11 Luglio 2016

L’opposizione per vizi di notifica della intimazione di pagamento va proposta entro venti giorni a pena di decadenza

di Daniele Cinà Scarica in PDF

Corte di Cassazione; sezione seconda civile; sentenza 29 gennaio 206, n. 1656; Pres. Salmè, Est. Rubino, P.M. Soldi (concl. conf.)

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Esecuzione forzata in generale – intimazione di pagamento – vizi relativi alla notifica della cartella – opposizione agli atti esecutivi (cod. proc. civ., art. 617; d.leg. 26 febbraio 1999, n. 46, Riordino della disciplina della riscossione, art. 24, comma 5; d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, Disposizioni sulla riscossione, art. 25). 

L’opposizione avverso l’intimazione di pagamento con cui il debitore deduce un vizio di notifica va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e va proposta a pena di decadenza entro il termine di venti giorni. 

CASO
Ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, qualora l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione deve notificare un avviso, che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

Nel caso in esame, il debitore propone opposizione avverso due intimazioni di pagamento per crediti previdenziali e lamenta l’omessa compilazione delle relative relazioni di notifica e la omessa notifica delle cartelle di pagamento.

Il Tribunale di Taranto accoglie l’opposizione e dichiara nulle le intimazioni opposte.

La sentenza, impugnata dall’agente della riscossione, viene confermata dalla Corte d’Appello di Lecce.

Nonostante la “doppia conforme”, l’agente della riscossione propone ricorso per cassazione e lamenta che il Tribunale e la Corte d’Appello non avevano esaminato l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione.

Segnatamente, secondo l’agente della riscossione la opposizione proposta dal debitore doveva essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e pertanto doveva essere proposta entro il termine di 20 giorni dalla notifica degli atti impugnati. 

SOLUZIONE
La Suprema Corte prende atto che le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate e qualifica l’opposizione proposta dal debitore come opposizione agli atti esecutivi – atteso che il debitore contesta la regolarità del procedimento notificatorio – e la dichiara inammissibile, perché proposta oltre venti giorni dalla notifica delle intimazioni di pagamento. 

QUESTIONI
La cartella esattoriale cumula in sè, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

Secondo un orientamento espresso da Cass. 24 novembre 2005, n. 24812, la mancata notifica del titolo esecutivo, che, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., deve precedere il compimento del primo atto di esecuzione, non incide sul diritto di procedere alla esecuzione ma determina solo l’invalidità degli atti successivi.

Pertanto la sua deduzione integra opposizione agli atti esecutivi, nonostante la diversa prospettazione della parte.

Secondo Cass. 13 maggio 2014, n. 10326, alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall’Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si ha opposizione agli atti esecutivi, quando si fa valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l’annullamento dell’atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratta di vizio formale di quest’ultimo denunciabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; si ha opposizione all’esecuzione quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell’ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale.

La sentenza in esame ha fatto corretta applicazione di questi principi.