11 Maggio 2015

Rapporti tra procedura esecutiva per credito fondiario e fallimento

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Una recente decisione della Cassazione del 30 marzo 2015, n. 6377 (scarica sentenza), offre lo spunto per operare una rapida ricognizione dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità riguardo ai rapporti tra esecuzione individuale e fallimento nell’ambito delle operazioni di credito fondiario.

In via di premessa, occorre ricordare che ex art. 41, 2° co., t.u.b., l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore (la facoltà del creditore fondiario di iniziare o proseguire l’azione esecutiva chiedendo la vendita in sede esecutiva, si pone in deroga a quanto stabilito dall’art. 51 l. fall.). Il curatore ha facoltà di intervenire nell’esecuzione individuale. La somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, è attribuita al fallimento

La disposizione è da ricondurre nell’ambito dei privilegi meramente processuali del creditore fondiario, restando comunque escluso che dalla stessa possano derivare anche effetti di natura sostanziale, tali da alterare la par condicio creditorum.

Quanto ricevuto dalla banca in sede di esecuzione individuale ha carattere di provvisorietà, dovendo la stessa sottostare alle risultanze del riparto fallimentare e, se del caso, restituire le eventuali eccedenze. Il beneficio predetto costituisce un mero privilegio processuale che non incide, in caso di fallimento dell’esecutato, sulle regole della par condicio e sulle regole del concorso.

Anche il creditore fondiario deve insinuarsi al passivo del fallimento allo scopo di conseguire definitivamente, se il credito risulta ammesso ed utilmente collocabile, il risultato dell’esecuzione privilegiata, restituendo invece alla massa fallimentare la somma che ecceda quanto ad esso spettante.

Nel caso in cui alla vendita degli immobili ipotecati a garanzia di un finanziamento fondiario si proceda in sede fallimentare, il curatore non è tenuto a consegnare anticipatamente al creditore fondiario il ricavato della vendita.

È esclusa la possibilità del creditore fondiario di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali in costanza di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, amministrazione controllata e concordato preventivo (possibilità invece ammessa nella liquidazione coatta amministrativa).