Il conto corrente bancario nella giurisprudenza di legittimità
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFCon riferimento alle operazioni regolate in conto corrente e riguardo agli oneri probatori a carico delle parti in ipotesi di contitolarità, Cass. n. 18777/2015 ha precisato che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
Sempre in tema di conto corrente bancario e con particolare riguardo alla convenzione relativa agli interessi, Cass. n. 22179/2015 ha ribadito che la pattuizione deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa indicazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti (come ad esempio ai cd. usi di piazza), dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.
Gli effetti del recesso della banca dal contratto di conto corrente e le conseguenze che in tal caso lo scioglimento del rapporto produce nei riguardi del fideiussore sono, infine, questioni esaminate da Cass. n. 12263/2015 secondo cui in tal caso il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato, dovendo ad esso essere raffrontato il limite di massimale della garanzia; viceversa gli interessi moratori maturati dopo quel momento a causa del mancato tempestivo adempimento imputabile (anche) allo stesso fideiussore restano a suo carico oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. per i fatti a lui riferibili, nonché dei principi di divieto dell’abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati.
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