17 Maggio 2015

Fideiussione nei rapporti bancari: due interessanti sentenze della Cassazione

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Una garanzia personale di ricorrente utilizzazione nella prassi bancaria è la fideiussione.
In argomento, si evidenziano due interessanti sentenze della Cassazione.

Con decisione Cass. 8.7.2014, n. 15476, il collegio ha chiarito che la delimitazione ambigua dell’oggetto della garanzia, la cui relativa clausola contenga un incongruo riferimento testuale “alle inadempienze”, anziché ad un’obbligazione, a un debito o a una prestazione, impone di far applicazione dell’essenziale principio della interpretatio contra proferentem, di cui all’art. 1370 c.c.

In tal senso, si è ritenuta adeguata l’interpretazione del giudice di merito, secondo cui l’assunzione della garanzia relativa “alle inadempienze” era riferibile alle obbligazioni scadute e non adempiute durante il periodo di vigenza della polizza fideiussoria, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1957 c.c., il quale, com’è noto, prevede che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore abbia, entro sei mesi dalla predetta scadenza, proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

Con altra decisione (Cass. 14.3.2014, n. 5951), è stato recisamente escluso che la previsione dell’importo massimo garantito ex art. 1938 c.c. sia applicabile alle sole fideiussioni rilasciate a favore di banche o società finanziarie.

La determinazione dell’importo massimo per le obbligazioni future non sconta limitazioni di sorta, né in base alla lettera, né in base alla “ratio” normativa. Nella previsione in discorso si scorge, d’altronde, un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico.

Nella sentenza da ultimo citata la Corte di Cassazione ha anche ribadito l’applicabilità del suddetto art. 1938 c.c. alle lettere di patronage (v. anche Cass. 26.1.2010, n. 1520).