Processo Telematico Tributario: cosa cambia dal 1° dicembre 2015
di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDF
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 4 agosto 2015 del Ministero dell’Economia e Finanze, recante le specifiche tecniche previste dall’art. 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, il cosiddetto processo telematico tributario (PTT) ha compiuto il passo decisivo per la definitiva entrata in vigore.Il regolamento in questione costituisce il punto di arrivo di un costrutto normativo che parte dall’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), passa per il decreto ministeriale n. 163 del 23 dicembre 2013 (recante il regolamento sulla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario) e termina con il decreto in commento.
Occorre subito chiarire che per il PTT si è pensato ad un’entrata in vigore “a tappe” visto che l’art. 16 del d.m. 4 agosto 2015 prevede che le disposizioni ivi contenute si applicheranno ai ricorsi depositati a partire dal 1° dicembre ’15 presso le sole commissioni tributarie provinciali e regionali delle sole Umbria e della Toscana.
Si è dunque pensato ad una sperimentazione sul campo limitata ad alcuni uffici in vista della successiva estensione a tutto il territorio nazionale.Venendo al merito dell’esame della nuova disciplina processuale va subito detto che il PTT non è stato pensato come una sorta di fratello minore del PCT (il processo civile telematico), ma presenta scelte strategiche in parte diverse ed innovative rispetto a quest’ultimo, che erano evidenti sin dalla lettura del d.m. 163/2013.Occorre innanzitutto evidenziare che, contrariamente al PCT, il processo tributario telematico non si pone in termini di obbligatorietà. L’art. 2, comma 3, d.m. 163/13 prevede infatti che “la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore”.
Viene dunque codificata una facoltà di scelta vincolata in capo alla parte, che potrà dunque optare per il processo telematico o continuare ad utilizzare le modalità analogiche ma non potrà mutare tale decisione in corso di procedimento, a meno che non cambi il difensore.
Una simile scelta strategica pare essere dettata da due ordini di ragioni: da un lato nel processo tributario vi è notoriamente una vasta congerie di professionisti che possono assumere la difesa del contribuente (e di essi potrebbero non essere attrezzati per l’utilizzo del solo mezzo telematico), dall’altro vi è un più ampio spazio offerto dalla legge tributaria rispetto a quella processuale civile alla difesa personale della parte (che dunque, specie nel caso di persona fisica, potrebbe non disporre dei mezzi per l’utilizzo delle infrastrutture informatiche necessarie per il PTT).
Venendo al merito del provvedimento in commento possiamo osservare come il vero e proprio motore del processo tributario telematico sia stato individuato nel Portale della Giustizia Tributaria, accessibile all’indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it e composto da una «area pubblica» e da una «area riservata».
L’area pubblica contiene le pagine web e i servizi del portale ad accesso libero; in essa sono (o meglio, saranno) disponibili:
- le informazioni generali sui servizi disponibili;
- il servizio di registrazione al S.I.Gi.T. (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria);
- il manuale operativo, con l’indicazione delle istruzioni per l’uso di strumenti informatici e telematici nel Processo Tributario.
L’area riservata contiene invece le pagine web e i servizi disponibili del S.I.Gi.T, accessibili previa registrazione informatica ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) con le modalità indicate nei commi 3 e 4, nonché con gli strumenti che saranno resi disponibili attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale).
Il S.I.Gi.T. è concepito come l’infrastruttura in grado di assicurare la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l’acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari. Esso inoltre garantisce l’avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici, attraverso l’invio di una ricevuta all’indirizzo PEC del soggetto abilitato.
Si nota dunque una differenza fondamentale rispetto al Processo Civile Telematico: in quest’ultimo la trasmissione di atti e documenti avviene attraverso la PEC, nel PTT la trasmissione degli atti avviene (o meglio, avverrà) mediante upload diretto sul S.I.Gi.T e la PEC svrà solo funzione di notifica di un’attività già compiuta.
Gli art. 7 e 8 del decreto in commento prevedono appunto che tramite il S.I.Gi.T debbano essere depositato il ricorso notificato (completo di procura, allegati e pagamento del contributo unificato) e l’atto di costituzione del resistente. Lo stesso S.I.Gi.T rilascia quindi la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti, che viene quindi inviata all’indirizzo PEC del soggetto abilitato. Allo stesso modo si procede ovviamente per ogni atto successivo del processo; in sostanza il S.I.Gi.T funge da vera e propria cancelleria unitaria virtuale con il compito di smistare atti e documenti alle singole commissioni tributarie.Il successivo art. 10 del d.m. 4 agosto ’15 prevede gli standard debbano con i quali dovranno essere redatti gli atti processuali “telematici” o dovranno allegati i documenti informatici.
Gli atti processuali in particolare devono rispettare i seguenti requisiti:
a) dovranno essere redatti rispettando il formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
b) dovranno essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) dovranno essere redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti softwaresenza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
d) dovranno essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m. Non è dunque ammessa la firma digitale in formato Pades, che restituisce un file con estensione pdf signed
Per quanto riguarda invece i documenti informatici allegati è invece ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici purché questi rispettino i seguenti requisiti:
a) dovranno essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalita’ Fax);
b) dovranno essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) dovranno essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale;
d) la dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico sarà di 5 MB. Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima sarà necessario suddividerlo in più file.
Anche in tale ambito si nota una scelta strategica differente rispetto al PCT, ovvero quella di limitare le dimensioni non del deposito complessivamente inteso (atto + documenti) ma di imporre dimensioni massime per ogni singolo allegato. Tale scelta strategica trova verosimilmente la sua spiegazione nel constatazione che in un caso (il PCT) c’è un limite tecnologico imposto dalla trasmissione a mezzo PEC, nell’altro caso (il PTT) tale limite è assente ma, ponendo un limite alla grandezza dei files, ci si è posti verosimilmente l’intento di velocizzare la fase di upload.
A tal fine pare però un’incongruenza la richiesta di sottoscrizione digitale di documenti non formati direttamente dalla parte o dal professionista che l’assiste, trattandosi invero di operazione che appesantisce notevolmente i files e certamente non dà alcuna garanzia di verità degli stessi.
Questi brevi flash sulla disciplina tributaria telematica che verrà restituiscono dunque un quadro interessante, con qualche criticità (come quella appena esaminata) ma con interessanti scelte strategiche, che dovranno essere vagliate alla luce dell’esperienza pratica quotidiana a decorrere dal 1° dicembre prossimo.