15 Aprile 2016

Usura bancaria: rilevazione TEG e TEGM

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

            Un consistente filone giurisprudenziale ritiene che le Istruzioni della Banca d’Italia non abbiano alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell’ambito del suo accertamento del tasso effettivo globale (TEG) applicato alla singola operazione, né debbano essere osservate dagli operatori finanziari allorquando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto (Cass. pen. nn. 32069/2010, 12028/2010, 28743/2010 e 46669/2011).

            È infatti affermato che le suddette Istruzioni non sono finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, ma a richiedere agli intermediari dati da fornire al Ministero del Tesoro per stabilire il tasso effettivo globale medio (TEGM) da osservarsi per il trimestre successivo; e comunque le disposizioni della Banca d’Italia non possono derogare alla legge ed in particolare alle prescrizioni dell’art. 644 c.p. relative agli oneri connessi alla erogazione del credito da considerarsi al fine della determinazione del tasso effettivo globale praticato.

            Il TEG applicato alla singola operazione va accertato dal Giudice unicamente sulla base dell’art. 644 c.p. che prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” e, ove presenti, di eventuali disposizioni di legge aventi pari forza.

            In sostanza,  non hanno alcuna efficacia a tale fine le Istruzioni impartite dalla Banca d’Italia per rilevare il TEGM, sia perché non rivolte, come si è detto, a stabilire il tasso globale effettivo di una certa singola operazione, sia perché non aventi comunque, neppure in astratto, portata derogatoria né integratrice della norma penale di cui sopra, nella parte in cui indica come calcolare il tasso effettivo globale (App. Torino, 20/12/2013; App. Cagliari 26/3/14; Trib Roma 23/1/14; App. Milano 22/8/13; Trib. Brindisi 9/8/12; Trib. Pordenone 7/3/12; Trib. Alba 18/12/10).