20 Dicembre 2016

Permessi retributivi

di Evangelista Basile Scarica in PDF

 

Corte Costituzionale, 23 settembre 2016, n. 213

Permessi retribuiti – Conviventi more uxorio – Discriminazione – Sussiste

MASSIMA
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, come modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 183 del 2010, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Il diritto alla salute psico-fisica, ricomprensivo della assistenza e della socializzazione, va garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell’art. 2 cost., deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico; pertanto, è irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito ivi disciplinato, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità.

COMMENTO
Il Tribunale di primo grado ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione alla nuova formulazione dell’art. 33 co. 3 l. 104/1992 a seguito della modifica intervenuta nel 2010, in virtù del quale hanno diritto al permesso retribuito di tre giorni al mese solo il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado in particolari situazioni, escludendo espressamente la convivenza quale presupposto per la concessione di tale beneficio e subordinando lo stesso alla sola esistenza di un vincolo di matrimonio, parentela o affinità. Secondo il Giudice rimettente, ai fini della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione costituzionale è necessario prendere in considerazione, non (solo) la diversità delle fattispecie, ma (anche) i mutamenti normativi intervenuti medio tempore e la stessa ratio normativa. Il legislatore, a partire dal 1992, nel rafforzare gli strumenti volti a sostenere il disabile e il suo nucleo familiare, ha voluto attribuire alla famiglia un ruolo essenziale nei confronti della persona con handicap, garantendo una molteplicità di funzioni (assistenza, affetto e solidarietà) altrimenti difficilmente attuabili nella loro pienezza ed effettività. Ciò premesso, rimane pertanto da inquadrare il concetto di famiglia a cui si deve far riferimento, se all’art. 29 Cost. o alla più estesa formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost. Difatti, per il Tribunale non rileverebbe il rapporto legale alla fonte, in quanto la norma censurata non è finalizzata ad assicurare a colui che assiste la persona un trattamento pensionistico o di natura patrimoniale, bensì a garantire, attraverso la previsione di agevolazioni, la tutela del soggetto disabile; al contrario, l’INPS sostiene che la mancata inclusione del convivente more uxorio troverebbe una ragionevole giustificazione nella necessaria correlazione tra l’erogazione dei fondi pubblici e la preesistenza di un rapporto giuridico certo qual è quello della famiglia fondata sul matrimonio. La Corte accoglie le osservazioni mosse dal Giudice rimettente, evidenziando che il permesso mensile retribuito è espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, uno strumento di politica socio-assistenziale che, al pari del congedo straordinario di cui all’art. 42 co. 5 D.lgs. 151/2001, è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale: è, pertanto, evidente che l’interesse primario è quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare. Alla luce di ciò, appare irragionevole che nell’elencazione dei soggetti beneficiari non vi sia il convivente: la norma vìola l’art. 3 Cost., non per la sua portata eguagliatrice, ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psicofisica del disabile, anche qualora ciò avvenga all’interno di una relazione affettiva, tipica del rapporto familiare, riconducibile ai valori solidaristici di cui all’art. 2 Cost. Ragionando diversamente, la tutela del diritto di cui all’art. 32 Cost. del portatore di handicap verrebbe compressa, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione del solo dato “normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio. In conclusione, ai fini di stabilire se un soggetto ha diritto ad usufruire dei permessi mensili retribuiti sarebbe necessario far riferimento non tanto al grado di parentela o affinità, ma all’effettiva formazione sociale tutelata e riconosciuta ai sensi dell’art. 2 Cost.

Principali precedenti giurisprudenziali
Conformi

Cass. Civ. n. 1277 del 2014;

Corte Cost. n. 203 del 2013;

Cass. Civ. n. 4184 del 2012;

Corte Cost. n. 138 del 2010;

Corte Cost. n. 19 del 2009;

Corte Cost. n. 158 del 2007;

Corte Cost. n. 233 del 2005;

Corte Cost. n. 404 del 1988

Contrari

 

 Permessi retributivi

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 23 settembre 2016, n. 18709

Lavoratori a tempo parziale – Lavoratori comparabili – Violazione principio di non discriminazione – Sussiste 

MASSIMA
Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, dovendosi intendersi per tale quello inquadrato nello stesso livello di fonte collettiva.

COMMENTI
Nel caso in commento i Giudici di Legittimità hanno confermato la statuizione della Corte di Appello, che aveva – in riforma della sentenza del Tribunale – accolto il ricorso di un lavoratore part-time che asseriva di ricevere un trattamento retributivo deteriore rispetto a quello dei lavoratori full time con medesimo inquadramento. Avverso tale pronuncia la Società proponeva ricorso in Cassazione, lamentando principalmente una non corretta applicazione delle normativa da parte della Corte Territoriale, per avere trascurato che i lavoratori full time con lo stesso inquadramento della ricorrente non potrebbero costituire un punto di riferimento, nell’applicazione del concetto di ‘lavoratore a tempo pieno comparabile’, svolgendo dei turni continui ed avvicendati. Detta doglianza non è stata tuttavia condivisa dai Giudici di Legittimità che hanno evidenziato come la normativa sul punto, nel prevedere espressamente che per ‘lavoratore a tempo pieno comparabile’ deve intendersi quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, “esclude che ci si possa riferire” a criteri di comparazione alternativi, volti a considerare “circostanze di fatto diverse, quali quelle inerenti le caratteristiche della continuità e dell’avvicendamento dei turni in cui sono impegnati i lavoratori a tempo pieno”. Al contrario, la Suprema Corte ha ribadito il principio di non discriminazione sancito sia dalla direttiva 97/81/CE che dal D. Lgs.  61/2000. La Cassazione ha, in particolare, richiamato la clausola 4 della direttiva succitata ove prevede che i “i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive”. La Suprema Corte ha quindi osservato come il legislatore nazionale avesse, peraltro, specificato che detto principio di non discriminazione comporta il diritto del lavoratore part-time a beneficiare dei medesimi diritti di un lavoratore comparabile sia con riguardo alla retribuzione oraria sia per tutte le altre tutele in punto di trattamenti di malattia, conservazione del posto, sicurezza, formazione, diritti sindacali. I Giudici di Legittimità hanno, infine, concluso, richiamando un proprio precedente concernente proprio un caso similare a quello oggetto di giudizio, ove erano state ritenute applicabili per i lavoratori part-time le maggiorazioni per il lavoro notturno applicate ai dipendenti full time di medesimo livello sull’assunto che non potessero essere escluse in caso di una diversità di sequenza oraria (quali quelle previste per i lavoratori a tempo parziale) che, tuttavia, contemplasse il lavoro notturno. Una differente interpretazione contrasterebbe, infatti, il principio di non discriminazione. A fronte di tali argomentazioni la Suprema Corte ha respinto il ricorso della Società condannandola anche alle spese di lite.

Principali precedenti giurisprudenziali
Conformi

Cass. Civ., n. 20843 del 2015

Cass. Civ., n. 17726 del 2014

Cass. Civ., n. 24333 del 2014

Contrari

 

 

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO

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