27 Luglio 2015

Concordato in bianco: le attività urgenti di liquidazione dell’attivo vanno effettuate attraverso procedure competitive

di Luca Iovino Scarica in PDF

Trib. Padova, ord. 6 marzo 2015

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Concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei crediti – Concordato  in bianco – Autorizzazione al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione –  Tutela dei creditori. (r.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 161)

Concordato in bianco – Atti urgenti di liquidazione – Procedura competitiva – Necessità
(r.d.16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 161)

[1] Il Tribunale, nell’autorizzare ai sensi dell’art. 161 comma 7°, l. fall. il compimento di atti di straordinaria amministrazione durante la fase preliminare del concordato c.d. in bianco, deve ispirarsi al principio della migliore tutela del ceto creditorio in sostituzione del quale  è chiamato ad esprimersi.

[2] Nell’ipotesi di autorizzazione alla vendita di cespiti aziendali ai sensi dall’art. 161 comma 7°, l. fall., nel c.d. concordato in bianco la tutela dei creditori è garantita dall’espletamento di una procedura competitiva con la previsione di idonea pubblicità.

CASO
[1, 2] Nella fase del concordato preventivo che intercorre tra il deposito della domanda di ammissione alla procedura e la formulazione della proposta di concordato (c.d. concordato in bianco o con riserva), la società debitrice chiede al Tribunale di Padova di essere autorizzata, ai sensi dell’art. 161 comma 7°, l. fall., alla vendita di proprie quote di partecipazione ad altra società.

SOLUZIONE
[1, 2] Il Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziario che nel caso specifico era già stato nominato e, ritenuta la sussistenza dell’urgenza, pronuncia l’autorizzazione alla vendita prescrivendo a tutela dei creditori, la celebrazione di una procedura competitiva con pubblicazione di invito ad offrire previa costituzione di idonea data room.

QUESTIONI
[1, 2] Il concordato in bianco o concordato con riserva introdotto dal d.l. 22 giugno 2012 n. n 83 convertito nella l. 7 agosto 2012 n. 134 (il c.d. decreto sviluppo), è la fase eventuale della procedura di concordato preventivo nella quale il debitore ha già depositato la domanda di ammissione alla procedura ma non ha ancora presentato il piano concordatario, la proposta ed i documenti previsti dall’art. 161 comma 2° e 3° dei quali si è riservato la produzione alla scadenza del termine che gli sarà concesso ai sensi dell’art. 161 comma 6° l.f.

La prima fase della procedura concorsuale è dunque caratterizzata dalla fisiologica carenza di informazioni sull’impresa debitrice, oltre che dall’esclusione di ogni coinvolgimento del ceto creditorio. Tali circostanze rendono oltremodo complesso il compito che il Tribunale è chiamato a svolgere nei casi in cui l’imprenditore proponga, ai sensi dell’art. 161 comma 7°, l.fall., istanza per il rilascio di autorizzazioni al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione .

Il giudice, nel concedere o nel negare tali autorizzazioni, potrà disporre soltanto delle sommarie informazioni da lui assunte e del parere del commissario giudiziale se già nominato e soprattutto, non potrà consultare i creditori al cui voto dovrà sostituirsi con la propria decisione.

Il criterio di valutazione cui dovrà ispirarsi sarà, conseguentemente, quello della maggiore tutela dei creditori che, nel caso di operazioni di liquidazione del patrimonio sociale come quella oggetto dell’istanza all’esame del Tribunale di Padova, viene individuato nel perseguimento del massimo vantaggio economico dalla cessione attraverso un’idonea informazione e partecipazione dei soggetti interessati.

Correttamente, pertanto, il Tribunale di Padova prescrive che l’operazione liquidatoria avvenga attraverso una procedura competitiva, assistita da idonea pubblicità in modo da consentire la più ampia partecipazione del mercato.

La prescrizione, peraltro, si pone in linea con la disposizione di cui all’art. 182 comma 4° l.fall., che, sebbene dettato per la fase esecutiva del concordato con cessione dei beni, impone, per le operazioni di liquidazione, l’indizione di procedure competitive che assicurino, con adeguate forme di pubblicità, la massima partecipazione ed informazione degli interessati.

In senso contrario alla pronuncia del Tribunale di Padova si segnala l’ordinanza del Tribunale di Bari 5.05.2015 che, in relazione ad istanza di autorizzazione ad una compravendita immobiliare, nega la necessità dell’adozione di procedura competitiva.

Sul diniego di autorizzazioni ex art 116 comma 7° l.fall., ove comportino un’adesione preventiva del giudice ad un determinato piano concordatario senza il necessario coinvolgimento del ceto creditorio, si segnala l’ordinanza del 20.03.2013 del Tribunale di La Spezia (in Banca, borsa e titoli di credito 2014, 4, II, 462 , nota di G. Pagano).