25 Ottobre 2016

Forma dell’appello avverso la sentenza che decide sul reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. in materia di estinzione del processo esecutivo

di Viviana Battaglia Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. III, 18 luglio 2016, n. 14646 – Pres. Ambrosio – Est. Sestini – P.M. Cardino

Sentenza resa su reclamo ex art. 630 c.p.c. – Appello – Applicazione rito camerale – Forma dell’atto introduttivo – Ricorso (c.p.c. disp. att., art. 130)

[1] L’appello avverso la sentenza che provvede sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 630 c.p.c. (art. 130 disp. att. c.p.c.) è retto dal rito camerale fin dal momento della proposizione dell’impugnazione, che va perciò introdotta con ricorso da depositarsi entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.

CASO

[1] Nell’ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare il G.E. dispone la riduzione del pignoramento ai sensi dell’art. 496 c.p.c. Avverso la relativa ordinanza il creditore procedente propone reclamo ex art. 630 c.p.c. Il Tribunale dichiara l’inammissibilità del reclamo, ritenendo che il provvedimento di riduzione sia opponibile nelle sole forme dell’art. 617 c.p.c., ed escludendo che il reclamo proposto possa qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi; nulla dispone sulle spese, affermando che su di esse debba provvedere il G.E. Questi, però, declina la propria competenza sul punto e il debitore escusso propone appello avverso la decisione che era stata resa sul reclamo ex art. 630 c.p.c.

La Corte d’appello dichiara la tardività dell’impugnazione – proposta con ricorso depositato entro l’anno dalla pubblicazione della decisione impugnata, ma notificato oltre il termine annuale – ritenendo che l’appello debba proporsi con atto di citazione e che, vertendosi in materia esecutiva, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini.

Ricorre per cassazione l’appellante, assumendo che per il principio di ultrattività del rito (camerale), il giudizio di appello era stato correttamente e tempestivamente instaurato.

SOLUZIONE

[1] La Corte accoglie il ricorso. Premesso che l’appello avverso la sentenza che decide sul reclamo ex art. 630 c.p.c. è disciplinato (al pari di quello proposto avverso la sentenza che dichiara l’estinzione del giudizio di cognizione ex art. 308 c.p.c.) dall’art. 130 disp. att. c.p.c., e che non osta all’applicazione di tale norma la circostanza che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile il reclamo, la pronuncia in commento si conforma al principio di diritto già enunciato da Cass., SS.UU., n. 22848/2013, secondo cui l’appello in discorso “è retto dal rito camerale fin dal momento della proposizione dell’impugnazione, che va quindi introdotta con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.”.

QUESTIONI

La questione affrontata dalla sentenza in esame concerne l’identificazione dell’atto, citazione o ricorso, da adottarsi al fine del promovimento dell’appello avverso la sentenza che decide sul reclamo previsto dall’art. 630 c.p.c.

L’appello in questa materia è disciplinato dall’art. 130 disp. att. c.p.c., a norma del quale il collegio “provvede in camera di consiglio con sentenza”, senza chiarire se l’applicazione del rito camerale investa l’intero giudizio di impugnazione (a cominciare, quindi, dall’atto introduttivo) ovvero debba circoscriversi alla sola fase decisionale.

Ritenendo di condividere l’orientamento già espresso sul punto da Cass., SS.UU., 8 ottobre 2013, n. 22848 (in Foro it., 2013, I, 3101, con nota adesiva di BARONE), la pronuncia qui annotata opta per la prima soluzione interpretativa, deducendone che l’appello debba proporsi, in questa ipotesi, con ricorso e che la sua tempestività debba valutarsi in relazione alla data del deposito.

Si tratta di soluzione non condivisa da autorevole dottrina (v. PROTO PISANI, L’irresistibile forza delle decisioni delle sezioni unite, in Foro it., 2014, I, 2503; TEDOLDI, Il “caro estinto”: sulla forma dell’appello contro sentenza di rigetto del reclamo avverso ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo, in Riv. dir. proc., 2014, 1546; BALENA, Sull’errore (talora assai dubbio) concernente la forma dell’atto di impugnazione, in Il giusto proc. civ., 2014, 1120) che ne ha sottolineato l’arbitrarietà alla luce della lettera e della ratio (desumibile dai lavori preparatori) dell’art. 130 disp. att. c.p.c.

In effetti la norma, disponendo che il collegio provveda in camera di consiglio con sentenza, fa espresso ed esclusivo riferimento alla fase decisoria dell’appello, e inferire da ciò che l’intero giudizio di impugnazione debba svolgersi secondo le forme del rito camerale appare quanto meno azzardato. Per di più, l’art. 130 disp. att. fu introdotto con il dichiarato intento di “escludere la forma della pubblica discussione preceduta dallo scambio di conclusioni di merito” (così la relazione Piccioni, riportata in SATTA, Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova, 1951, 142 e ss.), cioè per snellire la fase decisoria in ragione del particolare e limitato oggetto che in questo caso compete all’appello.

A ciò aggiungasi che propagare a ritroso le forme camerali non offre alcun vantaggio in termini di celerità processuale, generando invece grande e pericolosa confusione sulla forma che deve rivestire l’appello avverso le decisioni sull’estinzione del processo. Ed infatti, a voler seguire l’indirizzo qui criticato, quando l’estinzione sia pronunciata dal giudice unico nelle cause riservate al collegio, ovvero quando il G.E. dichiari l’estinzione o rigetti la relativa eccezione, occorre prima proporre reclamo (ex art. 308 o ex art. 630) e poi l’appello con le forme camerali del ricorso; quando invece l’estinzione sia pronunciata dal giudice unico o dal collegio in sede decisoria, l’appello va senz’altro introdotto con citazione, ovvero con ricorso nei casi in cui trovi applicazione il rito del lavoro. Il tutto in evidente contrasto con la tanto declamata “riduzione e semplificazione dei riti” e con l’esigenza di ridurre le incertezze processuali, già abbondantemente alimentate dalle continue novità legislative.