13 Luglio 2015

Se l’espropriazione presso terzi diventa improcedibile per il fallimento del debitore, il terzo pignorato, che aveva reso dichiarazione positiva, può sollevare l’eccezione di compensazione

di Pasqualina Farina Scarica in PDF

Cass., Sez. I, 4.3.2015, n. 4380

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Fallimento – divieto di azioni esecutive individuali – improcedibilità dell’espropriazione presso terzi – compensazione del credito in altro giudizio intrapreso dalla curatela – ammissibilità.
(cod. proc. civ. art. 543 ss.;  r.d. 16 marzo 1642 n. 267, legge fallimentare, art. 51, 56, 107)

[1] In caso di pignoramento presso terzi avente ad oggetto crediti nascenti da rapporto di conto corrente bancario, la dichiarazione positiva resa dall’istituto bancario terzo pignorato nella procedura espropriativa, in seguito dichiarata improcedibile per il sopravvenuto fallimento del debitore, non preclude alla stessa banca, convenuta in un giudizio ordinario intrapreso dalla curatela fallimentare del debitore esecutato per il pagamento del saldo del conto corrente in precedenza pignorato, di eccepire in compensazione, ai sensi dell’art. 56 legge fall., un proprio controcredito vantato verso il fallimento in forza di un distinto rapporto di conto corrente.

CASO
[1] Nel corso di un’espropriazione, avente ad oggetto le somme depositate dal debitore su conto corrente bancario, il terzo pignorato rendeva dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. Sopravvenuto il fallimento del debitore, il giudice dell’esecuzione dichiarava improcedibile l’espropriazione singolare, prima di ordinare l’assegnazione del credito.

 

Per ottenere il pagamento del saldo del conto corrente pignorato, la curatela conveniva in giudizio la banca che eccepiva in compensazione, ex art. 56 l. fall., un proprio controcredito vantato in forza di un distinto rapporto di conto corrente. Il Tribunale di Roma affermava che l’eccezione di compensazione non poteva essere sollevata dopo l’udienza ex art. 547 c.p.c. e accoglieva la domanda della curatela.

 

La Corte d’appello di Roma riformava la sentenza del tribunale e accoglieva l’eccezione di compensazione legale, in forza dell’art. 1853 c.c. (trattandosi di crediti reciproci, derivanti da distinti rapporti di conto corrente bancario), e dell’art. 56 l. fall. (stante l’anteriorità dei crediti della banca rispetto alla dichiarazione di fallimento).

 

Avverso la decisione della Corte d’appello la curatela del fallimento ha proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE
[1] La Cassazione ha rigettato il ricorso. Segnatamente ha affermato che il terzo, nonostante abbia reso la dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. nel corso di un’esecuzione dichiarata improcedibile (per il sopravvenuto fallimento del debitore), può legittimamente eccepire, nel giudizio ordinario intrapreso dal fallimento per il pagamento del saldo del conto corrente, la compensazione del credito vantato dalla banca verso il fallimento in forza di un distinto rapporto di conto corrente, ai sensi dell’art. 56 l. fall. QUESTIONI
[1] La soluzione fornita dalla Suprema Corte – che si condivide – riposa su due assunti fondamentali.

 

Innanzitutto il Collegio afferma che l’espropriazione presso terzi si conclude solo con la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione del credito che determina il trasferimento delle somme al creditore (ex multis Cass. 26 agosto 1997, n. 8013; Cass.12 ottobre 1995, n. 10626). Allo stesso tempo esclude che la dichiarazione del terzo possa avere natura confessoria: posto che proviene da chi non è parte del giudizio esecutivo, essa ha natura di mera dichiarazione di scienza ed ha, pertanto, valenza endoprocessuale, limitata cioè al processo in cui è stata resa.

 

La soluzione del caso pratico si fonda, inoltre, sul principio che la dichiarazione d’improcedibilità per sopravvenuto fallimento del debitore costituisce un’ipotesi di estinzione atipica dell’esecuzione e, pertanto, determina l’inefficacia e la caducazione di tutti gli atti esecutivi compiuti ex art. 632 c.p.c. Ne segue che la curatela può beneficiare degli effetti sostanziali del pignoramento solo se il curatore ha proseguito l’azione esecutiva individuale, a norma dell’art. 107 l. fall., subentrando nel ruolo del creditore procedente (Cass. 19 luglio 1999, n. 7661. In dottrina: P. Farina, L’aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate, Napoli 2012, 459 ss.).

 

Di qui la corretta affermazione che indipendentemente dal tipo di estinzione che interessa il procedimento esecutivo, il debitor debitoris conserva la facoltà di eccepire, ex art. 56 l. fall. la compensazione nei suoi rapporti con il debitore esecutato, poi dichiarato fallito.