Cass. 12965/2016: CMS e usurarietà del tasso d’interesse
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFSi segnala l’interessante sentenza della Suprema Corte 22.6.2016 n. 12965, che ha fissato i seguenti principi in materia di usura bancaria:
– la clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che preveda l’applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ma solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, è nulla ex art. 1344 cod. civ., perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, previsto dall’art. 1815, comma 2, cod. civ. per il mutuo (regola applicabile per tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro una remunerazione);
– è privo di fondamento giuridico il rilievo che la L. 28 febbraio 2001, n. 24 di interpretazione autentica della L. 7 maggio 1996, n. 108, si applichi solo ai contratti di mutuo. Nella realtà, la norma prescinde dalla qualificazione del rapporto in cui siano convenuti interessi usurari e il generale richiamo all’art. 644 c.p. ne estende il campo di applicazione a tutte le fattispecie negoziali in concreto penalmente sanzionabili;
– il giudizio in punto di usurarietà si basa sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell’ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché – se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo – il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato;
– i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni della Banca d’Italia, non hanno tenuto conto della commissione di massimo scoperto al fine di determinare il tasso soglia usurario (ciò è avvenuto solo dal 1° gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM); ne consegue che l’art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 3, cod. pen., bensì disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare – per il futuro – la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall’art. 644, comma 4, cod. pen.) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono usurari, derivandone che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1° gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca, essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso-soglia usurario.