19 Ottobre 2015

Trasparenza bancaria e le ipotesi di nullità

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) del TUB individua le ipotesi di nullità dei contratti bancari, tra cui è possibile distinguere quelle che 1) determinano soltanto la caducazione della singola clausola invalida da quelle che 2) causano la nullità dell’intero contratto di finanziamento.

Premesso che quelle in oggetto sono tutte nullità di protezione, ossia “operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice” (art. 127 tub), di seguito si indicano le nullità contemplate nel titolo VI del testo unico bancario.

Determinano la caducazione della singola clausola affetta da nullità, lasciando in vita il contratto:

– il rinvio agli usi (art. 117 tub)

– la pattuizione di tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelle pubblicizzate (art. 117 tub)

– la pattuizione di clausole di remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti non conformi alle previsioni recate dall’art. 117-bis tub

– le clausole contrattuali che prevedono penali per anticipata estinzione (art. 120-ter tub)

– le pattuizioni contrattuali che ostacolano la portabilità del finanziamento (art. 120-quater tub)

– nonché, relativamente al credito al consumo, le clausole relative a costi non inclusi nel TAEG (art. 125-bis tub).

Hanno invece l’effetto di travolgere l’intero contratto di finanziamento:

– l’inosservanza della forma scritta (art. 117 tub)

– la difformità, relativamente a talune fattispecie negoziali, dal contenuto tipico contrattuale predeterminato da Banca d’Italia (art. 117 tub)

– relativamente al credito al consumo, la mancanza di indicazioni contrattuali su tipo e parti del contratto, importo del finanziamento e condizioni di prelievo e di rimborso (art. 125-bis tub).

Può essere utile aggiungere che “le restituzioni conseguenti ad una nullità di protezione devono avvenire secondo modalità che non espongano il cliente ad un pregiudizio finanziario rispetto al piano di rateizzazione convenuto in contratto” (ABF Roma nn. 1575/2013, 6183/2013, 1902/2014, 2651/2014, 3521/2014, 3757/2014).