22 Giugno 2015

Il rifiuto del creditore procedente di anticipare le spese di manutenzione straordinaria del bene pignorato non comporta l’estinzione del processo esecutivo

di Leandra Dell'Oglio Scarica in PDF

Trib. Palermo; Sezione Esecuzioni Immobiliari; decreto 30.3.2015

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Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – spese di custodia – inerzia del creditore procedente – effetti (Cod. civ., art. 2910; cod. proc. civ., art. 65, 66, 67, 559; d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, art. 8).

[1] Se il creditore procedente non anticipa le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile pignorato, il Giudice dell’esecuzione può disporre la revoca della custodia a terzi (nella specie il Tribunale ha disposto la restituzione del bene al debitore, fermo restando il vincolo del pignoramento).

CASO
[1] A fronte del rifiuto del creditore procedente di anticipare le spese di manutenzione straordinaria, il custode di un immobile pignorato chiede al Giudice della esecuzione di adottare i provvedimenti consequenziali, compresa la revoca dell’incarico che gli era stato conferito.

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale, decidendo sulla istanza depositata dal custode, dispone la cessazione della custodia e ordina la restituzione dell’immobile alla società debitrice, che ritorna ad essere custode dell’immobile.

La decisione, seppure sintetica, appare conforme allo scopo della custodia.
Il codice di rito, all’art. 65, affida al custode, per tutto il tempo della procedura espropriativa, la conservazione e l’amministrazione del bene pignorato e, all’art. 67, ne afferma la responsabilità risarcitoria per i danni cagionati per non avere agito da buon padre di famiglia.
Da queste disposizioni deriva che il custode ha un generale dovere di vigilanza sulla res, il cui stato deve essere preservato, non solo in vista di una migliore realizzazione delle ragioni creditorie, ma anche in relazione ai possibili effetti pregiudizievoli che ai terzi potrebbe derivare dal contatto con la cosa stessa.

È tuttavia controverso quali siano le conseguenze, anche sul piano processuale, del rifiuto del creditore ad anticipare le spese di custodia.

Il Giudice della esecuzione di Palermo, con la decisione in epigrafe, si conforma alla più recente giurisprudenza (Trib. Napoli 24.10.2014) secondo la quale l’onere economico per la salvaguardia dei beni pignorati grava sul debitore e il creditore non può essere costretto ad anticipare le spese di manutenzione straordinaria.

Il principio affermato dal Tribunale di Palermo appare corretto perché la procedura esecutiva, pur limitando le facoltà di godimento, non priva del diritto di proprietà il debitore, che continua ad essere responsabile per i danni cagionati dalla rovina del bene pignorato.
Il custode e il creditore procedente, dal canto loro, non possono essere costretti ad anticipare le spese straordinarie per la manutenzione dell’immobile pignorato.

QUESTIONI
[1] Il Tribunale di Palermo, disponendo la restituzione del bene alla società debitrice, contempera i diversi interessi.

Da un lato, impedisce che il processo esecutivo si estingua a causa della mancata anticipazione delle spese straordinarie di manutenzione del bene pignorato, spese che a volte sono molto ingenti.
Nello stesso tempo, evita che il custode possa incorrere in responsabilità nei confronti dei terzi per i danni provocati dal bene pignorato.

Dalla riferita impostazione deriva, inoltre, che non può pronunciarsi la improcedibilità dell’azione esecutiva in conseguenza del rifiuto del creditore alla anticipazione delle spese.