26 Luglio 2016

Società cancellata dal registro delle imprese e legittimazione ad agire degli ex soci

di Nicoletta Minafra Scarica in PDF

Tribunale di Taranto 4 maggio 2016 – Dott. M. Maggi

Legittimazione ad agire – Processo instaurato da s.r.l. – Cancellazione dal registro delle imprese – Difetto di legittimazione attiva dei soci – Esclusione (Cod. civ. art. 2495; Cod. proc. civ. artt. 81, 110, 615)

[1] Sussiste difetto di legittimazione attiva degli ex soci intimanti l’esecuzione forzata di un credito, se il titolo giudiziale si è formato in un processo nel corso del quale la società creditrice si era cancellata dal registro delle imprese.

CASO

[1] In un giudizio di opposizione a precetto, l’opponente deduceva l’inesistenza del titolo esecutivo in quanto costituito da una sentenza resa a favore di una società già estintasi a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, con la conseguenza che quella pronuncia era inutiliter data e inidonea a legittimare l’esecuzione forzata da parte dei singoli soci. Gli opposti, per contro, eccepivano la sussistenza della contestata legittimazione ad azionare il credito per essere succeduti ex art. 110 c.p.c., nei rapporti sostanziali e processuali ancora pendenti e facenti capo alla società cancellata.

SOLUZIONE

[1] Secondo il Tribunale di Taranto, in osservanza di alcuni recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente. Con riferimento alla sorte dei rapporti attivi non esauriti al momento dell’estinzione, si verifica un fenomeno successorio cui è applicabile la disciplina ex art. 110 c.p.c., in base al quale i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, solo se liquidi e certi. In caso contrario, la pendenza di un giudizio volto ad accertare l’esistenza di un credito non è sufficiente ad escludere l’effetto di  tacita rinuncia a quella che è ancora una mera pretesa, prodotto dalla cancellazione della società creditrice dal registro delle imprese. La scelta di proseguire il giudizio pendente fino alla sentenza è compatibile con la volontà abdicativa della società, poiché proviene da soggetti diversi, ovverosia i soci persone fisiche. Questi ultimi, inoltre, approvando il bilancio finale di liquidazione, hanno avallato la scelta compiuta dal liquidatore di richiedere l’immediata cancellazione della società malgrado la pendenza della lite per l’accertamento di un credito. Sulla base delle suesposte argomentazioni, il Tribunale dichiara inefficace il precetto per difetto di legittimazione attiva degli intimanti ad azionare il preteso credito.

QUESTIONI

[1] Il Tribunale di Taranto richiama, in particolare, i principi espressi in alcuni recenti arresti delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che analizzano la portata innovativa delle modifiche apportate all’art. 2495, 2° co., c.c., dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Pronunciatesi sulla questione nel 2010, le Sezioni Unite hanno stabilito che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti non ancora definiti (Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061, 4062, Foro it., 2011, I, 1499).

Tre anni dopo, le Sezioni unite si sono espresse nuovamente sul tema approfondendo le conseguenze che derivano dall’estinzione della società, nonché la sorte dei rapporti pendenti. Preliminarmente ha chiarito che si verifica un fenomeno di tipo successorio sui generis, cui però si applica l’art. 110 c.p.c., cosicché i soci rispondono delle obbligazioni contratte dalla società in base alla ripartizione di responsabilità individuata dalla ragione sociale (pro quota o illimitatamente); i diritti e i beni certi e liquidi si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa. Approda ad una conclusione diversa per quanto riguarda le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui non corrisponde un diritto o un bene definiti, nonché i diritti di credito controversi e illiquidi, che non potrebbero essere inseriti nell’attivo del bilancio finale di liquidazione. In tali ipotesi, proseguire con la cancellazione della società dal registro equivale a rinunciare alle pretese anzidette. In tal senso v. Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070, ivi., 2014, I, 1, 228 ss.; Cass., 12 marzo 2013, n. 6072, Id., 2013, I, 2189e più di recente Cass., 24 dicembre 2015, n. 25974.

In dottrina, cfr. D. Dalfino, Cancellazione della società e rapporti pendenti, in Giusto proc. civ., 2013, 767 ss.; Id., “Venir meno” della società e processi pendenti, in Società, 2014, 1226 ss.; D. Longo, Ancora sugli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese: chiarimenti o nuove incertezze?, in Foro it., 2013, I, 2204; R. Tarantino, Le conseguenze processuali dell’estinzione per liquidazione volontaria di società di persone registrate, in Giusto proc. civ., 2012, 1195 ss.