L’eccezione di prescrizione in materia di apertura di credito
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa domanda di ripetizione delle somme illegittimamente percepite dalla banca non è soggetta al termine di prescrizione previsto dal n. 4 dell’art. 2948 c.c., bensì – trattandosi di azione mirata a conseguire la restituzione di interessi indebitamente corrisposti ex art. 2033 c.c. (e non di azione diretta ad ottenere il pagamento di interessi non accreditati) – al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.
La parte, ove eccepisca la prescrizione, ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine ai sensi dell’art. 2935 c.c. “restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa” (Cass. 16326/2009).
L’eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso stretto e, come tale, deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso del termine prescrizionale (Cass. 3578/2004; Cass. 4468/2004).
La giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 3465/2013; Cass. 4518/2014) ha affermato, in materia di apertura di credito, che l’istituto bancario, al fine di eccepire l’intervenuta prescrizione dell’azione di indebito, ha l’onere di fornire elementi probatori diretti a dimostrare che il relativo versamento sia da considerare solutorio, circostanza che deve essere eccepita e provata dalla banca che intenda avvalersi di detta eccezione.
In sostanza, l’eccezione di prescrizione deve ritenersi ammissibile solo ove dedotta in modo specifico e tipizzato rispetto ad una specifica prestazione, non potendo il giudice ritenere prescritta una richiesta di prestazione se non specificatamente individuata. È onere della parte che eccepisce la prescrizione indicare la prestazione verso la quale la stessa è rivolta.