2 Novembre 2016

Mediazione in materia di contratti bancari

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La mediazione è l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.

La mediazione, rispetto ad alcune materie elencate nell’articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, si pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo (l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza; nulla è invece stabilito riguardo un termine ultimo per il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità in caso di mediazione demandata, cfr. Trib. Verona 7.7.2016).

Tra le materia che soggiacciono all’obbligo di mediazione sono da annoverare anche i contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L’elaborazione giurisprudenziale ha censurato istanze di mediazione totalmente vaghe e non corrispondenti alle richieste poi avanzate nell’atto di citazione, come nel caso in cui nell’istanza di mediazione la parte si sia limitata ad enunciare vagamente il proprio diritto ma non abbia precisato il petitum non quantificando alcuna somma: “è chiaro che in tal modo essendo l’atto di citazione difforme dalla preliminare richiesta, ci si trova di fronte ad una domanda totalmente diversa, per cui la stessa è sfornita di procedibilità” (Giudice di Pace Torre Annunziata 28.9.2016).

Il procedimento di mediazione deve dunque riguardare tutte le pretese poi azionate in causa (Trib. Verona 7.7.2016), in ossequio a quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, secondo cui, al fine di assolvere la condizione di procedibilità, devono essere indicate nell’istanza di mediazione tutte le ragioni sottostanti alle domande svolte dalla parte: “L’istanza deve indicare … le ragioni della pretesa” (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 28/2010).