14 Dicembre 2015

La domanda giudiziale di interessi anatocistici

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il divieto di pattuizione degli interessi sugli interessi, previsto dall’art. 1283 c.c., consente la capitalizzazione solo a determinate condizioni, ovvero dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi e sempre che questi siano scaduti da almeno sei mesi. Riguardo alla domanda giudiziale, i principi stabiliti dalla Cassazione sono sintetizzabili come segue (Cass. 24160/2014; Cass. 21340/2013; Cass. 5218/2011; Cass. 4935/2006; Cass. 10500/2006; Cass. 9474/2004; Cass. 12043/2004; Cass. 8377/2000; Cass. 7507/2001; Cass. Sez. Un., 10156/1998; Cass., Sez. Un., 670/1975):

– la corresponsione degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data di proposizione della domanda;

– la parte deve farne richiesta in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gl’interessi già scaduti produrranno dal momento della proposizione della domanda;

 – qualora la domanda sia ambigua e suscettibile di essere interpretata sia come volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi anatocistici sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all’effettivo pagamento, il giudice del merito, stante la necessaria specificità della richiesta di anatocismo, non può ritenere proposta la domanda di tali interessi, ogni qualvolta l’esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, alla quale egli deve far riferimento per risolvere quell’ambiguità, non fornisca argomenti in tal senso, incorrendo altrimenti nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;

– è escluso che all’assenza di siffatta specifica e autonoma domanda in primo grado possa rimediarsi mediante la sua formulazione per la prima volta in appello.