2 Agosto 2016

Obbligatorietà del deposito telematico, deposito cartaceo e sanzioni processuali

di Giacinto Parisi Scarica in PDF

Trib. Palermo, Ordinanza 10 maggio 2016

Processo telematico – Atti processuali – Obbligatorietà del deposito telematico – Deposito in formato cartaceo – Inammissibilità dell’atto – Esclusione (Cod. proc. civ., art. 156; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis)

[1] La violazione dell’obbligo di deposito telematico non ne comporta l’inammissibilità e l’atto, una volta depositato in formato cartaceo, ha comunque raggiunto lo scopo a cui è destinato, mentre, ove necessario, il giudice può concedere un termine alle altre parti affinché lo esaminino.

CASO

[1] A seguito dell’interruzione del procedimento di reclamo ex art. 549 e 617 c.p.c., l’Avvocatura dello Stato notificava alle controparti un ricorso in riassunzione, che procedeva poi a depositare in formato cartaceo presso la cancelleria, anziché effettuarne il deposito con modalità telematiche.

Le controparti eccepivano dunque l’inammissibilità del ricorso, in ragione dell’avvenuto deposito con modalità difformi rispetto al dettato dell’art. 16 bis d.l. 179/2012.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Palermo rigettava l’eccezione di inammissibilità della domanda, affermando il principio di cui alla massima.

Ad avviso del collegio palermitano, l’art. 16 bis cit., là dove impone alle parti costituite di depositare gli atti processuali e i documenti esclusivamente con modalità telematiche, deve essere letto e applicato, nell’ambito del sistema dei valori processuali implicati, secondo la «logica della flessibilità».

Più in particolare, secondo il Tribunale, poiché il ricorso in riassunzione ha raggiunto lo scopo cui è destinato, non può essere dichiarata «l’inammissibilità dell’atto»; non è inoltre necessario concedere alle controparti un termine per esaminare il ricorso, in quanto esso è stato loro notificato, con la conseguente realizzazione della sua piena e tempestiva conoscenza.

QUESTIONI

[1] Il provvedimento annotato interviene sulla vexata quaestio relativa alle conseguenze derivanti dal deposito in formato cartaceo di un atto che, sulla scorta dell’art. 16 bis cit., sarebbe dovuto essere depositato obbligatoriamente con modalità telematiche.

Secondo un primo orientamento, cui mostra di aderire il Tribunale di Palermo nell’ordinanza in commento, in assenza di una disposizione che sanzioni espressamente il deposito avvenuto in forma cartacea, ossia con modalità diverse da quelle prescritte dall’art. 16 bis cit., l’atto processuale non può comunque essere dichiarato invalido, in ossequio ai principi della libertà delle forme e del raggiungimento dello scopo, sanciti, rispettivamente, dagli art. 121 e 156, comma 3°, c.p.c. (cfr. Trib. Napoli 14 febbraio 2016 (ord.), Dejure; Trib. Ancona 28 maggio 2015 (ord.), www.processociviletelematico.it; Trib. Asti 23 marzo 2015 (ord.), www.eclegal.it; Trib. Torino 16 gennaio 2015 (decr.), Giur. it., 2015, 901 ss., con nota contraria di S. A. Cerrato).

Invece, secondo un altro e più restrittivo orientamento, quando, nelle ipotesi contemplate dall’art 16 bis cit., «il deposito non viene eseguito … per via telematica, bensì in modo tradizionale (cioè, con consegna materiale in cancelleria dei documenti o, tutt’al più, mediante invio postale del plico cartaceo), l’atto non potrà che essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico (vale a dire, tamquam non esset)» (v. Trib. Vasto 15 aprile 2016 (ord.), www.filodiritto.com; nello stesso senso, Trib. Milano 13 giugno 2016 (ord.), www.ilcaso.it; Trib. Lodi 4 marzo 2016 (ord.), www.processociviletelematico.it; Trib. Trani 24 novembre 2015 (ord.), ibid. Trib. Foggia 15 maggio 2015 (ord.), www.eclegal.it; Trib. Torino 26 marzo 2015 (ord.), www.processociviletelematico.it; Trib. Torino 6 marzo 2015 (ord.), www.lanuovaproceduracivile.com; Trib. Palermo 4 marzo 2015 (ord.), www.processociviletelematico.it; Trib. Reggio Emilia 30 giugno 2014 (decr.), ibid.).

Al fine di comporre il contrasto insorto in seno alla giurisprudenza di merito, potrebbero venire in soccorso i principi ribaditi recentemente da Cass. 12 maggio 2016, n. 9772, Guida al dir., 2016, fasc. 26, 36, pubblicata anche nel presente numero di www.eclegal.it, con nota di A. Ricuperati, con riferimento al regime di invalidità degli atti introduttivi del processo depositati con modalità telematiche prima che il d.l. 83/2015, novellando l’art. 16 bis cit., prevedesse espressamente tale possibilità (sul punto, v. A.D. De Santis, La metamorfosi (kafkiana) del processo telematico, in Questione Giustizia, 2015, 4, § 2.1; F. Ferrari, Ennesima riforma del processo telematico nel D.L. 27 giugno 2015, n. 83, in www.eclegal.it; G.G. Poli, Sulle (nuove forme di) nullità degli atti ai tempi del processo telematico, in Giur. it., 2015, 368; Id., Il processo civile telematico del 2015 tra problemi e prospettive, in Giusto processo civ., 2015, 229).

In particolare, nella decisione poc’anzi richiamata, la Suprema Corte ha affermato che, nel periodo antecedente all’intervento del d.l. 83/2015, il deposito degli atti introduttivi del processo eseguito in via telematica, anziché con modalità cartacee, «si risolve in una mera irregolarità: una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio … e non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici», atteso che: (i) «in mancanza di una sanzione espressa di nullità del deposito …, la questione va risolta … secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ.»; (ii) «le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l’obiettivo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire»; e (iii) «lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l’ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e la messa a disposizione delle altre parti processuali».

Applicando al caso di specie i principi generali sopra richiamati, si dovrebbe, quindi, concludere nel senso che, de jure condito, il deposito in formato cartaceo degli atti per i quali vige l’obbligo del deposito telematico costituisce (sempre) una mera irregolarità, priva di conseguenze sull’ammissibilità dell’atto.