comma 1, n. 6).

Processo – Ricorso per cassazione – Avverso la sentenza di primo grado ex art. 348 ter c.p.c. – Omesso deposito della comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello – Improcedibilità – Condizioni (cod. proc. civ., artt. 348 ter, 369, comma 2, n. 2).

[1] Il ricorso per cassazione proposto, ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., contro la sentenza di primo grado non deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione della data di comunicazione o di notificazione, se avvenuta prima, dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, riferendosi l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., solo agli atti processuali ed ai documenti da cui i motivi di impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico quali mezzi diretti all’annullamento del provvedimento impugnato.

[2] Il ricorso per cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., è improcedibile ove non siano depositate la copia autentica della sentenza di primo grado e dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, con la relativa comunicazione o notificazione, se anteriore, salvo che la Corte officiosamente rilevi, dal trasmesso fascicolo di ufficio, che lo stesso sia stato proposto nei sessanta giorni dalle menzionate comunicazioni o notificazioni, ovvero, in mancanza di entrambe, entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. 

CASO
[1-2] A seguito della pronuncia di inammissibilità dell’appello per mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento, viene proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.

Ad esso vengono allegati copia della sentenza impugnata e copia dell’ordinanza ex art. 348-bis, ma: 1) non viene indicato nel ricorso la data di comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità; 2) non viene depositata nemmeno la copia della comunicazione medesima.

Per questi motivi, il resistente eccepisce sia l’inammissibilità del ricorso per mancata allegazione di un requisito di contenuto-forma dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione sia l’improcedibilità del giudizio per mancato deposito della copia della comunicazione dell’ordinanza. La Corte adita, riscontrando su entrambe le questioni un contrasto all’interno della stessa giurisprudenza di legittimità, rimette, con l’ordinanza n. 4738 del 10 marzo del 2016, entrambe le questioni al Primo Presidente affinché le Sezioni Unite provvedano a fare chiarezza su di esse.

SOLUZIONE
[1-2] Le Sezioni Unite escludono che il ricorso per cassazione sia soggetto, a pena di inammissibilità, alla specifica indicazione nel corpo dell’atto della data di comunicazione o di notificazione, se avvenuta prima, dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello, in quanto l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. si riferisce unicamente agli atti processuali e ai documenti da cui i motivi d’impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico, quali mezzi diretti all’annullamento del provvedimento impugnato.

Per il S.C., invece, il ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile, laddove la parte abbia provveduto solo al deposito della copia autentica della sentenza di primo grado, senza aver provato la data di comunicazione o di notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità, tramite il deposito della copia autentica dell’ordinanza con la relativa comunicazione o notificazione; il mancato assolvimento di tale onere è dunque causa di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., salvo che, in esito alla trasmissione del fascicolo d’ufficio da parte della cancelleria del giudice a quo – che il ricorrente ha l’onere di richiedere ai sensi del terzo comma del predetto articolo – la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso di verificare la tempestività dell’impugnazione, rilevi che quest’ultima sia stata proposta nei 60 gg. dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

QUESTIONI
[1] Ampio plauso merita la decisione delle Sezioni Unite in ordine al primo profilo: escluso che debba essere richiamato il principio di autosufficienza (giacché detto principio attiene al giudizio di ammissibilità delle singole censure e non del ricorso in sé), il S.C. afferma che la mancata indicazione nel ricorso della data della comunicazione dell’ordinanza non può condurre ad una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, giacché l’articolo 366, comma 1, n. 6 fa esclusivo riferimento agli atti e ai documenti su cui si fondano i motivi di impugnazione, a differenza di quanto accade nel caso in esame in cui l’indicazione della data di comunicazione dell’ordinanza ha unicamente lo scopo di permettere il controllo di tempestività dell’impugnazione che la Corte di cassazione è tenuta a compiere in via pregiudiziale rispetto allo scrutinio di merito.

Viene così superata quella giurisprudenza (Cass. 9 ottobre 2015, n. 20236), la quale, sul presupposto che la data della comunicazione dell’ordinanza di secondo grado vada considerata non solo presupposto dell’impugnazione, ma addirittura requisito essenziale di forma-contenuto del ricorso introduttivo, concludeva per l’inammissibilità del ricorso.

[2] Quanto alla seconda massima, stando all’orientamento sino ad oggi invalso presso la S.C., i requisiti che l’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. pretende siano soddisfatti — deposito di copia autentica del provvedimento e relata di notifica — sono funzionali a comprovare: 1) — la fedeltà documentale; 2) — la tempestività dell’impugnazione. In altre parole, lo scopo della norma è quello di permettere al Collegio di valutare se la proposizione dell’impugnazione sia avvenuta entro il termine perentorio breve, per poi poter esaminare l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso. Per la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, non è necessario che la copia della sentenza munita della relata debba essere depositata unitamente al ricorso, potendo le due attività — deposito del ricorso e della sentenza notificata — avvenire anche separatamente, purché nel rispetto del termine previsto dall’art. 369 c.p.c. (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4356; Cass. 11 maggio 2010, n. 11376; Cass. 10 luglio 2007, n. 15396, in RDP, 2007, 795), mentre non può farsi questione dell’eventuale esistenza di equipollenti per il fatto che l’intimato non abbia svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione o abbia depositato lui stesso la copia notificata della sentenza impugnata con la relata o, ancora, una copia si rinvenga nel fascicolo d’ufficio (Cass., S.U., 16 aprile 2009, n. 9004).

Quest’indirizzo è stato aspramente criticato in dottrina, osservandosi, tra l’altro, che escludere la rilevanza degli atti equipollenti ma contemporaneamente, escludere la necessità del contestuale deposito di ricorso e sentenza notificata, «dà luogo ad una scelta in sé contraddittoria» (C. Vanz, Sulle sorti (forse ancora da ridiscutere) del ricorso in cassazione in caso di mancato deposito della copia autentica della sentenza e della relata di notifica, in GI, 2009, 384). Peraltro, l’affermazione che il termine di venti giorni previsto dall’art. 369, comma 2, c.p.c. per il deposito del provvedimento impugnato sia unicamente finalizzato per permettere un controllo della verifica della tempestività dell’impugnazione e del riscontro della fedeltà documentale, permette un’interpretazione ben più ampia di quella fornita dal S.C., giacché nella prassi del procedimento in cassazione queste verifiche avvengono in occasione della decisione sull’impugnazione e, dunque, in un tempo assai lontano dalla scadenza del termine di venti giorni dalla notifica del ricorso.

Consapevoli delle critiche avanzate e soprattutto delle gravi conseguenze che l’orientamento restrittivo comporta, le Sezioni Unite partono dalla necessità di leggere ed interpretare la nozione di improcedibilità alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale del giusto processo, come espresso dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo; in questa prospettiva, se è vero che la sanzione di improcedibilità prevista dall’art. 369 c.p.c. in linea generale non si pone in contrasto con tale principio perché non incide sulla possibilità di ricorso ma solo sulla prosecuzione del giudizio per effetto della inattività delle parti, è del pari vero che non permettere di “salvare” il ricorso per cassazione proposto qualora i requisiti di procedibilità previsti dall’art. 369 risultino dimostrati alla luce degli atti di causa pone problemi dal punto di vista della proporzionalità tra lo scopo e il mezzo impiegato.

Per questo motivo, le Sezioni Unite finalmente ammettono che, in virtù del comma 3 dell’art. 369 c.p.c. e del conseguente onere di trasmissione del fascicolo d’ufficio che è posto in capo al ricorrente (fascicolo che contiene l’originale dell’ordinanza di inammissibilità, nonché gli estremi della comunicazione della stessa), sia possibile, se del caso anche consultando il fascicolo del controricorrente, evitare la declaratoria di improcedibilità.

Per approfondimenti, si vis, Metafora, Sull’onere di allegare la data comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello e di depositarne la copia: la questione alle Sezioni Unite, in Riv. it. dir. lav., 2016, 334 ss.